Tenuità del fatto non sempre esclusa nei reati permanenti

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La Cassazione ha affermato la possibile applicabilità della tenuità del fatto anche nei reati permanenti, e il suo rapporto con la sopravvenuta prescrizione.

 

Il caso.

Un soggetto ha subito una condanna in appello per aver realizzato un abuso edilizio.

All’esito del successivo ricorso in Cassazione, il giudice di legittimità ha annullato la sentenza, rinviando al giudice di appello per la valutazione sulla applicabilità della causa di non punibillità per tenuità del fatto prevista dall’art. 131bis del codice penale.

 

La decisione.

La Cassazione (sentenza 50215/2015), ha chiarito che anche nel caso dei reati permanenti (come quello di abuso edilizio) è possibile una valutazione della tenuità del fatto: interventi quali l’eliminizione dell’opera abusiva (ad es. attraverso la sua demilizione), o anche il ripristino dei luoghi, comportano la cessazione della permanenza, e di conseguenza permette la valutazione della causa di non punibilità per tenuità del fatto.

Con la pronuncia, la Cassazione ha anche chiarito che nei casi di concorso tra una causa di non punibilità e l’estinzione del reato per prescrizione prevale quest’ultima, ma solo quando entrambi sono applicabili fin dall’inizio.

Quando, invece, la prescrizione non si è ancora verificata e la corte annulla la sentenza con rinvio al fine di verificare l’applicabilità della causa di non punibilità, allora «nel giudizio di rinvio non può essere dichiarato prescritto il reato quando la causa estintiva sia sopravvenuta alla sentenza di annullamento parziale».

La corte ha quindi annullato con rinvio la sentenza, sollecitando una valutazione sulla applicabilità dell’art. 131bis c.p. al caso di specie.

 

Osservazioni.

Anche nei casi di applicazione della tenuità del fatto, sebbene il colpevole venga poi esentato dalla pena, deve essere comunque accertata la sua responsabilità: vi sono, infatti, alcuni effetti che si manifestano lo stesso, quali la rilevanza dell’accertamento nei procedimenti amministrativi e civili, e l’iscrizione nel casellario giudiziario.

Poiché la punibillità non è un elemento costitutivo del reato, accertamento della responsabilità e irrogazione della pena operano su piani diversi.

Nel caso specifico, la corte ha sancito un accertamento definitivo della responsabilità, e ha rinviato al giudice di appello la verifica sulla punibilità.

 

 

Disposizioni rilevanti.

Codice Penale

Art. 131-bis – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto

Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.

L’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l’autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all’età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona.

Il comportamento è abituale nel caso in cui l’autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.

Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest’ultimo caso ai fini dell’applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all’articolo 69.

La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante.

Graziotto Fulvio

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