Termine prescrizionale quinquennale (e non gia’ biennale) applicabile alla responsabilità da circolazione dei veicoli da cui derivino lesioni peronali: Cass., sez. un. civ., 18/11/2008 n. 27337

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Il diritto vivente – inaugurato dalle Sezioni Unite della Cassazione -, è ormai unanime nel ritenere che in materia di danno prodotto da circolazione dei veicoli da cui derivi lesione personale – come nel caso che ci occupa – trovi applicazione la norma dell’art. 2947, comma 3, c.c., con conseguente applicazione del termine prescrizionale previsto dalla norma penale, e quindi, vertendosi in materia di reato di lesioni personale, quinquennale.


Cfr., sul punto, CASS., SEZ. UN. CIV., 18/11/2008 n. 27337:

“Nel caso in cui l’illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche se per mancata presentazione della querela, l’eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato si applica anche all’azione di risarcimento, a condizione che il giudice civile accerti, incidenter tantum, e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi, e la prescrizione stessa decorre dalla data del fatto”.


L’esposto principio di diritto è stato ritenuto – rileva la Corte – maggiormente armonizzabile con il generale principio in tema di termine di prescrizione emergente dalla lettera dell’art. 2947, comma 3, prima parte, c.c., il quale ultimo sancisce che l’applicabilità di tale norma prescinde dalla procedibilità del reato.

Sia solo il caso di rammentare che, in caso di reato di lesioni personali, il termine prescrizionale penale è di cinque anni, e ciò in virtù del disposto dell’art. 157, comma 1, n. 4, c.p. essendo il reato di lesioni personali, dolose o colpose, punito con la reclusione inferiore a cinque anni (art. 582 – art. 590 cp).

In definitiva, ad avviso delle Sezioni Unite, anche se contro il responsabile dell’incidente, e delle lesioni, non è stato avviato alcun procedimento penale e non è nemmeno stata presentata querela da parte della vittima,  è invocabile non già l’art. 2947, comma 2, del codice civile – che, infatti, stabilisce che per i danni derivanti dalla circolazione stradale il tempo massimo per agire in giudizio è di due anni -, ma il comma 3, che fa salvo il caso in cui il fatto sia preveduto dalla legge come reato, stabilendo che il termine di prescrizione penale, se più lungo rispetto a quello di prescrizione civile, si applichi anche alla fattispecie civile.  

E ciò – si ripete – anche se, in ragione del reato, contro il responsabile dell’incidente, e delle lesioni, non è stato avviato alcun procedimento penale e non è nemmeno stata presentata querela da parte della vittima.

Il caso esaminato dalle Sezioni Unite riguardava un incidente avvenuto a Torino nel 1994, nel quale fu coinvolto un minore al quale i medici legali riconobbero un’invalidità permanente del 100 per cento. Precisamente quattro anni e 11 mesi dopo il sinistro, i genitori del ragazzo convennero in giudizio l’Assicurazione; il giudizio pervenne alla S.C, prima innanzi alla sezione semplice (la III), poi innanzi alle Sezioni Unite, che ebbero a sostenere il principium iuris sopra trascritto.

“Sono due le condizioni – si legge ancora nella motivazione della sentenza – che rendono applicabile il terzo comma dell’art. 2947 c.c.: 1) la configurabilità di un reato nel fatto dannoso; 2) la previsione per la prescrizione del reato di un termine più lungo di quelli stabiliti nei primi due commi dello stesso art. 2947.

Il concorso di entrambe queste condizioni, che va preliminarmente accertato, rende applicabile una disciplina della prescrizione che è in ogni caso derogatoria rispetto a quella dettata dai primi due commi dell’art. 2947 c.c. (o per l’entità o per la decorrenza del termine di prescrizione).

Per “fatto considerato dalla legge come reato” (dizione adoperata dall’incipit dell’art. 2947, comma 3, c.c.) proseguono le Sezioni, devesi intendere “che il fatto deve avere gli elementi sostanziali soggetti ed oggettivi del reato, astrattamente previsto, mentre le condizioni di procedibilità (tra cui la querela) hanno natura solo processuale e non sostanziale” (motivazione, punto 6).

 

 

Giorgio Vanacore

avvocato in Napoli

Vanacore Giorgio

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