Tassa di concessione governativa per i servizi di telefonia mobile – non assoggettabilita’ degli enti locali – effetti sui privati

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Due recenti sentenze della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, la n. 4/11 depositata il 17 gennaio 2011 e l. n. 5/11 depositata 10 gennaio 2011 forniscono finalmente una chiara indicazione che induce a concludere che gli Enti Locali non sono tenuti al pagamento della tassa di concessione governativa.

Con tali sentenze di appello vengono confermate altrettante pronunce della Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza.

Si tratta di una vicenda che interessa tutti gli Enti Locali, Comuni e Province in particolare, generalmente titolari di contratti di servizi di telefonia mobile, che negli ultimi anni si sono visti costretti a pagare la tassa di concessione governativa.

Già nella precedente legislatura erano state avanzate proposte legislative, mai approvate però, allo scopo di stabilire con una norma apposita la non assoggettabilità degli Enti Locali alla tassa.

In una situazione di incertezza normativa, era intervenuta la risoluzione n. 55/E del 3 maggio 2005 dell’Agenzia delle Entrate; in tale risoluzione, in risposta all’interpello di un Ente Pubblico, l’Agenzia delle Entrate concluse che:

Il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione, che consente agli abbonati di svolgere conversazioni mediante l’impiego di apposite apparecchiature terminali, è regolamentato dal D.M. 13 febbraio 1990, n. 33.

Le richieste di abbonamento devono essere inoltrate alle società che offrono il servizio (articolo 2), le quali provvedono “… al rilascio all’utente del documento che attesta la sua condizione di abbonato al servizio; tale documento,(…) sostituisce a tutti gli effetti la licenza di stazione radio …” (articolo 3, comma 2).

Sono soggetti alla tassa di concessione governativa, ai sensi dell’articolo 1 del D.P.R n. 641 del 1972, “I provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati nell’annessa tariffa …”.

La corresponsione della tassa di concessione governativa è prevista, tra l’altro, per la “Licenza o documento sostitutivo per l’impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione (articolo 318 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 e articolo 3 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 151 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202) per ogni mese di utenza.

La scrivente ha già precisato (risoluzione del 15 maggio 2003 n. 107) che lo Stato in quanto titolare di ogni diritto o facoltà non ha bisogno di rimuovere limiti per il libero esercizio degli stessi, mentre gli altri soggetti per l’esercizio di determinate attività necessitano di apposite autorizzazioni (licenze).

Questo principio di carattere generale – applicabile alle sole amministrazioni statali – comporta che lo Stato, anche per l’impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile, non necessita di alcuna licenza (o documento sostitutivo).

Il contratto di abbonamento tra le società che operano nel settore della telefonia mobile e le amministrazioni dello Stato, pertanto, non riveste la funzione di “documento sostitutivo” della licenza.

Per i motivi su esposti lo Stato, nonostante la mancanza di una espressa previsione esentativa, non deve corrispondere la tassa sulle concessioni governative e, in particolare, quella prevista dall’articolo 21 della tariffa allegata al d.P.R. n. 641 del 1972.

Dal regime di favore sopra delineato restano, invece, escluse tutte le amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali, vale a dire quelle non riconducibili allo Stato titolare di ogni diritto e facoltà”.

Anche alcune Sezioni Regionali della Corte dei Conti si erano allineate a questa interpretazione.

Le due sentenze della Commissione Tributaria Regionale, peraltro non isolate, pronunciate su ricorso di numerosi Comuni, ci appaiono chiarificatrici del problema e contribuiscono fortemente a risolvere un problema interpretativo che ha costretto tutti gli Enti Locali a sopportare esborsi non dovuti.

  1. assoggettabilità alla tassa di concessione degli enti locali

La Commissione Regionale osserva che “se pure è vero che i Comuni e le Province non sono qualificabili come Amministrazioni statali e sono enti distinti ed autonomi rispetto alle Amministrazioni dello Stato, non per questo li si dovrebbe ritenere soggetti alla tassa ove questa fosse dovuta”.

Tale argomentazione trova nelle sentenze in commento supporto normativo, nel titolo V della Costituzione che, com’è noto, all’art. 114 qualifica come soggetti costitutivi della Repubblica, i Comuni, le Province, le Città Metropolitane, le Regioni e lo Stato.

La parità di posizione e di dignità che la Costituzione riconosce ai vari enti che compongono la Repubblica non consente quindi di continuare ad attribuire alla sola amministrazione dello Stato la posizione di detentrice, per eccellenza, di poteri autoritativi di tipo concessorio o autorizzatorio. Viene meno quindi il presupposto sul quale si fondavano le opinioni che volevano riservato alle amministrazioni dello Stato il privilegio di andare esenti da tasse e altri oneri imposte dalla legge; “in mancanza di indicazioni normative, si deve ritenere quindi che tutte le amministrazioni facenti capo agli enti costitutivi della Repubblica siano o parimenti soggette o parimenti esonerate dai doveri fiscali di cui è questione”.

 

2. La vigenza delle disposizioni che disciplinano la tassa di concessione

Dalle sentenze si ricavano le seguenti argomentazioni.

Il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione, che consente agli abbonati o a chi comunque acquista i servizi in questione di svolgere conversazioni mediante l’impiego di apposite apparecchiature terminali, è ancora (provvisoriamente, secondo quanto precisato nell’art. 1, comma 2, del D. M. 8 maggio 1997 n. 197) regolamentato dal D. M. 13 febbraio 1990 n. 33, il quale prevede che le società che offrono il servizio rilascino all’utente il documento attestante la sua condizione di abbonato al servizio, che sostituisce a tutti gli effetti la licenza di stazione radio.

Il quadro di riferimento normativo è però costituito principalmente da un insieme di direttive del Parlamento europeo e del Consiglio, entrate in vigore il 24 aprile 2002.

Ai principi fissati dalle Direttive europee è ispirato il nuovo codice delle comunicazioni elettroniche di cui al D. Lgs. 1 agosto 2003 n. 259.

L’art. 3, comma 2, del Codice fissa il principio che “La fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, che è di preminente interesse generale, è libera e ad essa si applicano le disposizioni del Codice”.

L’art. 218 ha inoltre espressamente abrogato l’art. 318 del D. P. R. 156/1973 che stabiliva che “presso ogni singola stazione radioelettrica di cui sia stato concesso l’esercizio deve essere conservata l’apposita licenza rilasciata dall’amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. Per le stazioni riceventi del servizio di radiodiffusione il titolo di abbonamento tiene luogo della licenza”.

L’evoluzione del contesto normativo, in particolare di fonte comunitaria, e l’evoluzione tecnica e commerciale, oltre che la diffusione sociale degli strumenti di comunicazione telefonica mobile, hanno in sostanza reso del tutto obsoleta l’antica impostazione di cui al Codice postale, nel quale entrambi i soggetti, trasmittente e ricevente, che intendevano entrare in contatto per mezzo di comunicazioni radioelettriche, erano soggetti a provvedimento autorizzativo e quindi tenuti alla relativa tassa.

Attualmente le comunicazioni telefoniche mobili costituiscono un servizio commerciale, soggetto alle regole della concorrenza e alla sorveglianza dell’Autorità per le comunicazioni, per usufruire del quale nessun provvedimento dell’Autorità è necessario.

Nel sistema del codice delle comunicazioni elettroniche rimane quindi necessaria l’autorizzazione generale di cui all’art. 104 solo per il gestore del servizio, mentre il cliente che si abbona o che comunque utilizza il servizio di telefonia mobile fornito, in concorrenza tra loro, dai gestori non è in alcun modo soggetto, neppure in maniera virtuale o pro forma, a provvedimenti amministrativi di concessione o autorizzazione.

“Si deve quindi ritenere venuto meno il presupposto cui era collegato l’obbligo del pagamento della tassa di concessione, che è dovuta da chi svolga una qualche attività per la quale costituisca presupposto l’ottenimento di provvedimento amministrativo concessorio, abilitativo o autorizzativo, e si deve del resto concludere che, diversamente da quanto previsto nel sistema previgente, l’abbonamento non tiene luogo di alcun provvedimento autorizzativo”.

Né il mancato adeguamento della Tariffa, di cui all’art. 21 della tariffa allegata al D. P. R. 641/1972, in base al quale oggetto di tassazione sarebbe stato il contratto di abbonamento sostitutivo della licenza, può comportare che sia ancora vigente e dovuta una tassa, dopo che ne sia venuto meno il presupposto.

Appare evidente che una disposizione contenuta in un Decreto Ministeriale, e avente a suo presupposto una disposizione di legge, non può continuare a vigere autonomamente, una volta che la legge cui rinvia non sia più in vigore, non essendo in grado la fonte rappresentata dal Decreto ministeriale di costituire fondamento per l’imposizione, data la riserva di legge che la costituzione pone in materia.

Piuttosto va preso atto della intervenuta abrogazione del punto relativo della tariffa, o della sua inapplicabilità, o comunque della doverosità della sua disapplicazione, e della opportunità di un riordino normativo che dia atto delle novità intervenute e risolva la confusione che se ne può ricavare.

“Per quanto considerato, non può quindi trovare applicazione la previsione di cui all’art. 21 della Tariffa allegata al D. P. R. 641/1972, da ultimo sostituita ad opera del decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1995 n. 303, recante approvazione della nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative, che prevede il pagamento, a titolo di tassa di concessione governativa, per il tramite del gestore di telefonia mobile in qualità di sostituto di imposta, di un importo pari a Lire 10.000 o 25.000 (5,16 o 12,91 Euro) al mese, a seconda che si tratti di utenze residenziali oppure di utenze affari, per ogni singola utenza telefonica, e vanno qualificati come privi di fondamento normativo gli atti dell’amministrazione che ne hanno preteso il pagamento e che hanno irrogato sanzioni per il mancato pagamento”.

3. possibili effetti sui privati

Nel dichiarare l’illegittimità tout court della tassa, i giudici tributari regionali hanno aperto la strada anche alla possibile richiesta di rimborso da parte dei privati.

Alla luce delle sentenze in commento infatti sarebbe possibile proporre anche per i privati idonea istanza di rimborso per la tassa di concessione governativa indebitamente versata, ricordando che, in caso di esplicito rifiuto o di silenzio rifiuto, decorsi 90 giorni dalla presentazione della domanda di rimborso, è possibile ricorrere alla commissione tributaria provinciale competente.

 

 

Avv. Rapicavoli Carlo

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