Tregua fiscale: la circolare dell’Agenzia delle Entrate

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Con una nota del 27 gennaio 2023, l’AdE ha annunciato la pubblicazione di una circolare che fornisce lumi sulla cd. “tregua fiscale” prevista dalla Legge di Bilancio 2023
>>>Circolare 2/E del 27 gennaio 2023<<<

Indice

1. La Circolare n. 2/E

Attraverso una circolare le Entrate hanno spiegato come usufruire delle norme agevolative preordinate a supportare imprese e famiglie nell’attuale situazione di crisi economica. Il documento di prassi contiene indicazioni:

  • sulla regolarizzazione delle irregolarità formali relative a imposte sui redditi, Iva e Irap commesse fino al 31 ottobre 2022,
  • sul “ravvedimento speciale” previsto per le violazioni sulle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2021 e precedenti,
  • sull’adesione e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento,
  • su come regolarizzare gli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale.

Il documento contiene inoltre indicazioni:

  • sulla cancellazione dei debiti minori di importo fino a 1.000 euro affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2015,
  • sulla definizione agevolata dei carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022,
  • sulle misure in materia di contenzioso pendente (definizione agevolata delle controversie tributarie, conciliazione agevolata delle controversie tributarie innanzi alle Corti di giustizia tributaria, rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione).

2. Come regolarizzare le irregolarità formali

Viene spiegato che per regolarizzare le violazioni formali occorre versare una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni e rimuovere le irregolarità od omissioni. Il versamento va eseguito in due rate di pari importo:

  • la prima entro il 31 marzo 2023,
  • la seconda entro il 31 marzo 2024.

3. Esempi

Vengono chiarite quali violazioni possono essere regolarizzate e quali no: tra gli esempi di violazioni formali ammesse alla regolarizzazione rientra l’omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca, mentre tra quelle non ammesse rientrano le violazioni formali già contestate in atti divenuti definitivi al 1° gennaio 2023, e quelle contenute negli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria.

4. Il “ravvedimento operoso speciale”

L’istituto introdotto dalla Legge di Bilancio 2023 consente di regolarizzare le violazioni afferenti alle dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi di imposta precedenti. Tale agevolazione permette ai contribuenti di versare:

  • un importo pari a un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni previsto dalla legge,
  • l’imposta,
  • gli interessi dovuti.

Entro il 31 marzo 2023:

  • va effettuato il pagamento dell’intero importo oppure della prima rata nel caso di pagamento rateale,
  • devono essere rimosse le irregolarità e le omissioni oggetto del ravvedimento.

È possibile regolarizzare le violazioni:

  • “sostanziali” dichiarative,
  • sostanziali “prodromiche” alla presentazione della dichiarazione.

Non sono definibili:

  • le violazioni rilevabili ai sensi degli articoli 36-bis del DPR n. 600/1973, e 54-bis del DPR n. 633/1972,
  • le violazioni formali.

In ipotesi di ravvedimento speciale è possibile ricorrere all’istituto della compensazione. Per beneficiare della regolarizzazione occorre che, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, le violazioni non siano state già contestate con un atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, contestazione e irrogazione di sanzioni, incluse le comunicazioni ex art. 36-ter del DPR n. 600/1973.

5. Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

La legge di Bilancio ha previsto la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento riferibili ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate: in tale ipotesi il beneficio derivante dalla definizione agevolata consiste nell’applicazione delle sanzioni previste nella misura di un diciottesimo della sanzione prevista dalla legge. Possono essere definiti:

  • gli accertamenti con adesione relativi a processi verbali di constatazione consegnati entro il 31 marzo 2023, ad avvisi di accertamento e avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data del 1° gennaio 2023 e quelli notificati successivamente, ma entro il 31 marzo 2023, agli inviti al contraddittorio ex articolo 5-ter del d.lgs. n. 218 del 1997, notificati entro il 31 marzo 2023;
  • gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero, qualora alla data del 1° gennaio 2023, non siano stati impugnati e siano ancora impugnabili; o siano notificati dall’Agenzia delle entrate successivamente a tale data, fino al 31 marzo 2023.

6. Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate

La procedura prevista prevede la possibilità di regolarizzare, mediante il versamento integrale della sola imposta, l’omesso o carente versamento delle rate successive alla prima relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento e degli avvisi di rettifica e di liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione, scadute al 1° gennaio 2023 e per le quali non sono stati ancora notificati la cartella di pagamento ovvero l’atto di intimazione.

7. Stralcio dei debiti fino a euro 1.000 e definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione

La circolare n. 2/E dedica spazio ai chiarimenti:

  • sullo stralcio dei debiti fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015,
  • sulla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

8. Definizione agevolata delle controversie tributarie

Afferisce alle controversie tributarie attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio e richiede il pagamento di un determinato importo correlato al valore della controversia e differenziato in relazione allo stato e al grado in cui pende il giudizio da definire. Si specifica che possono essere definite le controversie:
·         instaurate avverso atti di natura impositiva, quali gli avvisi di accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni,
·         quelle inerenti atti meramente riscossivi.
La definizione agevolata si perfeziona con:
·         la presentazione di una domanda di definizione,
·         col pagamento eseguito, entro il 30 giugno 2023, dell’integrale importo dovuto per ciascuna controversia autonoma.
Ove gli importi dovuti superino euro 1.000 è ammesso il pagamento rateale in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, da versare, rispettivamente, entro il:
·         30 giugno,
·         30 settembre,
·         20 dicembre,
·         31 marzo, di ciascun anno.

Avv. Biarella Laura

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