Termini per comparire e avviso ai difensori ex art. 601 c.p.p. post Cartabia

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La Corte di Cassazione, con sentenza n. 5481 del 24 gennaio 2024, ha dato chiarimenti sui termini ex art. 601 c.p.p. dopo le modifiche della Riforma Cartabia.

Si consiglia la consultazione del seguente volume per una disamina della novella articolo per articolo: La Riforma Cartabia della giustizia penale

Corte di Cassazione – Sez. III Pen. – Sent. n. 5481 del 24/01/2024

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Indice

1. I fatti

La decisione della Corte scaturisce dal ricorso presentato dall’imputata avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila la quale ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Pescara alla pena di 10 mesi di reclusione ed euro 1.200 di multa, ritenuta la continuazione e concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen., per due delitti ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
Il ricorso dell’imputata è stato affidato a due motivi: 1) violazione di legge in relazione all’art. 601, comma 5, cod. proc. pen. e della motivazione. In particolare, il difensore della ricorrente aveva già eccepito l’inosservanza dell’art. 601, comma 5, cod. proc. pen. “attesa la notifica al difensore e all’imputato avvenuta in violazione del previsto termine“. La Corte di appello non avrebbe risposto a tale eccezione, limitandosi a reputare l’appello infondato nel merito; 2) violazione di legge, con riguardo agli artt. 99 e 133 cod. pen., e della motivazione: sarebbe stata omessa la risposta al motivo di appello sull’esclusione della recidiva.
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La Riforma Cartabia della giustizia penale

Al volume è associata un’area online in cui verranno caricati i contenuti aggiuntivi legati alle eventuali novità e modifiche che interesseranno la riforma con l’entrata in vigore.Aggiornato ai decreti attuativi della Riforma Cartabia, pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 17 ottobre 2022, la presente opera procede ad una disamina della novella, articolo per articolo.Il Legislatore delegato è intervenuto in modo organico sulla disciplina processualpenalistica e quella penalistica, apportando considerevoli modificazioni nell’ottica di garantire un processo penale più efficace ed efficiente, anche attraverso meccanismi deflattivi e la digitalizzazione del sistema, oltre che ad essere rivolte al potenziamento delle garanzie difensive e della tutela della vittima del reato.La riforma prevede poi l’introduzione della giustizia riparativa, istituto in larga parte del tutto innovativo rispetto a quanto previsto in precedenza dall’ordinamento.Antonio Di Tullio D’ElisiisAvvocato iscritto presso il Foro di Larino (CB). Referente di Diritto e procedura penale della rivista telematica http://diritto.it. Membro del comitato scientifico della Camera penale di Larino. Collaboratore stabile dell’Osservatorio antimafia del Molise “Antonino Caponnetto”. Membro del Comitato Scientifico di Ratio Legis, Rivista giuridica telematica.

Antonio Di Tullio D’Elisiis | Maggioli Editore 2022

2. Termini a comparire e avviso ai difensori post Cartabia: l’analisi della Cassazione

La Corte di Cassazione, nell’analizzare il ricorso, osserva che la questione di diritto sollevata con il primo motivo è ammissibile in quanto la Corte territoriale non ha valutato, effettivamente, l’eccezione difensiva.
La Corte, quindi, procede alla valutazione del mancato rispetto del termine di 40 giorni previsto dalla norma in esame, con riferimento alla modifica del termine a comparire effettuata dalla c.d. Riforma Cartabia e alla sua applicabilità nel merito.
La Suprema Corte osserva che l’art. 601 cod. proc. pen. è stato modificato dall’art. 34, comma 1, lett. g), n. 3) e n. 4) d.lgs. n. 150 del 2022: il termine di 20 giorni decorrente tra la notifica del decreto di citazione nel giudizio di appello e la data fissata per l’udienza di comparizione, è stato esteso a 40 giorni.
Nell’attuale formulazione, dunque, il secondo periodo del comma 3 e il comma 5 dell’art. 601 cod. proc. pen. prevedono rispettivamente che “il termine per comparire non può essere inferiore a quaranta giorni” e “almeno quaranta giorni prima della data fissata per il giudizio di appello, è notificato avviso ai difensori“.
Secondo la formulazione originaria della disposizione transitoria prevista dalla Riforma Cartabia, il novellato art. 601, commi 3 e 5, cod. proc. pen. si sarebbe dovuto applicare dal 31 dicembre 2022.
Ad avviso della Cassazione, però, non si è stabilito “il momento processuale in relazione al quale si sarebbe dovuta valutare l’applicabilità della nuova disciplina: se con riguardo alla data di pronuncia della sentenza impugnata; alla data di deposito dell’impugnazione (e, in tal caso, di quella proposta per prima o per ultima); o ancora alla stessa data di emissione del decreto di citazione per il giudizio di appello“.
Si è ritenuto di dover dare continuità ai principi affermati dalla giurisprudenza secondo cui è “fondato il ricorso dell’imputato, che aveva eccepito la nullità del decreto di citazione a giudizio in appello perché non rispettato il termine di 40 giorni, nel caso di una sentenza di appello pronunciata il 15 febbraio 2023, a seguito di una decisione di primo grado emessa il 7 dicembre 2020” (Cass. sent. n. 49644/2023). Nel caso esaminato, la Corte territoriale rigettò l’eccezione difensiva di nullità del decreto di citazione perché indicante un termine dilatorio inferiore a 40 giorni, avendo riguardo all’art. 5-duodeces, l. n. 199 del 2022.

3. La decisione della Cassazione

Alla luce di quanto finora esposto, la Corte di Cassazione, riprendendo la sentenza citata, ha sottolineato che “la nuova disciplina di cui all’art. 601, comma 3, cod. proc. pen., che individua in quaranta giorni, piuttosto che venti, il nuovo termine a comparire è vigente e decorre dalla data del 30/12/2022, sulla base del combinato disposto del predetto d.lgs. 150 del 2020, del d.l. 228 del 2021 all’art. 16, comma 1, nonché in applicazione del disposto di cui alla’rt. 6 del d.l. n. 162 del 2022“.
Inoltre, la Corte aggiunge che l’art. 5-duodeces, l.n. 199 del 2022 “non incide sulla disciplina dei termini a comparire, ma esclusivamente sulla disciplina del c.d. rito pandemico a trattazione scritta, estendendone l’applicazione sino al 30 giugno 2023“.
Ne consegue che la nullità, per il mancato rispetto del termine a comparire, tempestivamente eccepita, si è effettivamente concretizzata; tale nullità travolge anche gli atti successivi e la sentenza impugnata. Ciò determina l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata alla Corte di appello di L’Aquila.

Riccardo Polito

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