TAR Lazio – Ordinanza n. 230-2010 (Legge n. 167/2009 (c.d. salvaprecari) – questione di legittimità costituzionale – non manifesta infondatezza – trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale

giurisprudenza 18/02/10
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TAR Lazio – Ordinanza n. 230-2010 (Legge n. 167/2009 (c.d. salvaprecari) – questione di legittimità costituzionale – non manifesta infondatezza – trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4-ter del d.l. 25 settembre 2009, n. 134, convertito nella L. 24 novembre 2009, n. 167, per contrasto con gli artt. 3, comma 1, 24, commi 1 e 2, 51, comma 1, 97, comma 1, 113, comma 1, e 117, comma 1, della Costituzione.
Nella fattispecie all’esame si versa in ipotesi di norma priva di autentico contenuto interpretativo, essendo il comma 4-ter diretto a introdurre ex novo proposizioni normative che vanno ad incidere sostanzialmente sul contenuto e sul significato della norma interpretata.
La norma interpretante difatti si configura come innovativa sic e simpliciter di un preesistente tessuto normativo la cui chiarezza lessicale e semantica escludeva la necessità dell’impiego di una legge interpretativa.
Invero il legislatore ha utilizzato l’interpretazione autentica per incidere intenzionalmente su concrete fattispecie sub iudice, così venendo meno al “rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario” con l’esclusivo intento di superare comunque l’interpretazione giudiziale.
Inoltre il comma 4-ter, nei termini formulati, contiene una disciplina che contrasta in modo evidente con il principio di ragionevolezza, introducendo un implausibile discrimine temporale nella disciplina delle integrazioni e degli aggiornamenti delle graduatorie permanenti, poiché consente il trasferimento ad altra provincia, “con il riconoscimento del punteggio e della conseguente posizione in graduatoria (c.d. inserimento “a pettine”) per il biennio 2011-2012 e 2012-2013, e lo nega per il precedente periodo (proprio quello della vicenda processuale che ne occupa).
La suddetta norma c.d. interpretativa de qua risulta pertanto in contrasto con la Costituzione sotto svariati profili, poiché viola:
– il principio di ragionevolezza e di uguaglianza di trattamento tra posizioni eguali (art. 3, comma 1);
– il diritto di difesa del ricorrenti (artt. 24, commi 1 e 2, e 113, comma 1);
– il principio di accesso ai pubblici uffici “in condizioni di uguaglianza” (art. 51, comma 1)
– il principio di buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione (art. 97, comma 1)
– il principio del giusto processo dinanzi ad un tribunale indipendente ed imparziale (art. 117, comma 1).

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