TAR NAPOLI sentenza n. 764/2006 in tema di concorsi universitari e rinnovazione delle prove

sentenza 09/02/06
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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

?

????? Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania Napoli Sezione Seconda, composto dai magistrati:

Dott. ***************? Presidente

dott. *************** – Consigliere rel.

dott. ***************??? ? I? Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel ricorso RG 7824/2005 proposto da:

***, rapp.ta e difesa dall’ avv. ********** e *********** presso cui elett.te dom. in Napoli alla via Duomo 348

CONTRO

Universit? degli ************** II di Napoli, in persona del Rettore p.t. rappresentati e difesi dall?Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli presso cui ope legis dom. alla via Diaz 11

E nei confronti di

***, rapp.to e difeso dall?av. ******** ed **************** presso cui elett.te dom. in Napoli al Viale Gramsci 16

PER L’ANNULLAMENTO

???????????????????????????????????????? delle rinnovate risultanze finali della procedura di concorso ad un posto di ricercatore universitario di ruolo settore GEO/04 , presso la facolt? di scienze matematiche, ?rinnovazione disposta a seguito dell?annullamento giurisdizionale della precedente fase in esecuzione della sentenza del TAR di Napoli sez. II n. 7303/2005;

???????????????????????????????????????? del DR 3955/2005 di approvazione degli atti di concorso;

???????????????????????????????????????? – della nota in data 2.11.2005 di comunicazione di tutti i verbali della commissione;

???????????????????????????????????????? Della nota in data 4.10.2005;

???????????????????????????????????????? Dei provvedimenti di estremi e data ignoti con cui l?amministrazione ha nominato la commissione nella medesima composizione di quella che ha adottato gli atti annullati;

di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale;

Visto il ricorso e gli atti allegati;

Vista la costituzione in giudizio dell?Avvocatura dello Stato e del controinteressato;

Visti gli atti tutti di causa;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Uditi i procuratori di cui al verbale di udienza;

Relatore alla camera di consiglio del 5 dicembre???????????? 2005 il Consigliere ***************;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso in epigrafe la ricorrente espone:

???????????????????????????????????????? di avere partecipato ad una prima fase della procedura di concorso in oggetto, di avere proposto ricorso avverso gli atti che dichiaravano vincitore il controinteressato *** *****, lamentando erroneo svolgimento del la procedura stessa;

???????????????????????????????????????? di avere ottenuto , a seguito di ricorso a questo Tribunale, sentenza di annullamento del concorso n. 7303/2005, sulla scorta della insufficienza del tempo dato a disposizione per l?elaborazione delle prove scritte;

???????????????????????????????????????? che l?amministrazione rinnovava la procedura, disponendo che la stessa fosse ripresa a partire dall?atto annullato di svolgimento delle prove scritte, con la stessa commissione che aveva operato in precedenza;

???????????????????????????????????????? che a seguito della rinnovazione del concorso, veniva nuovamente dichiarato vincitore il controinteressato *** Carlo;

tanto premesso, lamentava:

1- violazione? degli artt. 3-51-97 Costituzione, del principio di anonimato e della par condicio, in quanto la precedente commissione avrebbe dovuto essere sostituita con membri del tutto diversi, sussistendo la possibilit? di riconoscimento degli elaborati del controinteressato, anche per effetto della circostanza che alla nuova procedura avevano preso parte due soli candidati, ossia essa ricorrente ed il candidato poi risultato vincitore;

2?eccesso di potere per disparit? di trattamento.

Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio la Universit? intimata ed il controinteressato, sostenendo la infondatezza della domanda nel merito.

Alla camera di consiglio del?? 5 dicembre?? 2005, fissata per la discussione della domanda cautelare, la causa ? stata ritenuta in decisione.

DIRITTO

Come ? stato rappresentato ai difensori delle parti, ai sensi degli artt. 21 e 26 l. 6 dicembre 1971 n. 1034, il ricorso pu? essere immediatamente definito nel merito con sentenza in forma semplificata, adottata in camera di consiglio, in quanto lo stesso risulta manifestamente fondato.

Appare invero condivisibile la censura mossa avverso la legittimit? della composizione della Commissione di gara, richiedendo un giudizio sulla stessa idoneit? dell?organo ad esprimersi correttamente sull?esito del concorso, con riferimento alle esigenze di anonimato degli elaborati e di par condicio dei concorrenti al posto di ricercatore.

Sostiene la difesa dell?Universit? e del controinteressato che la commissione giudicatrice, come costituita in conseguenza della rinnovazione parziale del concorso, non avrebbe dovuto essere diversa da quella che aveva posto in essere la prima procedura; invero quest?ultima era stata annullata per motivi puramente formali, ossia per la insufficienza del tempo dato a disposizione dei candidati per la redazione dell?elaborato scritto. In particolare la sentenza n. 7303/2005 aveva annullato le sole operazioni relative a tale fase, lasciando integra la composizione della commissione esaminatrice.

Deduce in particolare che il precedente citato del Consiglio di Stato (n. 4407/2005) sarebbe in conferente, atteso che si riferisce alla diversa ipotesi di commissione nominata per una gara di appalto, ed in cui nella fase precedente la? commissione stessa aveva gi? conosciuto le offerte tecniche presentate dalle concorrenti. Analoga tutela del principio di segretezza nella specie non sussisterebbe, stante la peculiarit? della fase scritta del concorso che garantisce pienamente detto principio.

La tesi non pu? essere condivisa.

Se ? vero infatti che? nell?ipotesi di annullamento in sede giurisdizionale di una procedura di gara l?amministrazione deve procedere alla rinnovazione delle sole sequenze procedimentali annullate, va rilevato che nella specie la necessit? di annullamento della nomina della commissione, e la sua sostituzione con una commissione diversamente composta, discendono dalla circostanza che la fase da ultimo citata , per la peculiarit? della procedura de qua, deve considerarsi intrinsecamente collegata a quella annullata da questo giudice.

Al riguardo ,va premesso che costituisce giurisprudenza costante quella per cui i criteri ai quali sono informati i lavori delle commissioni esaminatrici dei concorsi universitari, data la particolare natura ed i caratteri speciali che connotano tali concorsi, sono meno rigidi di quelli degli altri concorsi pubblici, per cui la materia del giudizio rimessa alla commissione comprende ampi poteri discrezionali riconosciuti alla stessa ( s? che ad es. si ritiene la commissione esonerata dalla regola generale della predisposizione di criteri di massima, della attribuzione di coefficienti numerici ai titoli – Cfr CdS sez. VI 27.4.99 n. 534, TAR Lazio Roma n. 3853/2005).

In altri termini, ? consentito un largo margine di discrezionalit? alle commissioni esaminatrici, le quali esprimono le valutazioni sui candidati mediante votazioni finali complessive, previa espressione di giudizi individuali da parte di ciascun commissario, la cui legittimit? non ? subordinata a votazioni numeriche, ma alla logicit? dei giudizi ( CdS sez. VI 4.4.2000 n. 1940).

Osserva in proposito il Collegio che tali considerazioni comportano un maggior onere di garanzie formali da parte dell?amministrazione procedente: ?in considerazione della ampia discrezionalit? di cui sono attributarie le commissioni di tali concorsi, in cui non vi sono punteggi,e non vi ? alcuna possibilit? di un automatico riscontro della legittimit? dell?operato della commissione, deve essere inteso in maniera pi? rigorosa il principio dell?anonimato degli elaborati scritti.

Dunque , in un concorso con un numero estremamente limitato di candidati ( tre nella procedura annullata , ridotti a due nella presente procedura), in cui la commissione ha gi? proceduto alla correzione degli elaborati scritti- ancorch? questi ultimi siano stati annullati per un mero motivo procedimentale ? sarebbe stata necessaria , in ossequio al principio di anonimato rigidamente ma sostanzialmente inteso, la nomina di una nuova commissione giudicatrice, che nella specie non ? stata effettuata.

Sicch? il particolare evolversi degli avvenimenti e la possibile lesione al principio dell?anonimato avrebbero dovuto comunque imporre la sostituzione della Commissione.

La salvaguardia del principio di segretezza impone il rigoroso rispetto di regole formali poste a tutela dello stesso, e richiede che la valutazione degli elaborati avvenga ad opera di commissari che non siano gi? stati posti in condizione di prendere conoscenza in qualche modo della identit? dei candidati. Il formalismo che caratterizza la disciplina delle procedure in oggetto risponde, infatti, soprattutto, alla necessit? di garantire l?imparzialit? dell?azione amministrativa e la parit? di condizioni tra i concorrenti. D?altra parte, la tutela giuridica dell’interesse pubblico al corretto svolgimento dei concorsi pubblici, secondo i principi di cui all’articolo 97 della Costituzione, deve essere assicurata in astratto e preventivamente.

Calando tali principi nella procedura oggetto di impugnativa, deve ritenersi che le garanzie essenziali sulla segretezza ed anonimato degli elaborati e sull?impossibilit? di riferirne a priori la appartenenza ad un candidato piuttosto che ad un altro sono estremamente ridotte in caso di concorso con soli due candidati; sicch? diventa irrilevante anche l?ulteriore considerazione che la commissione non ha proceduto alla correzione? degli stessi elaborati ma di nuove tracce e nuove prove, ?se si considera anche la circostanza , dedotta in ricorso e non specificamente contestata ,che il controinteressato nelle more della rinnovazione della procedura di gara, ha prestato servizio ed ha svolto attivit? scientifica presso l?Universit?, rendendo in qualche modo pi? ? visibile? il proprio stile scientifico e linguistico.

L?accoglimento di tale motivo di ricorso comporta l?annullamento degli atti impugnati, con assorbimento delle ulteriori censure.

Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare tra le parti le spese del secondo grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania Napoli sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, cos? provvede:

accoglie la domanda e per l?effetto

1)?????????????????????????????? annulla le rinnovate risultanze finali della procedura di concorso ad un posto di ricercatore universitario di ruolo settore GEO/04 , presso la facolt? di scienze matematiche,? rinnovazione disposta a seguito dell?annullamento giurisdizionale della precedente fase in esecuzione della sentenza del TAR di Napoli sez. II n. 7303/2005; ol DR 3955/2005 di approvazione degli atti di concorso; la nota in data 2.11.2005 di comunicazione di tutti i verbali della commissione; la nota in data 4.10.2005; i provvedimenti? DR n. 2579 del 1.7.2005 con cui l?amministrazione ha nominato la commissione nella medesima composizione di quella che ha adottato gli atti annullati;

2)?????????????????????????????? ?Spese compensate.

3)?????????????????????????????? Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorit? amministrativa.

Cos? deciso in Napoli nella camera di consiglio del 5.12.2005

Il Presidente- dott. ***************

Il Cons. est.- dott. ***************

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