Tribunale di Civitavecchia, Sezione Controversie Lavoro, sentenza del 20 luglio 2006 in materia di onere di comunicazione della richiesta di tentativo di conciliazione nelle controversie di lavoro e mobbing.

sentenza 01/03/07
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Ove il datore di lavoro eccepisca l’inidoneità dell’atto scritto di impugnativa del licenziamento a conseguire gli effetti perché privo di sottoscrizione autografa, esso è tenuto a fornire la relativa prova essendo l’unico a poter dimostrare la mancanza di sottoscrizione dell’originale pervenuto nella sua sfera giuridica;
 
poiché il lavoratore, senza attendere l’iniziativa della direzione provinciale del lavoro, ha la facoltà di procedere autonomamente alla comunicazione al datore della richiesta del tentativo di conciliazione, non può essere condivisa la tesi secondo cui la detta richiesta (e non già la sua comunicazione) sarebbe sufficiente a sospendere il decorso del termine di decadenza di cui all’art. 6 della legge n. 604/1966;
 
La responsabilità del datore di lavoro per mobbing – invocabile anche in assenza della violazione di specifiche norme attinenti alla tutela del lavoratore subordinato – presuppone la prova, ricavabile anche da una serie di elementi sintomatici, di un complessivo e perdurante disegno persecutorio e di una specifica finalità vessatoria, ovvero della volontà, da parte del datore di lavoro, di emarginare e svilire il lavoratore.
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