Praticanti avvocati: il tirocinio può essere svolto anche presso un altro Stato dell’Unione europea

Redazione 23/05/16
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Il decreto ministeriale n. 70, del 17 marzo 2016, pubblicato in G.U. n. 116, disciplina le modalità di svolgimento del tirocinio per l’accesso alla professione forense, le procedure di controllo da parte dei consigli dell’ordine, le ipotesi di interruzione del tirocinio, nonché i requisiti di validità del periodo di tirocinio eventualmente svolto in un altro Stato dell’Unione europea.

Le disposizioni del decreto si applicano ai tirocini iniziati a partire dalla sua entrata in vigore.

Per i tirocini già iniziati si applica la normativa vigente salvo la riduzione della durata a 18 mesi e la facoltà del praticante di avvalersi delle modalità alternative di svolgimento del tirocinio.

Nel caso di svolgimento di attività di lavoro subordinato

Sul praticante grava l’onere di informare il Consiglio dell’ordine della situazione di fatto, indicando anche gli orari e le modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.

Il Consiglio accerta, quindi, l’assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse e verifica che l’attività lavorativa si svolga secondo modalità ed orari che siano idonei a consentire l’effettivo svolgimento del tirocinio.

All’esito della verifica poi, ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio dell’ordine può disporre, con delibera motivata, il diniego dell’iscrizione o, se il rapporto di lavoro ha avuto inizio durante il periodo di tirocinio, la cancellazione dal registro dei praticanti.

Svolgimento del tirocinio in altro Paese dell’Unione europea

Il praticante può svolgere un semestre di tirocinio in un altro Paese dell’Unione europea.

Basta dare comunicazione al Consiglio dell’ordine, indicando il nominativo e i recapiti del professionista presso cui svolgerà il tirocinio. Il professionista, a sua volta, deve aver prestato il proprio consenso che deve risultare da forma scritta.

Al termine del semestre svolto all’estero, il praticante deve consegnare al Consiglio dell’ordine documentazione idonea a certificare l’effettività del tirocinio svolto all’estero secondo le norme del Paese ospitante, compresa, in ogni caso, una dichiarazione del professionista straniero che attesti lo svolgimento con profitto del periodo di tirocinio.

Tale documentazione è prodotta in originale nella lingua dello Stato in cui si svolge il periodo di tirocinio ed è accompagnata dalla traduzione in lingua italiana.

Il Consiglio, sulla base della documentazione prodotta, riconosce il periodo svolto all’estero ai fini della convalida di un semestre di tirocinio, ovvero ne rifiuta la convalida con delibera motivata.

Anticipazione di un semestre durante gli studi universitari.

Il praticante può svolgere un semestre di tirocinio già durante gli studi universitari, in particolare nell’ultimo anno di studi. Gli avvocati sono tenuti, nei limiti delle loro possibilità, ad accogliere nel proprio studio i praticanti, istruendoli e preparandoli all’esercizio della professione, anche per quanto attiene all’osservanza dei principi deontologici. Il tirocinio è svolto, di regola, in forma continuativa, ma l’interruzione è prevista, per un periodo pari o superiore ai 6 mesi, soltanto a patto che sia giustificata da accertati motivi di salute o in presenza di altri motivi fondati di carattere personale.

 

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