Trasporto di cortesia e risarcimento danni nella circolazione di veicoli

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Nella circolazione di veicoli il trasporto di cose per motivi di cortesia è caratterizzato dalla mancanza di qualsiasi vincolo negoziale per il soggetto che lo effettua, a differenza del trasporto gratuito che invece ha natura negoziale. Pertanto la responsabilità del vettore non ha natura contrattuale e non può essere riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 1693 del codice civile.

La norma che assume rilievo al riguardo è l’art. 2054 c.c., che sancisce una presunzione di colpa del conducente del veicolo, per i danni cagionati alle cose dalla circolazione del veicolo stesso, se non prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno. Al comma secondo, la norma prevede una presunzione di responsabilità paritaria concorrente dei conducenti, nel caso di sinistro, e impone una ripartizione della responsabilità in egual misura per ciascuno di essi, fino a prova contraria.

In giurisprudenza tuttavia sono presenti due diversi orientamenti.

Secondo un primo orientamento, nel caso di scontro fra autoveicoli, la persona trasportata, a titolo di cortesia da uno di essi, non può avvalersi, per ottenere il risarcimento del danno extracontrattuale nei confronti del proprio vettore, delle presunzioni dettate dall’art. 2054 c.c.. Può ottenere tale risarcimento nei confronti del conducente dell’altro veicolo, avvalendosi della predetta presunzione di responsabilità ( in tal senso Cass. n. 95/10361).

Pertanto, nei confronti del proprio vettore, la condotta colposa deve essere provata dal danneggiato ove questi ritenga di proporre domanda contro di lui.

Analizziamo quali siano i fondamenti logico-giuridici sottesi a tale orientamento.

In primo luogo, occorre rilevare la natura di cortesia del rapporto di trasporto. Le persone trasportate a titolo di cortesia infatti accettano liberamente il rischio insito nell’uso dell’autoveicolo, per essi quindi non si pone l’esigenza di una tutela più rigorosa di quella apprestata per tutti i danneggiati da fatto illecito.

In secondo luogo, si evidenzia che nel trasporto di cortesia non è ravvisabile un interesse giuridicamente apprezzabile del vettore, il quale è mosso unicamente dal desiderio di attuare una disinteressata manifestazione di amicizia.

In terzo luogo, si osserva il generale principio di correttezza e di buona fede che, collocato nel quadro dei valori introdotti dalla Costituzione, deve essere inteso come una specificazione degli inderogabili doveri di solidarietà sociale imposti dall’articolo due. La sua rilevanza si esplica nell’imporre a ciascuno il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra parte, a prescindere dall’esistenza di specifici obblighi contrattuali e da quanto stabilito da singole disposizioni di legge.

Conseguenza giuridica di tale filone giurisprudenziale è che l’altro conducente sarà tenuto all’integrale risarcimento del danno a favore del trasportato ( in tale senso Cass. n. 90/12125).

A sostegno di tale impostazione si evidenzia che la presunzione, stabilita dall’art.2054 comma 2° c.c., è operante nei rapporti interni tra i due coautori.

Vi è quindi la possibilità per il conducente, che ha assolto il proprio debito risarcitorio, di agire in via di regresso verso l’altro conducente, anche in assenza di una loro condanna in solido, nella misura determinata dalla relativa gravità delle rispettive colpe e dell’entità delle conseguenze dannose derivatene.

In un altro orientamento giurisprudenziale invece si osserva un mutamento di indirizzo in materia di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli.

Secondo tale orientamento, l’art. 2054 c.c. esprime, in ciascuno dei commi che lo compongono, principi di carattere generale, applicabili a tutti i soggetti che da tale circolazione, comunque, ricevano danni e, quindi, anche ai trasportati, qualunque sia il titolo del trasporto, di cortesia ovvero contrattuale (in tale senso, fra le altre, Cass. n. 01/4022).

Pertanto, il danneggiato può invocare la presunzione di colpa ex art 2054 del codice civile.

Vediamo quali sono i fondamenti logico-giuridici ed i presupposti normativi sottesi a tale orientamento.

In primo luogo, si evidenzia la possibilità di estendere in via analogica l’art.1681 c.c. al trasporto di cortesia di cose.

Secondo un indirizzo giurisprudenziale infatti nel trasporto di cortesia non è venuta meno l’esclusione della presunzione di colpa del vettore, di cui all’art.1681 c.c., sul presupposto che la L. 930/69, laddove prevede l’assicurazione obbligatoria del trasportato “ a qualsiasi titolo”, non ha abolito la distinzione tra trasporto gratuito e trasporto di cortesia (in tale senso Cass. n.86/4924).

In secondo luogo, rileva il principio letterale restrittivo, che non ammette eccezioni alle norme non espressamente previste dal legislatore.

In terzo luogo, si evidenzia la ratio dell’art. 2054 c.c., che mira ad assicurare al terzo danneggiato una più ampia tutela risarcitoria.

In ultimo, assume rilievo il principio della certezza del diritto, in base al quale un soggetto è tenuto a conoscere in anticipo quali siano le conseguenze giuridiche del proprio comportamento.

Conseguentemente, in base a tale orientamento, sussiste un vincolo di solidarietà che lega i coautori del fatto illecito. Ciò determina che il danneggiato potrà pretendere la totalità della prestazione anche nei confronti di un solo dei coobbligati. La diversa gravità delle rispettive colpe, e l’eventuale diseguale efficienza causale di esse, può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento fra i corresponsabili.

Il coobbligato solidale può comunque proporre azione di regresso, ex art. 2055 c.c., nei confronti del debitore che ha effettuato il pagamento.

La proposizione dell’azione giudiziaria per il conseguimento dell’intero risarcimento, esperita nei confronti di un solo conducente tuttavia non implica rinuncia tacita alla solidarietà gravante su entrambi i conducenti. Non ricorre, infatti, al riguardo, alcuna delle ipotesi di cui all’art. 1311 del codice civile.

Pertanto il trasportato potrà agire nei confronti di entrambi i conducenti per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale subito. A nulla potrebbe rilevare una espressa pattuizione di esonero dalla responsabilità a favore del vettore cortese. Il principio contenuto nell’art.1229 c.c. difatti è valido anche nel campo della responsabilità extracontrattuale (Cass.n.68/2240).

Frisco Caterina

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