Trasparenza dell’azione amministrativa e limiti a tutela della privacy

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Le riforme della P.A. dell’ultimo ventennio sono state caratterizzate da un comune denominatore: la responsabilizzazione degli operatori pubblici e la crescente importanza dei principi fondamentali di trasparenza, pubblicità dell’azione amministrativa e di accessibilità agli atti in possesso delle amministrazioni, tanto da assurgere, con l’entrata in vigore della L. 241/1990, a principio cardine dell’azione amministrativa.

 

Un’attività amministrativa sempre più trasparente, tanto da far parlare delle amministrazioni come di “case di vetro”, è alla base anche della L. 190/2012, la c.d. legge anticorruzione che eleva la trasparenza a livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

 

E’ comunque il d.lgs. n. 33/2013 a dare una chiara definizione del concetto di trasparenza quale accessibilità totale alle informazioni che riguardano l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, con l’obiettivo di favorire il controllo diffuso da parte dei cittadini sull’operato delle istituzioni e sull’utilizzo delle risorse pubbliche. Tale assioma viene riaffermato e ampliato dal d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, il cosiddetto Freedom Of Information Act (FOIA), come “accessibilità totale” ai dati e ai documenti gestiti dalle pubbliche amministrazioni, al fine di promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e tutelare i diritti dei cittadini.

 

Tramite l’accesso civico, semplice o generalizzato, chiunque può conoscere dati e informazioni detenuti dall’amministrazione, nel rispetto dei limiti previsti a tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti

 

A controbilanciare la regola della trasparenza e dell’accessibilità, al fine di tutelare il singolo da intrusioni nella sua sfera di privacy vi è il riconoscimento del diritto alla riservatezza che esclude la pubblicazione di alcune categorie di dati; si dovrà, pertanto, procedere a una mediazione tra gli interessi della collettività e quelli del singolo , applicando una regola generale che concili le due esigenze: garantire sì l’accesso ma tramite accorgimenti che non inficino il diritto alla tutela della privacy.

 

Il diritto alla riservatezza, che trova collocazione tra quelli inviolabili di cui all’art. 2 della Costituzione, opera dunque quale limite ai principi di trasparenza e accessibilità.  In linea di principio l’interesse del singolo alla riservatezza, non può essere sacrificato se non quando la diffusione del fatto privato comporti utilità obiettive per la collettività. Tanto si evince dall’art. 3 del d.lgs. 196/2003 (cd. Codice della Privacy)che statuisce il principio di necessità nel trattamento dei dati riducendo al minimo l’utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità.

 

Si colloca in tale solco il chiarimento reso noto dal  Garante della Privacy, nella NEWSLETTER N. 405 del 28 agosto 2015 dove precisa che i Comuni non possono pubblicare sul proprio sito i nomi di coloro che non pagano i tributi. (…) ll Comune non può introdurre l’obbligo di pubblicazione on line dei morosi con un proprio regolamento né può introdurre una nuova sanzione accessoria, quale si configurerebbe la pubblicazione on line rispetto alle sanzioni amministrative già previste legate al mancato o erroneo pagamento del tributo; tali ambiti rientrano infatti nella competenza esclusiva della legislazione statale. In secondo luogo, la diffusione on line dei nomi degli utenti morosi non è giustificata neanche dalla normativa sulla trasparenza, che individua con precisione gli obblighi di pubblicazione sui siti web istituzionali. E la medesima normativa stabilisce, invece, che le Pa possano mettere on line informazioni e documenti di cui non è obbligatoria la pubblicazione solo dopo aver anonimizzato i dati personali eventualmente presenti.

 

La pubblicazione di un elenco di morosi appare suscettibile di causare danni e disagi lesivi della dignità della persona e non sarebbe conforme ai principi  del Codice privacy (necessità, pertinenza e non eccedenza nel trattamento). [1]

 

A tutela del soggetto che si vedesse leso dalle modalità del trattamento dei propri dati è l’art. 15 del Codice della Privacy che qualifica il trattamento dei dati personali come attività pericolosa comportando l’obbligo, in capo al titolare del trattamento,  ai sensi dell’art. 2050 c.c., di risarcire il danno.

 

Il richiamo all’art. 2050 c.c., comporta l’inversione dell’onus probandi, per cui sarà il titolare del trattamento dei dati personali a dover dimostrare di aver adottato tutte le misure adeguate, per evitare il danno. In mancanza, sarà tenuto al ristoro del danneggiato a cui il legislatore riconosce espressamente anche la tutela del danno non patrimoniale.

 


[1] NEWSLETTER N. 405 del 28 agosto 2015 del Garante della Privacy
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4209946

Dott.ssa Calce Vania

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