La trascrizione delle testimonianze rappresenta un elemento essenziale nell’ambito del processo penale e civile, garantendo la documentazione fedele delle dichiarazioni rese dai testimoni. Questo strumento assicura la ricostruzione oggettiva dei fatti e la tutela del diritto alla difesa.
Indice
1. Definizione e funzione
La trascrizione delle testimonianze consiste nella verbalizzazione scritta delle dichiarazioni rese da un testimone durante un’udienza o un interrogatorio, sia in ambito civile che penale. Essa viene generalmente effettuata dal cancelliere del tribunale, dal pubblico ministero o da un perito trascrittore.
Tale processo ha una funzione probatoria fondamentale, in quanto consente alle parti processuali di disporre di un resoconto preciso delle dichiarazioni, utile per la valutazione delle prove e per eventuali impugnazioni.
2. Normativa di riferimento
La disciplina della trascrizione delle testimonianze si rintraccia principalmente nei seguenti riferimenti normativi:
- Codice di Procedura Civile: gli articoli 244 e seguenti disciplinano l’escussione dei testimoni, mentre l’articolo 207 c.p.c. prevede la trascrizione delle dichiarazioni rese dai testimoni.
- Codice di Procedura Penale: gli articoli 134 e 499 c.p.p. regolano la verbalizzazione delle testimonianze nel processo penale.
- D.lgs. 231/2001: per le testimonianze nell’ambito della responsabilità amministrativa degli enti.
- Legge n. 89/1913 (Legge notarile): disciplina la verbalizzazione notarile in specifici procedimenti.
3. Procedura di trascrizione
3.1. Testimonianze rese in udienza
Durante l’udienza, il giudice o il pubblico ministero procede all’acquisizione delle dichiarazioni testimoniali, che vengono verbalizzate dal cancelliere o registrate mediante strumenti audio-video. In quest’ultimo caso, la trascrizione può essere successivamente effettuata da un perito incaricato.
3.2. Testimonianze registrate
La registrazione delle testimonianze è consentita in vari procedimenti, in particolare in ambito penale e nelle indagini preliminari. La loro trascrizione deve avvenire nel rispetto della fedeltà delle dichiarazioni, con l’eventuale ausilio di software di riconoscimento vocale e revisione manuale da parte di un perito.
3.3. Deposizione scritta
In alcuni casi, la testimonianza può essere resa mediante dichiarazione scritta, con successiva trascrizione nel fascicolo processuale. Questo avviene, ad esempio, quando il testimone è impossibilitato a comparire in aula o nei casi previsti dalla normativa emergenziale (es. pandemia Covid-19).
4. Utilizzabilità e valore probatorio
La trascrizione delle testimonianze assume valore probatorio quando è effettuata secondo le procedure previste dalla legge e nel rispetto del contraddittorio tra le parti.
Nel processo penale:
- L’articolo 500 c.p.p. prevede che le dichiarazioni trascritte possano essere utilizzate solo in caso di ritrattazione o morte del testimone.
- La giurisprudenza ha stabilito che la trascrizione di dichiarazioni rese in fase investigativa può essere utilizzata solo se le parti hanno avuto la possibilità di contraddittorio.
Nel processo civile:
- Le testimonianze trascritte vengono valutate dal giudice secondo il principio del libero convincimento.
- La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che la trascrizione deve riportare fedelmente le parole del testimone senza interpretazioni soggettive da parte del trascrittore.
5. Problematiche e giurisprudenza
Uno dei principali problemi connessi alla trascrizione delle testimonianze è il margine di errore nella verbalizzazione, che può derivare da:
- Errori di interpretazione linguistica, specie in caso di accenti dialettali o lingue straniere.
- Omissioni o aggiunte involontarie, che possono alterare il senso della dichiarazione.
- Manipolazioni volontarie, connesse a fenomeni di falsificazione probatoria.
5.1. Sentenze di rilievo
- Cassazione Civile, Sez. III, n. 15621/2020: ha chiarito che una trascrizione errata può essere oggetto di contestazione da parte della difesa e, in caso di dubbio, deve prevalere la registrazione originale.
- Cassazione Penale, Sez. II, n. 4897/2018: ha ribadito che la trascrizione è un mezzo di prova secondario rispetto alla registrazione audio.
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