Tar Palermo , II sez., Pres. Monteleone, est. Aprile: ordinanza n. 174/08 in tema di autorizzazione all’installazione di impianti di telefonia mobile, silenzio-assenso e distinzione tra poteri inibitori e autotutela della P.A.

Ordinanza 17/04/08
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, sede di Palermo, Sezione Seconda, adunato in Camera di Consiglio con l’intervento dei ******************:
– *****ò **********, **********,
– ****************, ***********,
– ****************, Referendario, estensore;
N. 174/08 *******
N. 186    ******
Anno 2008
– ha pronunciato la seguente
O R D I N A N Z A
sulla domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato con ricorso n. 186/2008, Sezione II, proposto da T. I. S.p.a., in persona del procuratore speciale avv. ***********, rappresentata e difesa, come da mandato a margine dall’avv. prof. *********************** ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. prof. ********************, in Palermo, Via N. Morello, 40,
contro
– il Comune di S., in persona del Sindaco e legale rappresentante pro-tempore,
per l’annullamento, previa sospensione
 a. del provvedimento prot. n. 33807 del 31.10.2007, a firma del Dirigente del Settore Ripartizione Urbanistica del Comune di S., ricevuto dalla ricorrente il 6.11.2007, recante diffida a sospendere i lavori relativi alla realizzazione di una SRB con sistema UMTS da ubicarsi presso l’esistente Centrale T., di cui all’istanza di autorizzazione richiesta in data 25.7.2006 prot. 23571, e recante, altresì, la revoca del provvedimento auto assentito;
b. quale atto presupposto, per quanto occorra, dell’esito conclusivo di cui al verbale n. 1 della Conferenza di Servizio del 17.04.2007, richiamato nel provvedimento sub a);
c. quale atto ulteriormente presupposto, per quanto occorra, della nota prot. 13895 del 24.2.2006 dell’Ufficio Legislativo e Consultivo dell’Urbanistica presso l’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, non conosciuta dalla ricorrente, richiamata nel provvedimento sub a);
 
VISTO il ricorso introduttivo del giudizio;
VISTA la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato;
VISTO l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente;
UDITO il relatore *************************
e uditi altresì i procuratori delle parti come da verbale di udienza.
VISTA la documentazione tutta in atti;
VISTO l’art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, modificato dall’art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205;
 
RITENUTO che la società ricorrente, avendo presentato istanza di autorizzazione per l’installazione di una stazione radio base per telefonia cellulare con sistema UMTS assunta al protocollo n° 23571 del Comune di S. in data 25/07/2006, ha conseguito il titolo abilitativo per silenzio-assenso ai sensi dell’art. 87 comma nono del d.lgs. n° 259/2003, per il decorso del termine ivi previsto senza che l’amministrazione abbia comunicato un provvedimento di diniego sull’istanza.
Ritenuto che la conferenza di servizi convocata solo con comunicazione prot. n°273 del 27/03/2007 non può ritenersi ostativa rispetto al silenzio-assenso di cui sopra, sia perché non risulta essere stata convocata ai sensi dell’art. 87 comma sesto del d.lgs. n°259/2003, né su motivato dissenso di qualsivoglia amministrazione interessata, né con riferimento specifico all’istanza della società, sia perché sarebbe stata comunque tardiva in considerazione dei termini fissati dal menzionato art. 87 commi sesto e settimo;
Ritenuto che, per giurisprudenza consolidata costituzionale e amministrativa, l’installazione di stazioni radio base è soggetta al rilascio di un unico titolo abilitativo, come contemplato e disciplinato dall’art. 87 del d.lgs. n° 259/2003, suscettibile di comprendere tutte le valutazioni anche di natura urbanistica e territoriale proprie del titolo abilitativo edilizio (Corte Cost.le n° 336/2005; Cons. Stato, sez. VI, 28/02/2006 n°889; Cons. Stato, 5 agosto 2005, n. 4159; Cons. Stato, 26 luglio 2005, n. 4000; Cons. Stato, 9 giugno 2005, n. 3040; Cons. Stato, Sez. VI, 11 gennaio 2005, n. 100).
Ritenuto che il principio di unicità del titolo abilitativo per l’installazione di stazioni radio base è vincolante anche per le Regioni a Statuto speciale e dunque anche per la Regione Sicilia, trattandosi di principio affermato dal legislatore statale del d.lgs. n° 259/2003 nell’esercizio della potestà legislativa nella materia “trasversale” della tutela della concorrenza (conformemente a Corte Cost.le n° 336/2005).
Ritenuto, pertanto, che le norme di legge regionale previgenti rispetto al principio suenunciato devono essere interpretate nel significato maggiormente conforme al medesimo principio e che, solo nel caso in cui ogni possibile interpretazione della legislazione regionale entri in conflitto con il sopravvenuto principio della legislazione statale dettato in materia trasversale, la norma regionale confliggente deve ritenersi abrogata.
Ritenuto che le norme di legge della Regione Sicilia che regolano il rilascio dei titoli abilitativi edilizi possono essere interpretate in senso conforme al principio di unicità e onnicomprensività di valutazioni urbanistico-edilizie proprie dell’autorizzazione per l’installazione di stazioni radio base, come prevista e disciplinata dall’art. 87 del d.lgs. n° 259/2003.
Ritenuto che, alla luce di siffatta interpretazione costituzionalmente compatibile, deve ritenersi che la sfera di applicazione delle predette norme di legge regionali non comprenda l’autorizzazione all’installazione di stazioni radio base, per le quali, dunque, anche in omaggio al principio di semplificazione amministrativa, sancito in termini positivi tanto dalla legge statale quanto da quella regionale, non può essere richiesto un doppio titolo abilitativo, ma solo quello di cui all’art. 87 del d.lgs. n° 259/2003.
Ritenuto che, nella specie, l’impugnato provvedimento deve ritenersi illegittimo per eccesso di potere, essendo stata erroneamente individuata nella L.R. n° 17/94 la fonte normativa del potere, per le ragioni sopra enunciate, ed essendo correlativamente del tutto inadeguata la motivazione offerta a supporto dell’ingiunzione-revoca.
Ritenuto che detto provvedimento è illegittimo per violazione dell’art. 87 del d.lgs. n° 259/2003 nella lettura che ne ha dato la Corte Costituzionale e la giurisprudenza amministrativa sopra menzionata ed in particolare contrasta con il richiamato principio di unicità del titolo abilitativo e concentrazione in esso di tutte le valutazioni anche urbanistico-edilizie necessarie, nonché con il divieto di aggravio del procedimento amministrativo, come affermato dalla legge n° 241/1990.
Ritenuto che l’impugnato provvedimento è altresì illegittimo per violazione dell’art. 87 del d.lgs. n°259/2003 e degli artt. 20 e 21-quinquies della legge n° 241/90, in quanto contestualmente e contraddittoriamente per un verso ingiunge, tardivamente rispetto al termine di legge, la sospensione dei lavori di realizzazione della stazione radio base e, per altro verso, dispone la revoca del “provvedimento auto assentito” in mancanza dei presupposti legittimanti l’esercizio di siffatto potere di riesame ai sensi del menzionato art. 21-quinquies ed in carenza di ogni motivazione al riguardo.
Ritenuto, pertanto, che il decorso del termine di novanta giorni di cui all’art. 87 del d.lgs. n° 259/2003 senza che l’amministrazione abbia adottato qualsivoglia provvedimento (né di diniego, né di diffida o ingiunzione ad interrompere i lavori, né di richiesta istruttoria di chiarimenti o documentazione, né di convocazione della conferenza di servizi) ha definitivamente consumato il potere inibitorio, il cui esercizio tardivo è sfornito di base normativa e dei relativi presupposti necessari.
Ritenuto, infine, che l’apparato motivazionale del provvedimento in esame e del verbale della conferenza di servizi in data 17/04/2007 ivi richiamato, nella parte in cui, senza esprimersi in senso positivo o negativo sull’istanza, subordina ogni determinazione amministrativa alla futura emanazione di un regolamento comunale per l’insediamento degli impianti di telefonia mobile appare in chiaro contrasto con tutti i diritti di libertà di iniziativa economica garantiti dall’art.41 Cost., per il divieto assoluto e indiscriminato che ne deriva per l’allocazione degli impianti, il cui esercizio viene ad essere sottoposto ad un’irragionevole limitazione e preclusione non assistita da alcuna previsione normativa o interesse pubblico suscettibile di fondarla (vds. ancora Corte Cost.le n° 336/2005, Corte Cost.le n° 303/2007, Cons. Stato, sez. VI, n° 3193/2004; Cons. Stato n° 3534 del 15/06/2006).
Ritenuto, in definitiva, che sussiste il fumus boni iuris in ordine al probabile esito del ricorso e che è altresì ravvisabile l’allegato pregiudizio grave ed irreparabile insito nel pericolo per la continuità ed efficienza nella copertura di rete e nell’erogazione del servizio all’utenza, per cui va accolta la domanda di sospensione dell’esecuzione sopra descritta.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, Sezione II, accoglie la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato con il ricorso descritto in epigrafe.
 
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione;
essa viene depositata in Segreteria che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Palermo, 05 febbraio 2008. 
 
_________________________________________Presidente
 
_________________________________________Estensore
 
_________________________________________Segretario
 
Depositata in Segreteria il 2 febbraio 2008
 
Il Segretario  
 

Ordinanza

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