Terrorismo e privacy: le risposte del nuovo e del vecchio continente a cinque anni dagli attentati di new york e di washington.

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Sommario: Introduzione; 1. Definizione di terrorismo; 2. Definizione di privacy; 3. Privacy versus sicurezza?; 4. La legislazione nordamericana; 4.1 Gli Stati Uniti; 4.2 Il Canada; 5. La legislazione della comunità europea; Conclusione
 
 
 
Introduzione
 
Le stragi dell’11 settembre 2001, a New York e a Washington, alle quali vanno aggiunte quelle di Madrid e di Londra, hanno prodotto una serie di effetti che vanno al di là delle benchè gravissime disgrazie in termini di morti e distruzioni.
A decorrere da tale data sono stati rivisitati concetti quali: democrazia, privacy, sicurezza, terrorismo e, soprattutto, pubblica sicurezza e si è proceduto alla ri-adozione di una serie di categorie ‘politiche’ quali la distinzione ‘amico-nemico’[1], cara al filosofo Carl Schmitt, che hanno finito per ripercuotersi anche nei rapporti di tipo economico e sociale tra i popoli e le nazioni.
Gli Stati Uniti[2] che sono stati maggiormente colpiti hanno iniziato a smantellare progressivamente le libertà individuali garantite dal Bill of Rights del 1791.
Tale riduzione dei diritti fino ad allora goduti dai cittadini statunitensi non si è arrestata neanche oggi che sono trascorsi cinque anni da quei tragici avvenimenti ma, al contrario, continua a colpire a 360 gradi i diritti civili.
Le moderne civiltà dell’Occidente si sono poste il quesito se per proteggere in maniera sufficiente le nostre democrazie sia necessario aumentare il potere dello Stato, con una parziale limitazione del ruolo delle assise parlamentari a favore di una maggiore incisività dei poteri da attribuire all’esecutivo, id est i Governi, e/o ridurre gli spazi della democrazia, limitando non solo le libertà personali ma anche quelle sociali.
Sebbene con le dovute differenze, scaturenti peraltro più dalle peculiarità locali che da un approccio differenziato a tale problema, è emersa una sostanziale uniformità di ‘posizionamento’ di fronte al terrorismo internazionale.
E’ necessario, quindi, uno sforzo comune che veda coinvolti tutti i cittadini, unitamente ai corpi intermedi della società, affinchè non si consegni alle sole istituzioni la analisi e la soluzione di tali fondamentali problematiche. Un controllo democratico delle istituzioni, da parte dei cittadini, richiede la adozione di criteri e di punti di riferimento.
 
 
1.    DEFINIZIONE DI TERRORISMO
 
Una definizione[3] esaustiva del fenomeno comunemente chiamato terrorismo non è stata a tutt’oggi raggiunta né in Italia né altrove, forse perché trattasi di un concetto che ha implicazioni di natura filosofica e politica, prima che giuridiche, oltre ad essere diversamente ‘misurato’ a seconda del Paese nel quale viene preso in considerazione.
Si tenga, inoltre, presente che a livello internazionale la accettazione di una definizione di terrorismo porterebbe ad avere ripercussioni sull’esercizio della sovranità di una serie di Stati ove il discrimine tra terrorismo e guerra di liberazione è assai evanescente per cui chi oggi viene bollato come terrorista domani potrebbe essere indicato ad esempio quale martire per la libertà. Ecco perché i seguenti interrogativi: l’azione terroristica è considerata tale anche quando è volta contro Stati dittatoriali? L’azione terroristica è tale anche se mira ad affermare in maniera cruenta la democrazia?, sono di difficile soluzione.
Per una rapida disamina dell’evoluzione storica di tale concetto siamo partiti dal secolo scorso e, precisamente, dagli anni trenta allorquando la Convenzione di Ginevra del 1937 fu costretta a ‘sorvolare’ sulla definizione di terrorismo mentre elaborò un approccio di tipo binario enucleando le misure preventive da una parte e le misure repressive dall’altra[4].
La Convenzione, mai ratificata[5], per la “prevenzione e la repressione del terrorismo” definiva come atti di terrorismo, quei fatti criminali diretti contro uno Stato e con il fine di provocare il terrore presso determinate persone, gruppi di persone o nel pubblico.
La seconda convenzione, adottata nel 1937, prevedeva la costituzione di una Corte penale internazionale con il fine di demandarvi la competenza a giudicare le persone che si macchiavano di uno dei reati indicati nella convenzione per la prevenzione e la repressione del terrorismo.
A decorrere da tale data i successivi tentativi prodotti dagli organismi internazionali hanno, sostanzialmente, ripercorso tale procedimento, ci si riferisce alla mancata definizione del concetto di terrorismo e alla elaborazione di misure preventive e repressive.
Negli anni settanta[6], a fronte dei recenti attentati al traffico civile aereo furono ratificate una serie di convenzioni, in primis quelle de L’Aja e di Montreal, rispettivamente risalenti al 1970 e al 1971, le quali ebbero il pregio di ‘scoprire’ la esistenza di nuove forme di terrorismo che si aggiungevano a quelle tradizionali[7].
La Assemblea generale delle Nazioni Unite, nel dicembre del 1972, istituì un apposito Comitato attraverso la Risoluzione 3034 che già nella sua titolazione conteneva una definizione o quantomeno una individuazione degli ambiti all’interno dei quali si poteva parlare di terrorismo[8].
Nel 1973 le Nazioni Unite adottarono la “Convenzione sulla prevenzione e repressione dei crimini contro le persone protette internazionalmente, compresi gli agenti diplomatici” con la quale gli Stati si impegnavano a qualificare come atti terroristici le azioni condotte contro le persone internazionalmente protette e stabilivano di applicare il principio aut dedere aut judicare, cioè giudicare o estradare l’autore del crimine.
All’interno della Comunità europea, nel 1977, fu adottata la Convenzione per la repressione al terrorismo[9] che riuscì, per la prima volta, ad enucleare una serie di reati considerati atti terroristici; ma anche in tale sede non si riuscì a fornire una definizione del fenomeno terroristico[10].
Nell’anno 1979, l’ONU adottò la “Convenzione contro la presa degli ostaggi[11]” finalizzata ad estendere la protezione accordata dalla Convenzione del 1977 anche alle persone che non godono della protezione speciale.
Nel 1999, in seno all’ONU si iniziò a lavorare con il fine di formulare una definizione di atto terroristico.
In questo anno furono promulgate due Risoluzioni.
La n. 54/109 (sotto la spinta derivante dall’escalation fatta registrare dagli attentati terroristici e “Rilevando che il numero e la gravità degli atti di terrorismo internazionale dipendono dai finanziamenti che i terroristi possono ottenere”) relativa alla repressione dei finanziamenti al terrorismo.[12]  Detta Risoluzione esplicita quale atto di terrore “qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per sua natura o contesto, è di intimidire la popolazione, o obbligare un governo o un’organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere qualcosa”.
La n. 54/164, in materia di ‘Diritti umani e terrorismo’, ove si riconosceva che “il terrorismo crea una situazione ambientale che distrugge il diritto delle popolazioni a vivere liberi dalla paura” e che, quindi, “tutti gli Stati hanno il dovere di promuovere e proteggere tutti i diritti umani e le libertà fondamentali…”. Sulla scorta di queste comuni preoccupazioni circa la compressione dei diritti umani “si esprime solidarietà alle vittime del terrorismo”, condannando “le violazioni del diritto a vivere liberi dalla paura e del diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza[13]”.
A partire dall’anno 2000, nella ottica di favorire la massima collaborazione tra Stati nella lotta al terrorismo, ci si propose di armonizzare le legislazioni statali affinchè non potessero costituire, esse stesse, un ostacolo alla lotta a tale fenomeno.
Il Consiglio atlantico[14], il 12 settembre 2001, ha fatto propria una dichiarazione con la quale gli attentati di matrice terroristica contro gli Usa venivano equiparati ad una aggressione condotta contro tutta la Alleanza[15].  
Si aprono, pertanto, tre possibili alternative di reazione armata nel contesto del diritto internazionale: 
1. intervento solo degli Stati Uniti invocando il diritto all’autodifesa (ai sensi dell’articolo 51 del trattato ONU);
2. formazione di una coalizione di intervento (willing coalition);
3. richiesta da parte degli stati Uniti di un’azione comune Nato.
    In questa ultima ipotesi, il Consiglio Atlantico deve deliberare all’unanimità una reazione comune. A questa reazione ogni Paese liberamente decide che tipo di apporto dare. Si noti che ogni alleato può decidere che tipo di assistenza vorrà dare e che «l’assistenza non è necessariamente militare e dipende dalle risorse materiali di ogni Paese»[16]. A questo punto, esaurita la ‘giurisdizione’ Nato, entra in campo la legislazione dei singoli Stati.
A livello di organizzazioni mondiali, l’ONU in primis, la difficoltà di trovare una definizione comune di terrorismo si scontrava con l’altrettanta difficoltà nel definire ed intendere le lotte di liberazione nazionale[17]. A tale riguardo la Carta delle Nazioni Unite riconosce il diritto dei popoli all’autodeterminazione e distingue, quindi, quest’ultima dal terrorismo.
Sebbene da un punto di vista puramente teorico[18], riteniamo di avere in mente gli elementi necessari per approdare ad una definizione del terrorismo; in pratica ci scontriamo sui confini del fenomeno che finisce per intersecarsi con i reati c.d. comuni , quali l’omicidio, e che ha punti di contatto, se non di sovrapposizione, con condotte qualificate legittime dal diritto internazionale[19].
A tutt’oggi non si è ancora giunti ad un concetto condiviso anche se i lavori svolti consentono di individuare tre possibili definizioni di terrorismo.
1. Si parla di finalità esclusivamente terroristica allorquando vengano posti in essere atti violenti indiscriminati attraverso i quali si semina il terrore nel corpo sociale, senza però che gli autori abbiano un obiettivo eversivo.
2. La finalità è, invece, esclusivamente eversiva qualora si pongano in essere atti violenti – per colpire una persona per ciò che rappresenta – senza spargere terrore.
3. Si ha una finalità terroristico-eversiva, quando si agisce per raggiungere sia il fine del terrore che quello della eversione, per cui la violenza prodotta è indiscriminata ed è finalizzata a minare la fiducia della popolazione nelle istituzioni e nei principi costituzionali che le reggono.
A distanza di anni non si riesce ancora a trovare una soluzione che rappresenti una sintesi delle diverse idee in proposito e la difficoltà maggiore sembra vertere sul seguente aspetto: gli interventi posti in essere da forze armate di uno stato sovrano contro gruppi eversivi e/o terroristici vanno inclusi o meno nella definizione di atto terroristico?
 
 
2.      DEFINIZIONE DI PRIVACY
 
In Europa[20] la privacy[21] comincia ad assumere il significato moderno di diritto fondamentale della persona umana alla fine del ‘700, allorché Lord Chatham – nel 1766 – pronunciò nel Parlamento inglese, in un dibattito sull’uso delle garanzie, la seguente frase: “ Il più povero degli uomini può, nella sua casetta lanciare una sfida alla… corona. La casetta può essere fragile,…ma il re d’Inghilterra non può entrare..”.
 La privacy nasce, quindi, dalla capacità della persona di opporsi alla forza della Corona e come conseguenza ne deriva la determinazione di precisi limiti all’azione dello Stato e della sfera pubblica nei confronti dell’individuo.
Il diritto di privacy è quindi il diritto dell’individuo di “to be let alone”, di essere lasciato solo, ed è la pretesa giusta dell’individuo di determinare in che misura egli desidera condividere parte di sé con gli altri. E’ anche il diritto dell’individuo di controllare la diffusione dell’informazione circa se stesso.
Nel 1890 a Boston un avvocato di successo, stanco di leggere sui giornali locali le vicende inerenti la moglie si rivolse ad un giudice invitandolo a studiare il problema. Insieme pubblicarono il famoso saggio The right to privacy. Alla privacy fu presto riconosciuta il valore di diritto fondamentale alla pari della proprietà su cui era modellato.
La tutela della riservatezza venne poi sancita solennemente dall’art. 12 della Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo che vietava “l’arbitraria interferenza con la riservatezza”.
In seguito, la Convenzione europea sui diritti dell’uomo, del 1950, all’art. 8, recitava che “ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare” e all’art. 10 precisava che la stessa libertà di espressione incontra, tra i suoi limiti, il divieto di divulgare “informazioni confidenziali”.
In Europa nei primi anni settanta, nascono le leggi sulla tutela della riservatezza: in Svezia (1973), nella Germania Federale (1977), in Austria, Danimarca, Francia e Norvegia (1978).
Il 28 gennaio 1981 viene approvata a Strasburgo, la Convenzione per la protezione delle persone in relazione all’elaborazione automatica dei dati a carattere personale. La Convenzione del Consiglio d’Europa ribadì la necessità di assicurare il diritto alla riservatezza degli individui e confermò i limiti di ingerenza della P.A. ai casi specificamente previsti da una legge.
Da ultimo, con Direttiva sulla privacy del 24 ottobre 1995, n. 95/46 CE, adottata dal Parlamento europeo, si garantì, all’art. 1, la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche e particolarmente del diritto alla vita privata.
Detta Direttiva fu approvata in Italia con la Legge n. 675 del 1996 entrata in vigore il 1.1.1997 e successivamente il Parlamento produsse una serie di atti normativi ad integrazione della legge madre. Una analoga attività di regolamentazione fu prodotta dal Garante per la Protezione dei dati personali.
La Carta dei diritti fondamentali dell’U.E. del 7 dicembre 2000, così recita all’art. 7 (Rispetto della vita privata e della vita familiare): “ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni”; mentre all’art. 8 (Protezione dei dati di carattere personale): “ Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un’autorità indipendente”.
Attualmente si assiste ad una evoluzione del concetto di privacy che si focalizza non più sul rispetto della integrità della vita domestica ma comprende tutta una serie di situazioni che attengono alla vita privata, quali la vita personale e familiare. L’ampiamento e il ‘riposizionamento’ del concetto di privacy è dovuto soprattutto al passaggio che c’è stato agli inizi degli anni novanta del secolo scorso allorché dal concetto di habeas corpus si è passati a quello di habeas data: noi siamo i nostri dati, le nostre informazioni, tutto ciò che di noi viene trattato da terzi!
Vivendo nella società della informazione e della informatica, i nostri dati sono trattati all’interno di banche dati a loro volta interconnesse con altra banche dati in modo da costituire una serie di reti più o meno ampie, la maggiore delle quali è Internet.
In tale contesto il termine privacy si è maggiormente qualificato in quanto ha preso in considerazione, soprattutto, l’uso che altri possono fare dei nostri dati. Per tale motivo è stato riconosciuto in capo al singolo soggetto interessato un potere di controllo e, in alcuni casi, di veto alla circolazione delle proprie informazioni personali.
In Italia il 1° gennaio del 2004 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 196 del 30, giugno 2003, denominato “Codice in materia di protezione dei dati personali”[22] emanato in applicazione della Direttiva Comunitaria 2002/58/CE del Parlamento e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche.
 
 
 
3.    PRIVACY VERSUS SICUREZZA?
 
Il riconoscimento del diritto alla tutela dei propri dati personali[23] è ormai acquisizione pacifica da parte di tutti gli Stati interni alla Comunità Europea e degli Stati del Nord America, sebbene non sia possibile ridurre ad unità l’approccio e, soprattutto, il riconoscimento di tale diritto.
L’avere assunto, la privacy, il diritto di rango costituzionale – in Italia attraverso una sentenza della Corte Costituzionale del 1975 – oltre che di diritto sancito dal Legislatore della U.E. ha comportato il bisogno di una sua comparazione con altri diritti, di pari grado, quali la sicurezza interna ed internazionale.
Il confronto tra diritti di pari rango comporta la necessità di dovere riconsiderare tali categorie di diritti di rango costituzionale che, solo ad una primo approccio, possono essere visti in contrapposizione ma che, invece, finiscono per integrarsi.
La necessità di dovere subire delle ‘microviolazioni’ della nostra sfera di riservatezza[24] a favore di un innalzamento della soglia di sicurezza trova una sua giustificazione intrinseca solo se i nostri dati personali vengono trattati nel rispetto dei principi sanciti dalle carte costituzionali.
Non si può, quindi, essere d’accordo con la decisione adottata dal Governo americano che ha consentito all’FBI di procedere alla installazione presso i provider USA di programmi denominati Carnivore e Magic Lanterne finalizzati a consentire di conoscere il contenuto delle comunicazioni effettuate tramite Internet, anche se criptate.
Giustificare tale grave attacco alla libertà di corrispondenza con la necessità di dovere contrastare il terrorismo è fuorviante in quanto è stato fatto notare che, molto probabilmente, gli uomini di Bin Laden erano comunque in grado di dialogare tra loro in maniera criptata ed anonima, a prescindere dalla presenza di applicativi ‘spia’!
Tale decisione, quindi, produce sicuramente un effetto: quello di limitare gli spazi di libertà dei cittadini senza garantire di raggiungere gli obiettivi che si prefigge.
In Europa i Garanti Privacy hanno più volte sensibilizzato il Parlamento affinchè la conservazione dei dati, id est la data retention, fosse equiparata alla intercettazione e quindi venisse adottata solo in casi eccezionali. In buona sostanza, i Garanti chiedevano una regolamentazione di tale attività di conservazione dei dati in modo da sapere a priori le ipotesi in presenza delle quali potere conservare i dati, così come le modalità di trattamento di tali dati e le relative misure di sicurezza.
Purtroppo i richiami dei Garanti hanno sortito il solo effetto di escludere il contenuto delle comunicazioni dalla conservazione dei dati mentre non è stata posta attenzione agli altri aspetti rilevanti in materia di trattamento dei dati, quali: il tempo di conservazione, l’autorizzazione al trattamento, la applicazione delle misure di sicurezza, ecc.
Il Presidente dell’Autorithy, Prof. F. Pizzetti, nella relazione relativa all’attività condotta nel 2005, ha affermato: “La privacy non può essere un ostacolo alla sicurezza. Sicurezza e privacy sono parti coessenziali del sistema democratico”. Egli ha aggiunto che il rafforzamento della cooperazione giudiziaria e investigativa non deve tralasciare una analoga attenzione alla tutela della conservazione dei dati, anche nei settori della sicurezza e della giustizia[25].
A livello europeo il gruppo di lavoro c.d. art. 29, in merito all’utilizzo dei dati relativi ai traffici telefonici da parte degli organismi investigativi, ha chiesto alla Commissione e al Parlamento di prevedere alcune garanzie essenziali, quali: “- specificare chiaramente le finalità della conservazione dei dati, che devono essere connesse alla lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata, anziché contro generiche forme di ‘grave criminalità’; – indicare chiaramente a quali condizioni le autorità competenti potrebbero accedere ai dati in oggetto ed utilizzarli per combattere la minaccia del terrorismo; “
Ci fregiamo di concludere il paragrafo citando il padre della privacy in Italia, il Prof. Rodotà che ha affermato: “Senza una forte tutela del ‘corpo elettronico’, dell’insieme delle informazioni raccolte sul nostro conto, la stessa libertà personale è in pericolo e si rafforzano le spinte verso la costruzione di una società della sorveglianza, della classificazione della selezione sociale… diventa così evidente che la privacy è uno strumento necessario per salvaguardare la ‘società della libertà’”.
 
 
 
4.    LA LEGISLAZIONE NORDAMERICANA : GLI STATI UNITI
 
A seguito degli attentati dell’11 settembre 2001 cha hanno avuto luogo negli Stati Uniti si è ivi registrata una diminuzione delle garanzie personali a fronte di un incremento delle misure di sorveglianza[26].
Ciò è avvenuto dopo che l’FBI e la CIA sono state accusate di non avere intercettato nessun segnale che facesse presagire l’attacco, oltre che di una generica sottostima del problema terrorismo.
Forte della profonda frustrazione emersa presso la popolazione, il Governo statunitense[27] ha cominciato a smantellare progressivamente le libertà individuali garantite dal Bill of Rights del 1791.
Dopo l’attacco terroristico alle Twin Towers e al Pentagono sono state approvate dal Parlamento statunitense una serie di leggi che andavano in questa direzione.
La prima, è quella nota come lo Usa Patriot Act[28] finalizzata a rafforzare la sicurezza nazionale degli Stati Uniti previa una contestuale riduzione dei diritti fino ad allora goduti dai cittadini statunitensi.
Tale Atto si compone di dieci sezioni: le prime due aumentano i poteri degli organi investigativi in materia di acquisizione di prove di reato nei settori della comunicazione; la terza, al fine di colpire più incisivamente il fenomeno del riciclaggio bancario, cassa il segreto bancario; la quarta ridisciplina la politica dei flussi migratori; le successive, fino ad arrivare alla decima, prevedono un sostegno alle vittime del terrorismo, aumentano i poteri della CIA e creano nuove fattispecie di reati in materia di terrorismo o ad esso collegati.
Sull’onda di questa deriva antilibertaria fortemente criticata, tra gli altri, dalle associazioni per la difesa dei diritti civili statunitensi, il 25 novembre del 2002 è stato adottato un decreto, firmato dal presidente Bush, con il quale si è riconosciuto il valore di legge del c.d. Homeland Security Act che ha portato alla, successiva, creazione del dipartimento denominato “Homeland Security Department”, ovvero il Dipartimento per la Sicurezza Interna.
Attraverso tale organo sono stati aggirati gli ‘ostacoli’ che ancora si frapponevano alla riduzione di alcuni tra i diritti fondamentali dei cittadini, infatti, il Dipartimento in parola ha avuto come mandato una serie di compiti quali: prevenire, proteggere dagli attacchi e rispondere agli atti di terrorismo sul suolo americano.
Lo scorso anno, precisamente ad aprile del 2005, è stata avanzata una proposta di legge mirata alla creazione di un enorme data base, denominato Homeland Security Operations Center Database[29], finalizzato ad agevolare la attività di prevenzione e di repressione nella lotta alle azioni terroristiche.
L’Homeland Security Department finisce per avere implicazioni al di fuori del territorio degli USA in quanto prende in esame anche il campo dei trasporti. Tale Dipartimento ha il potere decisionale in merito al traffico aereo da e verso gli Stati Uniti, pertanto, anche i cittadini della Comunità Europea (CE) sono coinvolti da queste decisioni.
Successivamente alle stragi terroristiche del 2001 le garanzie recepite dalla Direttiva 95/46/CE non sono più ritenute cogenti dalle autorità americane in quanto di intralcio alle operazioni di intelligence finalizzate alla prevenzione e alla repressione degli attacchi terroristici sul territorio degli Stati Uniti.
Per tale motivo la Homeland Security Department ha stabilito, in prima battuta, la legittimità da parte dell’amministrazione statunitense di chiedere alle compagnie di trasporto aereo la trasmissione dei dati riguardanti i passeggeri ed i membri dell’equipaggio.
E’ recente la notizia della adozione del “Military Commission Act of 2006” da parte del Congresso degli Stati Uniti con il quale, tra le altre cose, è stata prevista la istituzione di Commissioni militari – operanti nell’ambito della giurisdizione speciale, sic! – deputate a giudicare gli atti contro la sicurezza nazionale, commessi da nemici stranieri detenuti a Guantanamo.
Partendo dal presupposto che gli Usa vivano in uno Stato di guerra, si giustifica la esistenza e l’operato di tali Commissioni speciali in quanto “non si può correre il rischio di condividere informazioni segrete, vitali per la sicurezza nazionale, con il nemico…[30]”.
A nulla sono valse le pronunce della Corte Suprema che ha più volte evidenziato come lo ‘stato di guerra’ non sia un pass partout tale da consentire al potere esecutivo di agire al di fuori degli schemi legislativi, atteso che già esistono le leggi di guerra.
Tra i numerosi motivi di incostituzionalità contenuti nel ‘Military Commission…’ quelli che si sono imposti alla nostra attenzione attengono al regime probatorio e al rilascio delle dichiarazioni da parte dei detenuti.
L’ammissibilità della prova, nella economia processuale, è stabilita non da un disposto normativo ma da una valutazione del giudice militare che deciderà di assumerla in base al suo giudizio di valutazione ‘di persona ragionevole’; così come la valutazione dell’ammissibilità di una prova raccolta in maniera illecita sarà rimessa alla soggettiva valutazione del giudice militare.
Le dichiarazioni rilasciate dall’accusato avranno valore in sede di giudizio anche se ottenute sotto tortura, purchè “1. la totalità delle circostanze renda le dichiarazioni affidabili e dotate di sufficiente valore probatorio; 2. gli interessi della giustizia possono essere serviti meglio ammettendo le dichiarazioni come prove”[31].
In buona sostanza, emerge che il quid verta non tanto sul divieto di acquisizione di dichiarazioni fornite sotto tortura quanto dal grado di coercizione, per cui entro un certo grado (?) esse sarebbero ammesse!
Da quanto indicato emerge che il sistema statunitense[32] è caratterizzato da deroghe costituzionali limitate a cui si contrappongono ampi poteri presidenziali[33] e del Congresso ed un oscillante ruolo di controllo della Corte Suprema.
 
 
4.1           IL CANADA
 
Il Canada[34], in quanto Paese confinante con gli Stati Uniti, si è trovato particolarmente coinvolto dal fenomeno terrorismo.
Già dal 1914 il Parlamento aveva conferito al Governo pieni poteri normativi nel caso di guerra, invasione o insurrezione. Tali poteri non sono soggetti al controllo di altri apparati dello Stato, quindi sono avulsi dai controlli del potere legislativo, id est il Parlamento, e del potere giudiziario, id est gli organi di giustizia.
La Costituzione adottata dal Canada, risale al 1982, e prende in esame il problema del terrorismo stabilendo che il rapporto vigente tra il legislatore federale e quello provinciale e, quindi, i diritti enunciati nell’atto costitutivo non possono essere limitati a meno che esistano ragioni dimostrabili e giustificabili – quindi ragioni di tipo oggettivo – tali da autorizzare il ricorso a tali limitazioni per un periodo di tempo che, comunque, resta limitato.
E’ chiaro che il grado di attenzione al problema generato dal terrorismo si fa alto a seguito delle stragi del 11 settembre 2001, allorché il Canada si trova in qualche modo ‘costretto’ a prendere posizione e a farlo attraverso una legge.
La ‘risposta’ canadese è auspicata dagli Usa in quanto trattasi di un paese confinante con il quale si è legati anche da stretti rapporti di natura commerciale.
Il primo novembre dell’anno 2001 le camere adottano l’Immigration and refugee Protection Act che prevede, tra le altre cose, la possibilità da parte del Ministero della Pubblica Sicurezza di attivare la procedura di espulsione immediata nei confronti degli stranieri. Il certificato di espulsione è soggetto al vaglio della Corte federale e nelle more del giudizio lo straniero che ne è stato oggetto viene tenuto agli arresti.
Sempre nel corso del 2001, precisamente nel mese di ottobre, il Canada elabora l’Anti-Terrorism Act (ATA[35]) attraverso il quale si mira sia a prevenire gli attentati terroristici sul territorio canadese sia a proteggere i cittadini canadesi da attentati analoghi.
Da una prima lettura di tale proposta di legge appare chiaro che è stata introdotta una ‘forzatura’ alla impostazione contenuta nella Costituzione del 1982 che prevedeva una sorta di flessibilizzazione; infatti, la proposta in commento ha il carattere della permanenza e non della temporaneità!
Tale normativa, entrata in vigore nel dicembre dell’anno 2001, ha introdotto la definizione di terrorismo, ha elaborato nuovi tipi di reati ad esso collegati ed ha previsto ulteriori poteri investigativi.
Nel 2004 il Parlamento canadese ha approvato il Public Safety Act 2002 che ha aumentato i poteri repressivi delle forze dell’ordine che attendono all’attività di vigilanza dei posti ritenuti strategici, id est: porti, aeroporti, stazioni ferroviarie, , ecc.
E’ consentito alle forze dell’ordine di potere procedere ad arresti senza mandato quando un individuo sia sospettato di stare per commettere un reato di terrorismo.
In questa ottica sono stati autorizzati anche controlli aventi ad oggetto i dati dei passeggeri dei voli aerei, con conseguente obbligo da parte delle compagnie aeree di fornire tali dati.
Al di là di una qualunque valutazione del contenuto del testo normativo, emerge che lo stesso provoca una forte compressione dei diritti relativi alla riservatezza ed alla personalità degli individui, siano essi cittadini canadesi siano essi stranieri. Tanto più che tali poteri sono avulsi da qualsiasi forma di controllo.
Nel biennio 2001/2002 vengono approvati dei ‘piccoli accordi’ tra il Canada e gli Stati Uniti, ci si riferisce in particolare agli Smart Border Agreements (che introducono controlli a tappeto sul flusso transfrontaliero) e al Third Safe Country Agreement (con il quale si impedisce ai rifugiati arrivati in uno dei due paesi di chiedere il diritto di asilo nell’altro).
Sul fronte interno le autorità del Canada hanno emanato una serie di provvedimenti, concordati con le parti sociali, in materia di politica di sicurezza[36].
A distanza di un certo numero di anni dalla applicazione di tali leggi specifiche nella lotta al terrorismo da più parti si è sollevato l’interrogativo se esse fossero necessarie o se bastava la pregressa normativa, atteso che c’è stato uno scarso o nullo ricorso da parte del Governo a tali atti!
Senza volere dare un giudizio definitivo sull’approccio fornito dal Canada alla lotta al terrorismo appare, in prima battuta, che ciò che è stato prodotto sia dipeso, per molti aspetti, dalla posizione di debolezza che tale Paese ha verso gli Usa più che da una consapevole scelta interna mirante a sostituire una normativa (la Constitution Act del 1982) con una nuova (l’Anti-Terrorism Act –ATA -).
 
 
 
5. LA LEGISLAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA
 
 
Prima di procedere ad una seppure rapida disamina della posizione assunta dalla Comunità europea riteniamo utile dovere fornire, quella che a nostro avviso è, una chiave di lettura dell’approccio espresso dall’U.E. al problema legato al terrorismo.
Attualmente l’Europa opera in base al c.d. principio di stabilità[37] che impedisce la assunzione – da parte dei singoli Stati – di decisioni politiche in grado di rompere l’assetto da cui ha avuto origine la disciplina di una molteplicità di accordi, basati a loro volta su reciproci interessi e vantaggi economici, che sono alla base del processo di integrazione della U.E[38].
Riteniamo, quindi, che una attenta valutazione della politica europea in materia di lotta al terrorismo – e di conseguenza la disciplina del regime delle libertà e dei diritti sociali, sia a livello di singoli che dei ‘corpi intermedi’ – non possa prescindere da un esame dei rapporti tra ordinamento comunitario e ordinamenti degli Stati membri[39].
Chi ritiene che sia positivo un elevamento del livello decisionale politico, vale a dire la espropriazione di alcuni poteri che prima connotavano l’autorità statale, è portato a considerare la politica – in senso tradizionale – come causa di crisi e di conflitti.
Coloro che invece propendono per un assetto politico basato sul diritto internazionale, come istanza ultima di soluzione dei conflitti, ritengono che la politica abbia un ruolo positivo in quanto serva a conciliare ed a risolvere i contrasti.
Questi diversi approcci possono e debbono costituire, a nostro avviso, la chiave di lettura delle soluzioni adottate nella preparazione di una strategia di lotta e di contrasto al fenomeno terroristico[40].
In Europa, a seguito degli attentati del 2001 verificatisi negli Usa, si è riunito il Consiglio europeo, a Laeken nel dicembre 2001, per approvare la “Dichiarazione sul futuro dell’Unione europea” mentre nell’anno successivo è stato costituito un gruppo di lavoro, chiamato “Convenzione europea”[41] che, tra gli altri aspetti, ha posto attenzione in materia di sicurezza.
Compito del gruppo di lavoro era, anche quello, di monitorare lo stato dei diritti fondamentali all’interno della UE, alla luce dei principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea[42].
In Italia, l’allora Presidente dell’Autorità garante, il Prof. Stefano Rodotà, manifestò viva preoccupazione per l’affermarsi di una deriva antilibertaria contestando la equazione ‘meno privacy, più sicurezza’[43].
In merito alla protezione dei dati personali e alla cooperazione con Paesi terzi, in particolare gli Usa, è stato ribadito il divieto di fornire agli Stati terzi assistenza “qualora ciò possa comportare la violazione di diritti fondamentali della persona in oggetto.” A tale proposito si è fatto riferimento sia all’art. 25 della direttiva 95/46/CE sia all’art. 8[44] della Carta dei diritti fondamentali[45].
Per completezza, non può essere taciuta la Risoluzione adottata a Sidney il 10 – 12 settembre 2003, alla 25ma Conferenza Internazionale delle Autorità garanti per la protezione dei dati personali. La Risoluzione[46], votata alla unanimità ha chiesto che i dati dei viaggiatori diretti in Usa possano essere acquisiti e trasferiti soltanto all’interno di un “contesto che tenga conto della protezione dei dati e sulla base di un accordo internazionale.”
Forte della unanimità di posizioni registratasi a Sidney, il Parlamento europeo ha adottato la Risoluzione[47] (B5 – 0411/2003) ed ha invitato la Commissione a proseguire nel suo lavoro avendo bene a mente determinati principi che sono imprescindibili, quali quelli che riguardano: la possibilità di trasferimento legittimo dei dati personali a terzi, il divieto di accesso ai data base, id est: le banche dati, delle compagnie aeree se l’accesso stesso non avviene in conformità ai principi stabiliti dalla direttiva 95/46/CE, ecc.
Il 13 giugno dell’anno 2002, fu emessa dal Consiglio dell’Unione europea una Decisione quadro, riguardante la lotta contro il terrorismo e “vincolante per gli Stati membri”. Tale Decisione rivestiva una particolare importanza poiché andava ad incidere all’interni di realtà nazionali ove la normativa anti terrorismo era attecchita a ‘macchia di leopardo’.
Partendo dal presupposto che il terrorismo[48] assume, sempre più, una rilevanza a livello mondiale tale decisione sottolinea che i reati di terrorismo sono perseguiti all’interno dei confini della U.E. a prescindere dal loro obiettivo che può essere rivolto anche a Paesi extra europei.
E’ emblematica a tale scopo la Dichiarazione di Bruxelles del 25 marzo 2004 [49] sulla lotta al terrorismo che individua una serie di paragrafi quali:
1. la ‘Clausola di solidarietà’, che prevede l’azione congiunta contro gli atti terroristici;
2. la ‘Strategia in materia di sicurezza’, atteso che il Consiglio europeo “ha individuato nel terrorismo una delle minacce fondamentali per gli interessi dell’U.E.”;
3. la ‘assistenza alle vittime’, attraverso l’adozione della Direttiva del Consiglio relativa al risarcimento delle vittime di reato;
4. lo ‘sviluppare la cooperazione esistente[50]’, mediante l’adozione di una serie di misure finalizzate ad una maggiore e più efficace sinergia nell’impiego degli strumenti di lotta al terrorismo;
5. “rafforzare i controlli alle frontiere e la sicurezza dei documenti”, si sollecita in merito la “istituzione di un’Agenzia europea per le frontiere”, oltre all’”obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate” ed un “progetto di strategie per la cooperazione doganale”; 
6. le ‘linee direttrici dell’UE per un’impostazione comune nella lotta contro il terrorismo’, a tale proposito, “Il Consiglio europeo plaude, alle linee direttrici dell’UE per un’impostazione comune nella lotta contro il terrorismo…”; 
7. gli ‘ obiettivi strategici di un piano di azione dell’UE riveduto per la lotta contro il terrorismo’, è prevista la attuazione di obiettivi strategici di alto livello, quali: potenziare gli sforzi per combattere il terrorismo, limitare l’’accesso dei terroristi alle risorse finanziarie, proteggere la sicurezza dei trasporti internazionali, affrontare i fattori che favoriscono il sostegno al terrorismo;
8. la ‘condivisione dell’intelligence’, “…il Consiglio europeo esorta gli Stati membri a migliorare i meccanismi di cooperazione e a promuovere un’efficace collaborazione sistematica fra forze di polizia, servizi di sicurezza e servizi di informazioni”;
9. ‘Impedire il finanziamento del terrorismo’, nel rispetto dello stato di diritto, si reputa indispensabile la “prevenzione sulle fonti di finanziamento delle organizzazioni terroristiche” interrompendo prontamente il flusso delle risorse dirette a finanziare i terroristi;
10. le ‘Misure a difesa dei trasporti pubblici e della popolazione’, poiché i sistemi di trasporto sono considerati nevralgici per la esistenza delle stesse società occidentali, occorre migliorare i “meccanismi di prevenzione”. Necessita, inoltre, predisporre idonee misure atte a rafforzare la protezione dei cittadini e dei “sistemi di produzione” ;
11. la ‘Cooperazione internazionale’ si riconosce e si sostiene “il ruolo fondamentale delle Nazioni Unite” e si assicura l’adesione “ a tutte le risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell’ONU e alle Convenzioni delle Nazioni Unite sul terrorismo” ;
12. la ‘Cooperazione con gli Usa e con i partner’ e 13. la ‘Istituzione della figura di coordinatore antiterrorismo’; attraverso il richiamo allo spirito di solidarietà e cooperazione, rafforzatisi a seguito degli attentati terroristici del 2001, si “cercherà di intensificare ulteriormente la cooperazione con gli USA e con gli altri partner per opporsi alla minaccia terroristica”;
14. e, per finire, ‘L’evoluzione futura’, attraverso un invito del Consiglio “ a riferire dettagliatamente…in merito allo stato di attuazione delle misure esposte”.
Di particolare pregnanza appaiono essere, anche, le risultanze emerse dalla riunione del Consiglio dell’Unione Europea del 18.6.2004, ove facendo riferimento a quanto indicato successivamente agli attentati di Madrid, è stata ribadita la determinazione “a contrastare risolutamente e in modo globale la minaccia terroristica”. Così come è emersa una maggiore consapevolezza nella necessità di doversi approcciare alla minaccia terroristica coinvolgendo maggiormente i Paesi membri, e della importanza di “ricorrere all’ampia gamma di strumenti a disposizione dell’Unione europea per affrontare tutti i fattori che favoriscono il terrorismo”.
Il Trattato che istituisce una Costituzione per l’Europa[51], approvato dal nostro Paese nel 2005, contiene disposizioni in merito alle materia della sicurezza e della politica estera.
Nel citato Trattato viene introdotta la figura del Ministro degli Affari esteri dell’Unione: esso riassume in sé e dunque elimina le precedenti figure dell’Alto Segretario per la Politica Estera e di Sicurezza Comune e del Commissario alle relazioni esterne.
         Il Trattato, inoltre: esplicita la competenza dell’Unione in materia di politica estera e di sicurezza comune (art. I-16)[52]; stabilisce che il Presidente del Consiglio europeo “assicura, al suo livello e in tale veste, la rappresentanza esterna dell’Unione per le materie relative alla politica estera e di sicurezza comune, fatte salve le attribuzioni del Ministro degli Affari esteri dell’Unione” (art. I-22); individua tra le competenze del Ministero degli Affari esteri dell’Unione quella di guidare la politica estera e di sicurezza comune dell’Unione (art. I-28)
Il Capo II – Disposizioni Particolari, dedica ben quattro articoli alla disciplina della materia relativa alla politica estera e di sicurezza comune, evidenziando come tale binomio sia inscindibile in quanto non può parlarsi di sicurezza a livello comunitario al di fuori di una strategia di politica estera. Infatti, alla luce degli avvenimenti che hanno provocato morti e distruzioni nell’ultimo quinquennio avrebbe poco senso sviluppare misure di sicurezza esclusivamente all’interno dell’Unione europea senza, invece, avere di mira l’intero scacchiere geo-politico mondiale.
Gli articoli a cui si faceva riferimento sono: art. I-40, “Disposizioni particolari relative alla politica estera e di sicurezza comune[53]”; art. I-41, “Disposizioni particolari relative alla politica di sicurezza e di difesa comune[54]”; art. I-42, “Disposizioni particolari relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia[55]”; art. I-43 “Clausola di solidarietà[56]”.
Degno di menzione è anche il testo comunicato dalla Commissione Europea al Consiglio ed al Parlamento europeo in data 24 giugno 2004, ove si esprime la necessità di dovere prevedere una rete a livello comunitario che coordini le attività di intelligence[57].
Nella stessa sede si è, inoltre, sottolineato “che la solidarietà e la cooperazione internazionale sono fondamentali per la lotta al terrorismo e per affrontare le sue cause principali”. Così come si è fata menzione della necessità di dovere mantenere una stretta cooperazione con le Nazioni Unite oltre che un coordinamento con gli Usa e gli altri partner.
La Commissione delle Comunità europee, in data 20.1.2004, ha trasmesso una comunicazione al Consiglio ed al Parlamento, rubricata come “La protezione delle infrastrutture critiche nella lotta contro il terrorismo”, ove, partendo dalla definizione di infrastruttura critica[58] ( che comprendono: impianti e reti energetiche, sistemi di comunicazione e di tecnologia dell’informazione, finanza, sistema sanitario, approvvigionamento alimentare, approvvigionamento idrico, trasporti, ecc.) ha previsto una disciplina relativa alla gestione della sicurezza[59] distinguendo le infrastrutture  critiche site in località di confine da quelle site all’interno dei singoli Paesi. Per le prime ha previsto una protezione a livello comunitario mentre la protezione delle seconde è demandata ai singoli Stati membri[60].
Con Direttiva 2006/24/CE[61], ai punti 10 e 11 del preambolo è stata ribadita la “necessità di adottare al più presto misure comuni in materia di conservazione dei dati relativi alle telecomunicazioni” e si è riconosciuto l’enorme valore che i dati relativi al traffico hanno per “l’indagine, l’accertamento e il perseguimento dei reati”[62].
 
 
 
CONCLUSIONE
 
Pur riconoscendo gli sforzi prodotti a tutt’oggi dai vari organismi internazionali nel contrastare la lotta al terrorismo, soprattutto attraverso una collaborazione e un coordinamento tra Stati, la mancata definizione della nozione terrorismo rappresenta il principale vulnus di tutto l’impianto normativo elaborato.
C’è il rischio di una banalizzazione del fenomeno terrorismo o meglio di una relativizzazione del suo contenuto a causa di un diverso approccio ‘culturale’ adottato dagli Stati occidentali da una parte e dagli Stati arabi dall’altra.
Come è stato acutamente osservato, “inserire in uno strumento normativo – interno o internazionale – una definizione di terrorismo ha un senso solo se la definizione è utile per delimitare i confini del fenomeno rispetto a condotte legittime o comunque disciplinate da fonti diverse del diritto penale, militare o internazionale umanitario[63]”.
         Ci sembra di potere individuare almeno quattro possibile ‘risposte’ in termini di difesa e di reazione contro il terrorismo[64].
         La prima è quella che vede in essere una sorta di guerra preventiva contro gli Stati ritenuti essere loro stessi di stampo terroristico o di essere dei fiancheggiatori delle frange terroristiche. A distanza di oltre cinque anni dalla deposizione di Saddam Hussein, e con una scia di oltre 600 mila morti, possiamo affermare con una certa dose di sicurezza che tale approccio al problema terrorismo non è né efficace né efficiente!
         La seconda soluzione è quella che fa riferimento alla guerra difensiva, alla creazione di barriere al fine di separare in modo netto gli ‘amici’ dai ‘nemici’. Tale risposta non ha avuto esiti favorevoli in Medio Oriente né potrebbe averne in Europa ove non è fattivamente possibile creare steccati lunghi migliaia e migliaia di chilometri, quante sono le nostre coste!
         Un terzo approccio è quello che si basa su una posizione di disinteresse verso tale problematica, come se fosse sufficiente ‘girare la testa altrove’ perché il problema non ci possa investire. Tale condotta adottata dal vecchio continente si è rivelata inefficace tant’è che nel marzo del 2004 e nel luglio del 2005 il terrorismo ha sparso sangue, rispettivamente, in Spagna ed in Gran Bretagna.
         Una ulteriore soluzione, più articolata e forse più impegnativa[65] delle precedenti tre, è quella che prevede la adozione di una serie di misure di politica interna alla U.E. – attraverso la creazione di una unica identità politico-culturale – ed esterna ad essa – favorendo una cooperazione economico-culturale con le popolazioni del nord Africa e del Medio Oriente.
Tale ultima soluzione, la quarta, sembra essere stata adottata dalla U.E. attraverso il Trattato di Roma che ha istituzionalizzato i valori della democrazia, della libertà e della pace che devono essere alla base di una pacifica convivenza sia interna sia esterna al mercato comune.
Per concludere, riteniamo che puntare tutto sull’aspetto repressivo senza guardare alle implicazioni di natura sociale ed economica che creano e/o favoriscono la nascita dei fenomeni terroristici – come sembra essere avvenuto negli ultimi cinque anni – rappresenti una risposta di basso profilo dai risultati insufficienti e penalizzanti rispetto ai cittadini che si intende difendere.
 
Novembre 2006
 
 
Dott. Giovanni Modesti[66]
 


[1] In uno scritto del 1927, intitolato Il concetto politico , Carl Schmitt scorge nella distinzione amico-nemico la distinzione specifica: il politico rappresenta l’antagonismo più estremo. Il nemico non è colui con il quale si è in concorrenza sul piano economico o verso il quale si prova avversione e odio personale: nemico è solo quello pubblico, cosicchè la distinzione amico-nemico indica solo " l’estremo grado di intensità di un’associazione o dissociazione ". Nemico politico è l’altro, lo straniero, con il quale possono insorgere conflitti, ma questo non vuol dire che la sfera del politico coincida con la guerra: questa può essere una conseguenza dell’inimicizia, ma non ne è né lo scopo né il contenuto, tanto è vero che in determinati casi può essere più "politico" evitarla. Lo Stato è l’entità politica decisiva, perché solo ad esso appartiene lo jus belli : solo esso può determinare il nemico, promuovere la guerra e richiedere ai suoi membri il sacrificio estremo. La funzione primaria dello Stato, dunque, non si esprime nel fare la guerra o nel controllare la vita privata dei cittadini, ma nello stabilire l’ordine e la sicurezza: in casi estremi, esso può decidere qual è il nemico interno, cioè dichiarare tale il gruppo che minaccia l’esistenza dello Stato stesso. Quando il contrasto interno amico-nemico si trasforma in un conflitto armato fra gruppi, allora lo Stato non è più l’entità politica decisiva e ne segue la guerra civile, nella quale ogni gruppo fa valere una propria distinzione amico-nemico. Un mondo da cui fosse esclusa la possibilità della guerra esterna o della guerra civile, sarebbe privo della distinzione amico-nemico e, quindi, della dimensione del "politico".
[2]Sia consentito rimandare a : Modesti G., La sentenza della Corte di Giustizia della comunità europea del 30 maggio 2006 avente ad oggetto le cause c-317/04 e c-318/04 e la vexata quaestio del trasferimento dei dati personali dei passeggeri degli aerei diretti negli Stati Uniti (ovvero un argine all’affermazione della regola “tutti sospetti, nessun sospetto”); su www.diritto.it; (settembre 2006) e su www.dirittosuweb.com.
 
[3] Palma A., Terrorismo internazionale: risposta dello Stato Italiano; su www.studiperlapace.it; Kopel D.B e Reynolds G., Terrorismo ed armi; su www.nationalreview.com;  Flick G.M., Le sfide della sicurezza e della solidarietà e il ruolo dell’Europa; su www.studiperlapace.itBarberini R., La definizione di terrorismo internazionale e gli strumenti giuridici per contrastarlo, su www.sisde.itBalice S., La lotta al terrorismo nell’Unione Europea; su www.studiperlapace.it;  Bassu C., La legislazione antiterrorismo e la limitazione della libertà personale in Canada e negli Stati Uniti; in Democrazia e terrorismo. Diritti fondamentali e sicurezza dopo l’11 settembre 2001, Editoriale Scientifica, Napoli; La Camera dei Lords giudica illegittima la legislazione britannica anti-terrorismo, in www.associazionedeicostituzionalisti.itPetrillo P.L., Forma di governo e legislazione anti-terrorismo in Canada, su www.shiny.itBeltrame M., Libertà e privacy online: il terrorismo le minerà?, su www.zeusnews.it;  Parrella B., 11 settembre 2002: meno libertà su Internet?, su www.apogeonline.comDa Ros P., Libertà e sicurezza in Internet, su www.clusit.itFioriglio G., La privacy e i sistemi di controllo e di intercettazione globale: in particolare l’information awareness office, su www.dirittodell’informatica.it;  D’Ambruoso S., Ad un anno da Madrid, l’11 settembre europeo, su www.giustizia.it; Terrorismo internazionale verso una risposta giudiziale globale, su www.sisde.it; Palumbo I., L’impegno delle N.U. e della Comunità internazionale nella lotta al terrorismo: attualità e prospettive, su www.carabinieri.itCanestrini N., Terrorismo, diritto internazionale e ordine mondiale: riflessioni a caldo sull’11 settembre 2001, su www.studiperlapace.it; Bonetti P, Terrorismo, emergenza e Costituzioni democratiche, Il Mulino, 2006; Salamone L., La ratifica del Trattato che istituisce una Costituzione per l’Europa: una breve analisi dei contenuti con particolare riferimento alla politica di sicurezza e difesa comune; in www.diritto.it
[4] Per completezza, va detto che in quella occasione furono licenziate due Convenzioni: l’una per la prevenzione e la repressione del terrorismo e l’altra per la creazione di una Corte penale internazionale, che però non furono mai ratificate da tutti gli Stati facenti parte della Società delle Nazioni, per tale motivo esse non entrarono mai in vigore.
[5]La mancata ratifica fu causata dal ‘disimpegno’ della Francia e dell’allora URSS; la prima non voleva farsi carico delle problematiche riguardanti le proprie colonie e protettorati mentre il secondo non accettava di dovere rispettare tali obblighi ma solo quelli derivanti dalla partecipazione alla Società delle Nazioni.
[6] Per dare una idea di cosa accadde a cavallo degli anni 60 e 70, è sufficiente richiamare alla memoria i seguenti episodi: l’attentato contro la squadra olimpionica di Israele alle Olimpiadi svoltesi a Monaco di Baviera, nel 1972; la occupazione da parte di Israele dei territori della Cisgiordania e di Gaza, nel 1967, ecc.
[7]Nella Dichiarazione 2625 dell’Assemblea generale del 24.10.1970 si affermava che gli Stati avevano l’obbligo di astenersi dall’organizzare, fomentare, finanziare, incoraggiare o tollerare attività armate sovversive o terroristiche destinate a cambiare con la violenza il regime di un altro Stato così come di intervenire nelle lotte interne di un altro Stato.
[8]Risoluzione n. 3034 “Misure per prevenire il terrorismo internazionale che mette a repentaglio ovvero colpisce vite innocenti o mette in pericolo le libertà fondamentali, e per studiare le cause sottostanti a queste forme di terrorismo e di atti di violenza che allignano nella miseria, frustrazione, lamentela e disperazione e che inducono alcune persone a sacrificare vite umane, inclusa la propria, nel tentativo di provocare cambiamenti radicali”. Ciò che colpisce in questa risoluzione è l’approccio a tutto campo che viene dato al fenomeno del terrorismo, riconoscendone anche un substrato ideologico e sociale. La mancata definizione del terrorismo invece rientra tra le caratteristiche comuni a tutti i pronunciamenti posti in essere dagli organismi internazionali che hanno affrontato tale fenomeno, per cui non può essere considerata – tale mancanza – un indice di negatività.
[9]Tale Convezione venne ratificata dall’Italia con Legge 26 settembre 1985, n. 719 recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul terrorismo”. Ai fini dell’estradizione tra gli Stati contraenti non vengono considerati come reati politici o reati connessi a un reato politico le seguenti fattispecie criminose: la illecita cattura di un aeromobile; gli atti illeciti compiuti contro la sicurezza dell’aviazione civile; un reato grave che comporta un attentato alla vita, alla integrità fisica o alla libertà di persone che godono di protezione internazionale; un reato che comporta un rapimento o la cattura di un ostaggio o un sequestro arbitrario; un reato che comporta l’impiego di bombe, razzi, esplosivi, ecc; un tentativo di commettere uno qualsiasi dei reati che precedono la partecipazione in veste di coautore o complice di una persona che commette o tenta di commettere tale reato.
[10]Da rilevare che tale Convenzione faceva salva la possibilità di negare la richiesta di estradizione qualora ci fossero fondati motivi per ritenere che l’istanza scaturisse dalla volontà di processare o punire una persona a causa della sua razza, religione, nazionalità o credo politico.
[11]Detta Convenzione fu ratificata in Italia con Legge 26 novembre 1985. n. 718. nel preambolo della Convenzione si faceva menzione degli scopi e dei principi che sono alla base della carta delle Nazioni Unite “riguardanti il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali…” e vengono riconosciuti a tutti gli individui “il diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della persona”. Si affermava, inoltre, “che la presa di ostaggi è un’offesa di grave rilevanza alla comunità internazionale e che…chiunque commetta un atto di presa di ostaggi dovrà essere perseguito o estradato”.
[12]Tale Risoluzione è stata ratificata in Italia con Legge 14 gennaio 2003, n. 7, recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo e norme di adeguamento dell’ordinamento interno”. Questa legge ha inserito nel decreto legislativo n. 231/2001, l’art. 25-quater, recante “Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico”.
[13]Attraverso questa Risoluzione l’ONU ha esercitato una ‘pressione’ affinchè gli Stati prendessero “tutte le misure efficaci, in conformità con le disposizioni in materia di diritto internazionale, comprese le norme internazionali sui diritti umani, per prevenire, combattere ed eliminare il terrorismo in tutte le sue forme e manifestazioni…”.
[14]Nello specifico si è fatto riferimento all’art. 5 del Patto atlantico che recita: 2 Le Parti convengono che un attacco armato contro una o più di esse, in Europa o nell’America settentrionale, costituirà un attacco verso tutte, e di conseguenza convengono che se tale attacco dovesse verificarsi, ognuna di esse, nell’esercizio del diritto di legittima difesa individuale o collettiva…assisterà la parte o le parti così attaccate, intraprendendo immediatamente, individualmente e di concerto con le altre parti, l’azione che giudicherà necessaria, ivi compreso l’impiego della forza armata, per ristabilire e mantenere la sicurezza …Qualsiasi attacco armato siffatto, e tutte le misure prese in conseguenza di esso, verrà immediatamente segnalato al Consiglio di Sicurezza…”.
[15] Per una attenta disamina della interpretazione fatta dagli Stati Uniti dell’art. 5 del Patto atlantico si rimanda a Canestrini N., op cit.
[16] La decisione, sopra menzionata, si applicava “ a ogni atto terroristico commesso da uno o più individui, contro uno o più Stati, intenzionalmente, o tale da arrecare pregiudizio a un’organizzazione internazionale o a uno Stato. Deve trattarsi di atti terroristici commessi con l’intenzione di minacciare la popolazione e di ledere gravemente o distruggere le strutture politiche, economiche o sociali di uno Stato…”
[17] Già con le Convenzioni del 1973 e del 1979 si cominciò a prendere in considerazione il problema relativo alla azione dei movimenti di liberazione nazionale al fine di valutarne una possibile distinzione rispetto al terrorismo tout court. I movimenti di liberazione nazionale sono gruppi politici che si battono – solitamente facendo ricorso alle armi ma anche con modalità non violente – per ottenere il proprio diritto alla autodeterminazione. Un esempio di movimento di liberazione è rappresentato dalla Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) che è stata riconosciuta dall’ONU come soggetto internazionale rappresentativo del popolo palestinese. La importanza di operare una distinzione tra movimenti e terrorismo risiede nel fatto che la attività prodotta dai movimenti per la liberazione nazionale sono equiparati dal diritto internazionale al conflitto tra Stati e non ad una guerra civile, con la conseguenza che per essi non trovano applicazione i reati previsti per il terrorismo.
[18] Gli elementi che costituiscono, rectius dovrebbero costituire, il nucleo della definizione di terrorismo sono: la violenza, l’obiettivo politico concepito, la attenzione creata su vasta scala.
[19]A tale proposito è emblematico l’atteggiamento mostrato negli anni settanta dello scorso secolo dai due schieramenti: gli Stati occidentali (i quali ritenevano che il terrorismo fosse ‘condannabile e ingiustificabile in qualsiasi circostanza’) e gli Stati africani ed arabi (i quali focalizzavano la attenzione sulle cause generatrici del fenomeno terroristico più che sugli aspetti inerenti la sua repressione.)
5 Sia consentito rimandare a Modesti G., Commento breve al D.Lgs.vo n. 196/2003. Codice in materia di protezione dei dati personali, su www.dirittosuweb.com; ottobre 2005 e su www.diritto.it/articoli/dir_privacy/diritto_privacy.html; (2005); Introduzione al Decreto Legislativo n. 196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) con particolare riferimento alle misure di sicurezza, su www.filodiritto.com/diritto/privato/informaticagiuridica/introduzioneprivacymisuresicurezzamodesti.htm; (2005)
[21] Bibliografia: A. Cacciari, La tutela della riservatezza dei dati personali nelle pubbliche amministrazioni; 2004, Se; M. De Giorni e A. Lisi, Guida al Codice della Privacy,2003, Simone; G. Elli e R. Zallone, Il nuovo Codice della privacy,2004, Giappichelli; A. Biasiotti, Il nuovo testo Unico sulla privacy, 2003, Informa; U. Rapetto, B.Rapetto Freddi, Privacy & Sicurezza, 2003, Informa.G. Pomante, Riservatezza e nuove tecnologie dell’informazione; Violazione della privacy: come proteggersi?; Tecnologie aziendali e loro uso privato:: che cosa dice il Codice; Sorvegliare, controllare, identificare mediante video: profili giuridici; Riservatezza e trattamento: la parola all’avvocato; Frode informatica, la soluzione arriva dall’articolo 640 ter; la nuova privacy: esattezza e pertinenza del dato trattato; saggi tratti da www.pomante.comC. Bonaria, Quattro passi preliminari per approntare il “DPS”, tratto da www.dossier.duke.itE. Aggrazio, Guida pratica per la stesura del Documento Programmatico per la Sicurezza, tratto da www.dossier.duke.itL. Baffigo, Il sistema o l’architettura di sicurezza, in Diritto &Pratica del Lavoro, n. 23/04; A. Bellavista, Protezione dei dati personali nel rapporto di lavoro, Ipsoa; G. Carozzi, Gli adempimenti dei titolari nei confronti dei clienti-utenti, in Diritto & Pratica del Lavoro n. 22/04; Sanzioni e contenzioso, in Diritto & Pratica del Lavoro n. 25;/04; S. Cimini, Diritto di accesso e riservatezza: il legislatore alla ricerca di nuovi equilibri; 2005, Giappichelli; R. Di Pietro, Il piano della sicurezza e le responsabilità della privacy; 2004; G. Elli, Trattamento dei dati: ruoli e responsabilità, 2004, in Diritto & Pratica del Lavoro; N. Lugaresi, Protezione della privacy e protezione dei dati personali: i limiti dell’approccio comunitario; in Giustizia Amministrativa, 2004; A. Manna, Prime osservazioni sul Testo Unico in materia di protezione dei dati personali: profili penalistici;2004; G. Tonelli, Il delitto di accesso abusivo a sistemi informatici o telematici con particolare riferimento alla tutela dei dati personali, 2005;
[22]Il Codice è corredato di una serie di allegati quali: i Codici di deontologia professionale e un Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza (Allegato B).
[23]Falcone G., Privacy e sicurezza, su www.studiocataldi.it;
[24] Il binomio tra sicurezza e privacy non necessariamente deve fare presupporre la esistenza di un rapporto conflittuale tra i due concetti, in quanto esiste una relazione tra genere – la sicurezza – e specie – la tutela del diritto alla riservatezza – per cui quest’ultima è uno strumento per ottenere la prima. Successivamente all’11 settembre 2001, il concetto di sicurezza nazionale ha finito per comprendere sia la sicurezza dell’individuo in quanto cittadino di un Paese sia la difesa e la indipendenza di uno Stato. Sino a che la tutela del cittadino coincide con la sicurezza dello Stato nulla quaestio mentre qualora la sicurezza dello Stato non possa compiutamente dispiegarsi a causa della sfera di riservatezza riconosciuta all’individuo, allora questa ultima sarà ridotta in quanto ritenuta funzionale alla sicurezza pubblica. Che lo si accetti o no, è’ questo il ragionamento condotto da gran parte degli Stati!.
[25] A tale proposito ci limitiamo a citare la notizia di stampa secondo la quale in Italia sarebbero presenti oltre 70 milioni di faldoni contenenti informative sui cittadini italiani. Tali faldoni sono archiviati presso gli uffici della polizia di pubblica sicurezza che è autorizzata a trattare tali dati senza che debba tenere conto dei diritti dei cittadini i quali, di conseguenza, non hanno il diritto all’accesso ai propri dati né quello alla loro integrazione e/o rettifica! A questo punto è lecito chiedersi se oltre alla documentazione cartacea, i faldoni appunto, le nostre autorità di pubblica sicurezza e non solo loro non abbiano anche del faldoni ‘elettronici’ con i nostri dati.
[26]Va però detto che già prima di tale data gli Usa utilizzavano un programma chiamato Echelon, attraverso il quale venivano registrate le comunicazioni che avvenivano per telefono, a mezzo fax o per posta elettronica in tutto il mondo.
[27]Il governo Usa ha pensato di dovere adottare una strategia mirante ad una ‘doppia difesa’ sia interna sia esterna al proprio territorio. Internamente migliorando le tecniche di difesa contro eventuali ulteriori attacchi contro gli USA ed esternamente andando a colpire le basi dei gruppi terroristici sparse nel mondo senza tralasciare di combattere contro i Paesi che appoggiavano e sostenevano i gruppi terroristici.
[28] Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tool Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act of 2001, nota come Usa Patriot Act, consente agli organi di polizia di effettuare intercettazioni telefoniche ed informatiche, perquisizioni ed acquisizioni di dati ecc., oltre a permettere la detenzione di persone straniere che abbiano violato le leggi sulla immigrazione o che, comunque, siano ritenute una minaccia per la sicurezza nazionale.
[29]Questa enorme banca dati sarà il risultato delle informazioni aventi attinenza, in maniera diretta o indiretta, con la sicurezza nazionale. Le informazioni saranno reperite, oltre che dagli enti e dai servizi di intelligenze, anche da privati.
[30]Patruno L., Il Congresso americano vara il “Military Commission Act of 2006”: l’estremismo dello “stato di eccezione” e l’incostituzionalità delle sue regole ‘speciali’.
[31]Patruno L, op. cit. che ha tradotto il paragrafo 948.r
[32] Bonetti P,. op. cit. a cui si rimanda.
[33]Lanchester F., Gli Stati Uniti e l’11 settembre 2001; l’Autore ha individuato un doppio binario nella lotta al terrorismo interna ed esterna al Paese. Internamente “…l’autorizzazione fornita dal Congresso il 14 settembre 2001 al Presidente degli Stati Uniti di utilizzare le Forze armate ‘contro quelle nazioni, organizzazioni e persone’ che abbiano progettato, commesso o aiutato in qualsiasi modo l’attacco terroristico contro New York, fornisce al capo dell’Esecutivo ed alla sua amministrazione la possibilità di agire a 360 gradi contro i responsabili con tutti gli strumenti possibili.”
[34] Petrillo P.L., op.cit.; Bassu C., op. cit.
[35] Attraverso tale legge il Governo mira a conseguire cinque obiettivi: rafforzare i controlli alle frontiere al fine di evitare l’ingresso di terroristi; aumentare la protezione dei propri cittadini nel loro Paese; incrementare le misure di intelligence al fine di identificare, perseguire e condannare i terroristi; tutelare i commerci transfrontalieri tra Canada e Usa, garantendo dei confini sicuri; collaborare con gli organismi internazionali nella lotta al terrorismo.
[36] Il coinvolgimento dei corpi intermedi della società in questo contesto appare giustificato dalla necessità di dovere coinvolgere una popolazione multi culturale all’interno di un Paese che ha fatto della tolleranza e della ospitalità un ‘valore aggiunto’.
 
[37]Il principio di stabilità è stato consacrato attraverso il Trattato di Maastricht ed ha portato ad una restrizione dei poteri statali a favore di quelli comunitari che riescono, quindi, ad avere un potere di interdizione nei confronti degli Stati membri.
[38]Questa forma di organizzazione che è stata oggetto di studio da parte di valenti studiosi, cito per tutti: Cacciari M. e Dahrendorf R., se da una parte ha avuto l’effetto di politicizzare le decisioni assunte a livello comunitario, dall’altra ha dato vita ad un sistema che ‘produce’ decisioni al di fuori delle ‘tradizionali istituzioni democratiche’.
[39]In questo contesto i diritti di libertà individuali e collettivi sono riconosciuti e tutelati a livello comunitario mentre è all’interno dei singoli Paesi che si esplica il loro controllo.
[40]Un punto di partenza è rappresentato dal Trattato sull’Unione europea del 1997 che all’art. 6 stabilisce che la U.E. si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto. Occorre, quindi, valutare caso per caso se la legislazione comunitaria in materia di terrorismo, successiva all’11 settembre 2001, abbia rispettato quanto enunciato nel trattato sopra citato oppure se, invece, abbia abdicato alle spinte emotive e alle derive anti libertarie interne ed esterne alla stessa Europa!
[41]Tratto da Wikipedia: “ La Convenzione europea è stato un organo straordinario e temporaneo dell’Unione europea, istituito con la Dichiarazione di Laeken, stesa durante il summit europeo di Laeken (14-15 dicembre 2001). Ha concluso i suoi lavori il 10 luglio 2003. il suo compito era quello di trovare una soluzione ai problemi di natura istituzionale non risolti dal Trattato di Nizza. Frutto dei suoi lavori è stata la stesura del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, quella che comunemente è chiamata Costituzione europea
[42] La Carta dei Diritti dell’Unione Europea, firmata a Nizza nel 2000, nel preambolo afferma che “I popoli europei, nel creare tra loro un’unione sempre più stretta, hanno deciso di condividere un futuro di pace fondato su valori comuni”. Si afferma, inoltre, che l’U.E. “Pone la persona al centro della sua azione istituendo la cittadinanza dell’Unione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia”.
[43] Nel merito egli ha sostenuto che “Le esigenze di lotta al terrorismo richiedono ancora maggiori garanzie. Se si fa scendere il grado di tutela della privacy potremmo creare condizioni più favorevoli all’azione dei terroristi. Un esempio è dato dalla facilità con cui si accede alle liste dei passeggeri sugli aerei…Quelle che servono sono quindi raccolte mirate…non schedature di massa.” (Newsletter del 17 – 23 settembre 2001).
[44]Il citato art. 8 dispone che “Gli Stati contraenti dovranno fornirsi l’un l’altro il massimo grado di assistenza reciproca relativamente a questioni penali connesse a procedimenti penali intentati in materia dei reati…” di matrice terroristica, esplicitati dagli artt. 1 e 2.
[45] Per una più dettagliata esposizione della posizione adottata dalla UE si rimanda alle Newsletter del Garante per la protezione dei dati personali n. 169 del 28 aprile – 4 maggio 2003 e n. 175 del 16 – 22 giugno 2003.
[46] Si veda la Newsletter del Garante per la protezione dei dati personali n. 182 del 8 – 14 settembre 2003.
[47] Si rimanda alla Newsletter del Garante per la protezione dei dati personali n. 186 del 6-12 ottobre 2003.
[48]Di particolare rilievo sono: l’art. 1 elenca i “Reati terroristici e i principi giuridici fondamentali”, e l’art. 2 fa riferimento ai “Reati riconducibili a un’organizzazione terroristica”.
[49]Tale Dichiarazione risente del clima prodotto a seguito degli attentati terroristici di Madrid ed attraverso di essa si afferma che “L’Unione e i suoi Stati membri si impegnano a fare quanto in loro potere per combattere il terrorismo in tutte le sue forme…” si riconosce, inoltre, che la portata del singolo atto terroristico non è circoscrivibile al Paese ove si trova l’obiettivo colpito ma coinvolge, invece, la comunità internazionale nel suo insieme”.
[50]Precisamente è prevista l’adozione di: 1. misure legislative, in materia di mandato di arresto europeo, la creazione di squadre investigative comuni, ecc.; 2. il rafforzamento della cooperazione operativa, mediante lo scambio di informazioni pertinenti per “combattere il terrorismo nel modo più ampio possibile”; 3. la massimizzazione delle efficienze dei sistemi di informazione, grazie al miglioramento della “interoperabilità fra le varie basi di dati europee” e il vaglio della “possibilità di sinergie fra i sistemi di informazione attuali e futuri (SISII, VIS ed EURODAC) per sfruttarne il valore aggiunto, nel rispettivo ambito giuridico e tecnico, ai fini della prevenzione e del contrasto del terrorismo”.
[51]Uno dei tre pilastri su cui poggia il Trattato costituzionale riguarda, appunto, il rafforzamento dell’U.E. affinchè diventi un fattore di stabilizzazione sullo scacchiere mondiale.
[52]Art. I-16, rubricato “Politica estera e di sicurezza comune”, recita testualmente “1. La competenza dell’Unione in materia di politica estera e di sicurezza comune riguarda tutti i settori della politica estera e tutte le questioni relative alla sicurezza dell’Unione, compresa la definizione progressiva di una politica di difesa comune che può condurre a una difesa comune. 2. Gli Stati membri sostengono attivamente e senza riserve la politica estera e di sicurezza comune dell’Unione in uno spirito di lealtà e di solidarietà reciproca e rispettano l’azione dell’Unione in questo settore. Si astengono da qualsiasi azione contraria agli interessi dell’Unione o tale da nuocere alla sua efficacia”
[53]Tale articolo prevede una forma di concertazione tra gli Stati membri al fine di raggiungere una posizione comune da fare valere sulla scena internazionale. L’ ambito ove si svolge la mediazione è il Consiglio europeo.
[54]La sicurezza e la difesa comune sono una ‘costola’ della politica estera e, a tale proposito, per garantire ad essa incisività, è riconosciuta all’Unione una capacità operativa tale da consentire all’Unione di agire per “…il rafforzamento della pace, la prevenzione dei conflitti e il rafforzamento della sicurezza internazionale, conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite”.
[55]Attraverso l’adozione di una politica di sicurezza e di difesa comune, “l’Unione costituisce uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia”. Pur prevedendo “…una cooperazione operativa delle autorità competenti degli Stati membri, compresi i servizi di polizia…”, è, comunque, riconosciuto agli Stati membri il “…diritto di iniziativa nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale.”
[56]La c.d. Clausola di solidarietà scatta “…qualora uno Stato membro sia oggetto di un attentato terroristico…” verificandosi una tale evenienza “L’Unione mobilita tutti gli strumenti di cui dispone,…per: a) prevenire la minaccia terroristica sul territorio degli Stati membri; proteggere le istituzioni democratiche e la popolazione civile da un eventuale attacco terroristico, su richiesta delle sue autorità politiche, in caso di attacco terroristico;…”
[57]Al paragrafo 1.1 rubricato “Una rete dell’Unione europea in materia di ordine pubblico e sicurezza” si legge: “…Le risposte agli attentati terroristici richiedono la partecipazione delle forze dell’ordine tradizionali in aggiunta ai sistemi esistenti. Sarà realizzata una rete europea delle forze dell’ordine (LEN) che dovrebbe essere gestita da Europol e diventare operativa entro il 2005. Essa sarà costituita da una rete ad accesso multiplo, funzionante ventiquattr’ore su ventiquattro tutti i giorni, destinata ad essere utilizzata in particolare da tutte le forze dell’ordine UE, tramite gli attuali canali di comunicazione sicuri della rete Europol…La rete LEN richiederebbe l’adozione di orientamenti operativi per il trattamento degli allarmi della rete di forze dell’ordine di Europol e per l’approvazione dei parametri dei criteri di notifica e la classificazione degli incidenti….”
[58]3.1 Le infrastrutture critiche consistono in infrastrutture materiali e di tecnologia dell’informazione, reti, servizi e beni il cui danneggiamento o distruzione avrebbe gravi ripercussioni sulla salute, la sicurezza e il benessere dei cittadini oppure sul valido funzionamento delle amministrazioni pubbliche degli Stati membri.”
[59]La gestione della sicurezza prevede che i singoli Stati compiano uno studio “delle minacce che incombono, degli incidenti che si verificano e degli aspetti vulnerabili che presentano gli elementi critici delle infrastrutture degli Stati membri…” poiché non è immaginabile pensare di coprire tutti i rischi che incombono sulle infrastrutture critiche necessita “…prendere decisioni ed attuare azioni per riportare i rischi ad un livello accettabile di rischio a un costo accettabile. Tale approccio consiste nell’individuare, valutare e tenere sotto controllo i rischi per far sì che questi non superino il livello considerato accettabile.”
[60]L’Unione europea “ha già adottato una serie di misure legislative che istituiscono norme minime per la protezione delle infrastrutture nell’ambito delle diverse politiche dell’U.E.” sono oggetto di tale disciplina i seguenti settori: trasporti, comunicazione, energia, igiene e sicurezza sul posto di lavoro, sanità pubblica.
[61]Direttiva 2006/24/CE del parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione, che modifica la direttiva 2002/58/CE.
[62] Non essendo questa la sede per procedere ad una disamina delle legislazioni adottate dagli Stati membri ci limitiamo a citare quanto avvenuto in Gran Bretagna, attesi i punti di tangenza che si sono ivi registrati con le legislazioni d’oltre Manica. Una forte deriva anti libertaria si è registrata anche nel Regno Unito[62] ove sono state approntate delle modifiche all’Anti Terrorism Act del 2000 attraverso la previsione normativa che consente al Ministero dell’Interno di disporre la misura della detenzione – a tempo indeterminato e senza processo – nei confronti degli stranieri sospettati di aderenze con il movimento terroristico e quindi potenziali minacce verso il Paese. Di fatto è stata creata una legislazione speciale applicabile ai soli stranieri con conseguente discriminazione verso le minoranze etniche e/o religiose. Altro rilievo critico della normativa è rappresentato dalla creazione di un Tribunale speciale chiamato a decidere sui sospetti terroristi, senza che questi, né i loro difensori, possano conoscere le formali imputazioni che sono alla base delle misure restrittive.
 
 
 
[63] Barberini R., op. cit.
[64]Si rimanda a Flick G.M. op. cit. per una più attenta disamina del problema.
[65]Fatta propria dal Consiglio Europeo di Bruxelles riunitosi in data 17 e 18 giugno 2004.
[66] L’Autore, funzionario AUSL, è Docente Incaricato di: Diritto Privato al Corso di Laurea Specialistica in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche, e di: Elementi di Diritto Pubblico al Corso di Laurea in Tecnico di Laboratorio Biomedico; presso la Università “G.D’Annunzio” – Facoltà di Medicina e Chirurgia di Chieti-Pescara; a.a. 2006/2007.
 

Modesti Giovanni

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