TAR Lecce: DASPO, la qualità di massaggiatore della squadra rende particolarmente grave l’operato sanzionato

Scarica PDF Stampa
È questo il principio con cui il TAR Lecce ha respinto con l’ordinanza in commento l’istanza cautelare proposta dal ricorrente avverso il provvedimento con cui il Questore ha imposto allo stesso il divieto di accesso alle attività sportive.
Per il TAR leccese, in particolare, non appare convincente la ricostruzione dei fatti come fornita dal ricorrente, considerato che è poco credibile che la supposta attività di "paciere" si raggiunga non con operato distensivo teso a separare gli esagitati, e quindi con il supporto delle braccia, ma scalciando fino a colpire l’arbitro standone alle spalle.
Secondo il TAR adito, peraltro, la qualità del ricorrente (massaggiatore della squadra) rende particolarmente grave l’operato sanzionato.
Avv. Afredo ********
 
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
 
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA PUGLIA
LECCE
 
PRIMA SEZIONE
 
Registro Ordinanze: 469/2008
Registro Generale:  832/2008
 
 
nelle persone dei Signori:
 
ALDO RAVALLI                                                                               Presidente, relatore  
LUIGI VIOLA                                                                      Consigliere
*************                                                                              Referendario
 
ha pronunciato la seguente
 
ORDINANZA
 
nella Camera di Consiglio del 18 Giugno 2008
 
Visto il ricorso 832/2008 proposto da:
…………….
 
rappresentato e difeso da:
MILLI GIUSEPPE
con domicilio eletto in LECCE
VIA MILIZIA 51
presso
MILLI GIUSEPPE  
 
CONTRO
 
Ministero dell’Interno – Roma
rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
con domicilio eletto in LECCE, VIA F. RUBICHI, 23 presso la sua sede
 
Questore di Lecce
rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
con domicilio eletto in LECCE, VIA F. RUBICHI, 23 presso la sua sede
 
per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, del decreto del Questore della Provincia di Lecce n. 1114/08/Div.Anticr. MP in data 17/3/2008, notificato in data 2/4/2008;
 
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:
MINISTERO DELL’INTERNO – ROMA
QUESTORE DI LECCE
 
Udito il relatore ****************** e uditi altresì per le parti L’Avv. ***** e l’Avv. dello Stato *********;
 
Considerato che non appare convincente la ricostruzione dei fatti come fornita dal ricorrente, considerato che è poco credibile che la supposta attività di "paciere" si raggiunga non con operato distensivo teso a separare gli esagitati, e quindi con il supporto delle braccia, ma scalciando fino a colpire l’arbitro standone alle spalle;
Considerato che la qualità del ricorrente (massaggiatore della squadra) rende particolarmente grave l’operato sanzionato;
Visti gli artt. 19 e 21, della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l’art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;
 
Ritenuto che non sussistono i presupposti previsti dal citato art.21;
 
P.Q.M.
 
Respinge (Ricorso numero 832/2008) la suindicata domanda cautelare.
 
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
 
LECCE , li 18 Giugno 2008
 
************ – Presidente, Estensore
Pubblicata mediante deposito
in Segreteria il 18 giugno 2008

Matranga Alfredo

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento