Tentativi e progetti di “codificazione”nella prima metà del secolo XVIII

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(Il XVIII secolo e l’inizio della codificazione moderna)

Nei primi due decenni del secolo XVIII si verificava una generale attività di raccolta legislativa, che non differiva sostanzialmente da quella del XVII secolo mirante a reperire le leggi. Mancano in particolare le idee destinate a presiedere la codificazione moderna: a) la raccolta dovrebbe prendere il posto della legislazione recepita e stabilire nuovi rapporti con il diritto comune; b) la raccolta dovrebbe corrispondere a un sistema ordinatore dei principi recepiti; c) l’idoneità della raccolta a colmare le eventuali lacune attraverso il sistema.

Le raccolte private che si incontrano in Italia in questi anni hanno scarsa importanza e nessuna originalità nei metodi di compilazione, questa situazione si protrae  nel Settecento, diversamente dalle raccolte ufficiali. Anche nell’area germanica le raccolte private non presentano elementi nuovi.

Area germanica

All’inizio del secolo Giuseppe I installa due commissioni, una a Praga e l’altra a Brunn, con l’intento di creare una maggiore uniformità legislativa  nei territori austriaci dell’Impero. Il tentativo semiufficiale non pervenne ad alcun esito. Analogo progetto era stato fatto nel secolo precedente per opera di Leopoldo I, che, rivoltosi ad una commissione i giuristi, aveva ordinato la raccolta, relativa alle province austriache, delle ordinanze dai tempi di Ferdinando I al 1670. Fu edito il “Codex Leopoldinus” che subì successivi tentativi di elaborazione.

Altra opera è il “Codex Batavus” di E. van Zurck, in cui è raccolta tutta la legislazione olandese. Carattere di novità, che gli ispira un intento scientifico, è il commento delle norme. La più importante delle raccolte private, sollecitata dal sovrano, è il “Codex Augusteus”, il quale non ha limiti cronologici e di contenuto.

Si può concludere il discorso con due considerazioni. La prima è che queste raccolte private rispondono ad esigenze della pratica forense, reperimento facile delle leggi, e non a considerazioni ideologiche. La seconda è che la normativa più massiccia è costituita dal diritto romano-comune e dalle consuetudini locali, quindi le raccolte hanno carattere prevalentemente pubblicistico.

Nel Cinquecento e nel Seicento, durante l’accentramento delle grandi monarchie nazionali, il fenomeno della raccolta e ripubblicazione in forma ufficiale della legislazione vigente fu molto diffuso. Tuttavia nel terzo decennio del XVIII secolo il fenomeno acquista il carattere nuovo della lotta al particolarismo giuridico (ostilità alla feudalità e subordinazione della magistratura).

Stati Sabaudi-Italia

Quanto detto può osservarsi in due Stati differenti fra loro, ma accomunati dalla similitudine dei rapporti tra diritto comune, organi giurisdizionali e politica giuridica sovrana.

Vittorio Amedeo II voleva riorganizzare lo Stato con l’ammodernamento dell’amministrazione, l’asservimento della magistratura e della nobiltà, per fare questo occorreva una precisa politica del diritto in cui fosse compresa la raccolta e riformulazione in senso anti-nobiliare delle leggi. Favorire la borghesia contro la nobiltà significa spezzettare il fondo e liberarlo da ogni vincolo, agendo sul diritto comune, feudale e sulle consuetudini, oltreché sulla legislazione.

A partire dal 1720 si incomincia a incamerare i feudi costituiti in modo illegittimo e iniziano i lavori per la costituzione del catasto. Il sovrano ordinò nello stesso periodo una ricompilazione delle vecchie leggi e una loro riforma. Le resistenze da parte dei giuristi della commissione furono notevoli, ma la volontà sovrana prevalse sicché nel 1723 si giunse ad una prima redazione e nel 1729 alla redazione definitiva delle “COSTITUZIONI DI S.M. IL RE DI SARDEGNA”.

Anche se le Costituzioni erano nei confronti del diritto comune delle leggi speciali, tuttavia esse avevano permesso una prevalenza quantitativa del diritto speciale che si sarebbe ben presto trasformata in supremazia qualitativa, aiutato in questo dal divieto imposto ad avvocati e giudici di servirsi delle interpretazioni di autorevoli giuristi.

Le Costituzioni del 1723-1729 rimasero inalterate fino al periodo napoleonico, tranne un rifacimento del 1770 con Carlo Emanuele III, si che alla fine del XVIII secolo la legislazione sabauda appariva molto arretrata.

Svezia

In Svezia nel primo Settecento l’unificazione del diritto, con la conseguente confusione fra diritto consuetudinario e romano, era già avvenuta e si pose il problema, non tanto di risolvere conflitti di legge, quanto di riformulare le leggi vigenti in modo organico.

L’iniziativa della riformulazione del diritto svedese fu presa da Carlo XI nel 1686; i lavori   durarono fino al 1731, quando la riforma venne presentata al Parlamento e approvata nel 1734, per essere promulgata da Federico I  nel 1736 con il titolo di “SVERIGES RIKES LAG” (Legge dello Stato Svedese). Dal punto di vista della storia politica svedese ha il merito di costituire un tribunale supremo (Corte regia) avente funzione d’appello, quindi unificatrici rispetto ai tribunali cittadini. Le riforme piemontese e svedese segnano il passaggio dalle mere raccolte legislative alle codificazioni accentratrici.

Francia

In Francia l’idea della codificazione è sostenuta da Henri Francois Daguesseau. Egli concepisce la razionalizzazione del diritto come l’intervento della volontà sovrana volta a ridurre ad una unità razionale il diritto e non a scoprire razionalità implicite.

Nelle sue “Memorie” esprime chiaramente l’avviso della necessità di un unico corpo legislativo, costituito dalle antiche leggi riformate e dalle nuove. L’aspetto nuovo consiste nel fatto che possa dare luogo ad una scienza giuridica più facilmente raggiungibile, avente un oggetto di studio fisso e inalterabile, per il resto è la vecchia idea della semplificazione del diritto.

Daguesseau pensa che non si possa razionalizzare il diritto se non gradualmente, quindi è facilmente intuibile il piano in cui si inseriscono le “Ordonnances” emanate a partire dal 1731. Si deve comunque affermare che gli interventi intermittenti del sovrano non sortirono effetti sull’ordinamento generale giuridico francese, fino al periodo rivoluzionario non vi furono altri tentativi di codificazione e la stessa attività legislativa fu molto scarsa.

Toscana e Napoli-Italia

I due tentativi di codificazione toscano e napoletano esprimono il contrasto tra due partiti di giuristi, di cui uno innovatore in senso tecnico e formato da alti funzionari, l’altro conservatore in senso tecnico e formato da pratici e bassi funzioni legati a interessi costituiti.

In entrambi i partiti mancano aperture verso i problemi “economico-sociali” ed una visione aperta ai problemi di rinnovamento politico. Il progetto di un codice generale napoletano si concretizzò sotto Carlo di Borbone ad opera del suo ministro Bernardo Tanucci. Fu il primo tentativo di realizzare una politica di “dispotismo illuminato”.

Tra il 1734 e il 1740 si cercò di limitare l’arbitrio delle magistrature e il distacco tra legislazione e applicazione del diritto, inoltre si crearono nuove magistrature concorrenti rispetto a quelle ingovernabili (il Supremo magistrato e i Consolati di terra e di mare). Ma la situazione del regno e la mancanza di potere del sovrano condannò l’impresa all’insuccesso.

Importanza maggiore ebbe il tentativo toscano. Nel 1737 Francesco di Lorena, appena assunti i poteri sovrani, incaricò Emanuele di Richecourt di riorganizzare lo Stato. Questi fece presente al principe la contraddittorietà delle leggi esistenti, il che indusse nel 1745 il sovrano a incaricare Pompeo Neri di fare un progetto di “rifusione generale”di tutte le leggi dello Stato, mentre Venturi Neri era incaricato della riforma della magistratura.

Il programma e l’ideologia di Neri, con l’opera di Muratori, concludono un periodo della cultura giuridica settecentesca. Il Neri intende incidere attraverso l’unificazione legislativa sulle materie disciplinate dal diritto canonico e dal Consolato del mare, mentre ritiene buona politica non entrare nell’area del diritto romano.

Tutta la riforma avrebbe dovuto limitarsi ad unificare il diritto statutario (legislazione, consuetudine, giurisprudenza, prassi), lasciando inalterato il rapporto diritto comune – diritto statutario particolare e il sistema delle fonti. La strada seguita dal legislatore piemontese del 1723-1729.

Il Neri motiva il proprio programma con la sfiducia verso la concezione razionalistica del diritto e nell’idea del suo carattere arbitrario. Il diritto è arbitrario, quindi è inutile cercare nelle norme un ordine razionale, ma occorre accontentarsi di un ordine apparente.

Questa concezione reazionaria poteva andare bene guardando il sistema legislativo vigente da un punto privato, ma non dalla parte del legislatore, che avrebbe potuto creare un sistema razionale, ponendo le proprie leggi in un piano ordinato a proprio arbitrio.

Il progetto era ulteriormente angustiato dall’intangibilità del diritto romano-comune, confortato dalla riflessione che il piccolo Stato toscano era in mezzo a Stati di diritto comune, quindi il diritto principesco sarebbe stato integrato in quello romano – comune. Ad ogni modo il progetto fallì entro il 1748.

Muratori aveva iniziato i propri rapporti con l’ideologia della codificazione nel 1726, quando inviò una lettera all’imperatore Carlo VI invitandolo alla redazione di un codice di leggi con le seguenti argomentazioni: le leggi diventano dannose quando sono troppo numerose oppure oscure; la quantità di leggi provoca le liti, la scarsità le rende inutili; occorre dunque ridurle a un codice, ma serve la sanzione dell’autorità imperiale per dargli prestigio e autorità sufficiente.

Queste idee furono riprese nel 1742 con la stesura di un libretto intitolato “Dei difetti della giurisprudenza”. Muratori osserva che la giustizia non funziona e questo perché vi sono molte opinioni che generano il dubbio, occorrendo perciò l’intervento di un principe legislatore. Trovato il rimedio Muratori si accinge a scoprire i difetti a cui applicarlo.

Osserva che vi sono “difetti intrinseci” a cui non si può prestare rimedio valevole, come la mancanza di assoluta chiarezza delle leggi, il fatto che non possono disciplinare tutti i casi, che è impossibile interpretare la volontà del legislatore e, infine, che ogni giudice ha una propria testa.

Dalle leggi passa a parlare dei commentatori, dei giudici e degli avvocati, Muratori si lamenta che al numero delle leggi si sovrappone l’eccessiva quantità e oscurità dei dottori, la venalità e ignoranza dei giudici e degli avvocati. Giunge alla conclusione che il primo grande male della giurisprudenza è costituito dalle tecniche interpretative delle leggi.

Qui un rimedio è possibile e consiste nell’intervento regio volto alla eliminazione di così varie opinioni, non delegandone il compito ai giudici, ma scegliendole direttamente e riunendole in un “piccolo codice nuovo di leggi” o dandone altrimenti autorità a un codice privato. Inoltre il principe dovrebbe scegliere i giudici tra persone straniere e “timorate di Dio”. Afferma la preferenza per i giudizi brevi e le allegazioni scritte rispetto all’oralità in materia processuale, infine espone un progetto di codice articolato in un centinaio di articoli.

Si tratta di una elaborazione dell’ideologia giuridica dell’assolutismo, non dissimile dalle altre implicite nelle varie riforme abortite nella prima metà del secolo. L’opera del  Muratori sortì l’effetto di indurre Francesco III a una raccolta di leggi             estensi pubblicata nel 1755, importante precedente del codice estense del 1771.

Tirando le somme riguardo i progetti di “codificazione” della prima metà del XVIII secolo si può affermare l’esigenza di una facile reperibilità del testo delle leggi, della loro chiarezza e della diffidenza verso l’interpretazione dei giudici e dei dottori. Idee tutte confluenti nell’illuminismo giuridico ma che non lo esauriscono, anche se sono solidali con la tendenza all’accentramento e all’applicazione del diritto.

Nell’area italiana, in ritardo sui tempi, si avranno negli anni ’70 le consolidazioni, mentre le codificazioni avverranno solo in seguito alla Rivoluzione francese.

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Dott. Sabetta Sergio Benedetto

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