Tirocinio professione forense: anticipazione di un semestre

Lorena Papini 03/02/23
Scarica PDF Stampa

Il Consiglio Nazionale Forense e La Conferenza Nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e Scienze Giuridiche, lo scorso 24 gennaio, hanno adottato una convenzione quadro per l’anticipazione di un semestre del tirocinio per l’accesso alla professione forense durante l’ultimo anno del corso di laurea in Giurisprudenza.
>>>Leggi la convenzione quadro<<<

Indice

1. La convenzione

La convenzione è stata stipulata per la necessità di predisporre una cornice normativa che renda effettiva la previsione di cui all’articolo 41, comma 6, lettere a) e d), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, ovvero la possibilità di svolgere il tirocinio “per non più di sei mesi, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea, dagli studenti regolarmente iscritti all’ultimo anno del corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza nel caso previsto dall’articolo 40.”.
Il citato art.40 prevede la possibilità per i consigli dell’ordine degli avvocati di stipulare convenzioni con le università per la disciplina dei rapporti reciproci, con la previsione che “Il CNF e la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza promuovono (…) la piena collaborazione tra le facoltà di giurisprudenza e gli ordini forensi”.

Potrebbero interessarti anche

2. Come si accede all’anticipazione?

Possono richiedere l’anticipazione di un semestre di tirocinio prima del conseguimento del diploma di laurea gli studenti che rispondano ai seguenti requisiti:

  • Essere in regola con gli esami dei primi quattro anni di corso
  • Avere ottenuto crediti nei settori:
    • Diritto privato (IUS/01);
    • Diritto processuale civile (IUS/15);
    • Diritto penale (IUS/17);
    • Diritto processuale penale (IUS/16);
    • Diritto amministrativo (IUS/10);
    • Diritto costituzionale (IUS/08);
    • Diritto dell’Unione europea (IUS/14)

La domanda di iscrizione al registro dei praticanti dev’essere presentata al Consiglio dell’Ordine corredata da:

  • Autocertificazione di possesso dei requisiti già citati e di quelli richiesti all’articolo 17 comma 1, lettere a), d), e), f), g) ed h) della legge, ovvero: essere cittadino italiano o di Stato appartenente all’Unione europea, salvo quanto previsto dal comma 2 per gli stranieri cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione europea; godere del pieno esercizio dei diritti civili; non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all’articolo 18; non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive; non avere riportato condanne per i reati di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e per quelli previsti dagli articoli 372, 373, 374, 374 bis, 377, 377 bis, 380e 381 del codice penale; essere di condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense.
  • Indicazione del nominativo del professionista presso il quale si svolgerà il tirocinio.
  • Indicazione del tutor accademico, indicato dal Preside o Direttore delle strutture in cui è attivo il corso di Giurisprudenza, e scelto tra i docenti o tra gli assegnisti di ricerca afferenti alle strutture medesime, nel caso in cui si sia in presenza di Convenzioni specifiche.
  • Un progetto formativo comprendente obiettivi e tipologie di attività prevalente, sottoscritto dal Presidente del Consiglio dell’Ordine, dal professionista presso il quale si svolgerà il tirocinio, dal tutor accademico e dal Preside o Direttore delle strutture in cui è attivo il corso di Giurisprudenza.

Sarà compito poi del Consiglio dell’Ordine quello di deliberare sulla domanda.

3. Svolgimento del tirocinio

Durante lo svolgimento del tirocinio, devono essere garantite la proficua prosecuzione del corso di studi e l’effettiva frequenza dello studio professionale per almeno 12 alla settimana, secondo gli obiettivi e le attività previste dal progetto formativo. Dal momento che le ore sono ridotte, il numero delle udienze cui il tirocinante deve assistere può essere ridotto da 20 a 12. Lo studente non sarà comunque esentato dalla frequenza obbligatoria.
Il tutor accademico vigila sull’andamento del semestre attraverso colloqui con lo studente, almeno ogni trenta giorni. Il professionista presso cui si svolge il tirocinio garantisce, sotto la vigilanza del Consiglio dell’Ordine, l’effettivo carattere formativo del tirocinio, “privilegiando il coinvolgimento nell’assistenza alle udienze, nella redazione degli atti e nelle ricerche funzionali allo studio delle controversie”.
Nel caso di Convenzioni specifiche, il professionista e il tutor accademico, possono essere individuate specifiche materie o questioni sulle quali lo studente tirocinante potrà effettuare approfondimenti e ricerche, anche ai fini della tesi di laurea.
Nei casi in cui lo studente non si laurei in giurisprudenza entro i due anni successivi alla durata legale del corso, può chiedere la sospensione del tirocinio per un periodo massimo di sei mesi, dopodiché, se non riprende il tirocinio, è cancellato dal registro dei praticanti, e il periodo di tirocinio compiuto rimane privo di effetti. Quest’ultima conseguenza si verificherà anche quando il praticante, pur essendosi laureato, non provveda, entro sessanta giorni, a confermare l’iscrizione al registro dei praticanti.
Al termine del semestre anticipato di tirocinio, lo studente dovrà redigere una relazione finale dettagliata sulle attività svolte, sottoscritta dal professionista e dal tutor accademico, che deposita presso il Consiglio dell’Ordine. Quest’ultimo, sulla base delle verifiche svolte, rilascerà poi allo studente tirocinante un attestato di compiuto tirocinio semestrale.

Lorena Papini

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento