Tassa sulle concessioni governative per l’iscrizione nell’albo nazionale gestori ambientali – parere agenzia delle entrate del 31 maggio 2007

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L’Agenzia delle Entrate ritiene che l’iscrizione nell’Albo Nazionale Gestori Ambientali comporta il pagamento della tassa sulle concessioni governative nella misura di Euro 168,00
 
 
            L’Agenzia delle Entrate, rispondendo ad una richiesta di Unioncamere, ritiene che l’iscrizione nell’Albo Nazionale Gestori Ambientali comporta il pagamento della tassa sulle concessioni governative nella misura di Euro 168,00[1].
 
La richiesta di parere
            L’Unioncamere, con nota prot. n. 6244 del 7 agosto 2006, ha trasmesso un quesito nel quale ha premesso che le imprese che esercitano la raccolta e il trasporto di rifiuti pericolosi e non, a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 devono iscriversi nell’Albo Nazionale Gestori Ambientali. "All’atto di tale iscrizione è prevista la corresponsione di un diritto annuale di iscrizione pari a 50 euro".
            A tale riguardo Unioncamere chiede se "il vincolo al sacrificio economico limitato al diritto annuale significhi anche una forma di esenzione…" dal pagamento della tassa sulle concessioni governative di cui all’articolo 22 della tariffa allegata al D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 641.
            Nel caso in cui la procedura dell’iscrizione sia soggetta alla tassa sulle concessioni governative l’Unioncamere chiede di conoscere "…quali siano le formalità da porre in essere ai fini della regolarizzazione degli adempimenti pregressi da parte di coloro che non hanno assolto al proprio debito di imposta, avendo provveduto al solo versamento della somma di Euro 50,00 in sede di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali".
            In proposito fa presente che "…nella maggior parte dei casi le sezioni non hanno ancora emanato il provvedimento di iscrizione, limitandosi al rilascio dell’istanza di iscrizione…" presentata.
 
Il parere dell’Agenzia delle Entrate
 
            Questo il testo del parere.
            "Preliminarmente si osserva che il decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) contiene, tra l’altro, norme in materia di gestione dei rifiuti (Parte Quarta) e, in particolare, l’articolo 212 (rubricato "Albo nazionale gestori ambientali") stabilisce che "E’ costituito, presso il Ministero dell’ambiente e tutela del territorio, l’Albo nazionale gestori ambientali, (…) articolato in un Comitato nazionale, con sede presso il medesimo Ministero, ed in sezioni regionali e provinciali, istituite presso le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano…".
            In base alla disposizione del comma 5 del citato articolo "L’iscrizione all’Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi, di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi…".
            Ai sensi del successivo comma 6: "L’iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e costituisce titolo per l’esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre attività l’iscrizione abilita alla gestione degli impianti il cui esercizio sia stato autorizzato o allo svolgimento delle attività soggette ad iscrizione".
            Secondo il comma 8 "Le imprese che esercitano la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare nonché le imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità che non eccedano trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno non sono sottoposte alla prestazione delle garanzie finanziarie di cui al comma 7 e sono iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali a seguito di semplice richiesta scritta alla sezione dell’Albo regionale territorialmente competente senza che la richiesta stessa sia soggetta a valutazione relativa alla capacità finanziaria e alla idoneità tecnica e senza che vi sia l’obbligo di nomina del responsabile tecnico. Tali imprese sono tenute alla corresponsione di un diritto annuale di iscrizione pari a 50 euro rideterminabile ai sensi dell’articolo 21 del decreto del Ministro dell’ambiente 28 aprile 1998, n. 406".
            Inoltre, il comma 10 prevede che "Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’economia e delle finanze, sentito il parere del Comitato nazionale (…) sono definite le attribuzioni e le modalità organizzative dell’Albo, i requisiti, i termini e le modalità di iscrizione, i diritti annuali d’iscrizione…".
            Al riguardo, il decreto interministeriale di cui sopra attualmente è stato sospeso dal Ministero dell’Ambiente, pertanto, "fino all’emanazione del predetto decreto, continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dell’ambiente 28 aprile 1998, n. 406".
Ciò premesso sotto il profilo normativo, per quanto concerne il pagamento della tassa sulle concessioni governative di cui al D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 641, si osserva che, ai sensi dell’articolo 22 della tariffa annessa al citato D.P.R., la stessa è dovuta bella misura di Euro 168,00 per le iscrizioni agli albi "riguardanti le voci della tariffa soppresse dall’art. 3, comma 138, della L. 28 dicembre 1995 n. 549, e precedentemente iscritte agli articoli sottoindicati della tariffa approvata con D. M. 20 agosto 1992…". In particolare, al punto 8, il citato articolo menziona le iscrizioni richieste per l’ "Esercizio di attività industriali o commerciali e di professioni arti o mestieri…".
In ordine al quesito posto dall’istante, poiché, ai sensi del comma 6 dell’articolo 212 del decreto legislativo n. 152 del 2006, l’iscrizione all’Albo abilita allo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto rifiuti, qualora le imprese intendano ottenere l’autorizzazione all’esercizio delle stesse, devono corrispondere la tassa sulle concessioni governative. Infatti, l’importo di 50 euro, corrisposto a titolo di diritto annuale di iscrizione, non può ritenersi comprensivo anche della tassa sulle concessioni governative. Né il pagamento della predetta somma può comportare una forma di esenzione dal tributo. Le esenzioni, come è noto, costituiscono previsioni normative di carattere eccezionale che, proprio per la loro peculiarità, non possono essere applicate oltre i casi espressamente previsti, poiché si sovvertirebbe altrimenti il rapporto regola-eccezione voluto dal legislatore nel dettare la disciplina eccezionale.
Per le considerazioni sopra esposte si precisa che l’iscrizione nell’albo nazionale gestori ambientali comporta il pagamento della tassa sulle concessioni governative nella misura di Euro 168,00 prevista dal citato articolo 22 della tariffa annessa al D.P.R. n. 641 del 1972.
Per quanto concerne la regolarizzazione degli adempimenti pregressi da parte di coloro che non hanno versato la tassa sulle concessioni governative è appena il caso di rammentare che l’articolo 9 del più volte richiamato D.P.R. n. 641 del 1972 prevede sanzioni a carico di "Chi esercita un’attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni governative senza aver ottenuto l’atto stesso o assolta la relativa tassa…" e a carico "…del pubblico ufficiale che emette atti soggetti a tasse sulle concessioni governative senza che sia stato effettuato pagamento del tributo…".
Da ultimo si osserva che, come riferito dall’istante, la procedura per l’iscrizione all’Albo non prevede l’immediato rilascio del provvedimento di iscrizione ma solo la ricevuta dell’istanza; successivamente, a seguito di un accertamento in ordine alla sussistenza delle condizioni e dei requisiti per l’esercizio delle attività, l’organo competente emette il provvedimento definitivo con efficacia dalla data di ricezione della richiesta o con provvedimento motivato dispone il divieto di proseguire l’attività. Poiché ai sensi dell’articolo 1 del citato D.P.R. n. 641 del 1972 il presupposto della tassa sulle concessioni governative è costituito dall’adozione dei "provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati nell’annessa tariffa", le imprese che richiedono l’iscrizione all’Albo devono corrispondere la tassa oggetto del quesito nella misura sopra indicata al momento dell’emanazione dello stesso".
 
 
dott. Carlo Rapicavoli
Direttore Generale e Dirigente del Settore Ambiente
e Pianificazione Territoriale della Provincia di Treviso
 


[1] Vedi parere Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso – Settore fiscalità indiretta e internazionale – Ufficio del Registro e altri tributi indiretti – prot. n. 2007/95946 del 31 maggio 2007

Avv. Rapicavoli Carlo

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