Tar Lazio: è illegittimo il provvedimento di avvicendamento dell’arbitro Paparesta in assenza del parere dell’organo tecnico

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E’ questo il principio con cui il TAR Lazio ha accolto l’istanza cautelare connessa al ricorso principale con cui l’arbitro ********* ha impugnato la decisione emessa dall’A.I.A. di “avvicendamento” dello stesso; decisione confermata dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato del CONI cui l’arbitro si era in precedenza rivolto.
Il Collegio, in particolare, ha dapprima rilevato che l’approfondimento sull’eccezione di difetto di giurisdizione sarà affrontata nella fase di merito, pur apparendo, allo stato, la questione dedotta non configurabile come "tecnica" stricto sensu, assumendo il problema dell’organico esuberante un valore precipuamente organizzatorio con conseguente giurisdizione del GA.
Quanto al merito, poi, per il TAR Lazio il ricorso appare sostenuto da sufficienti elementi di fumus boni iuris, richiedendosi, ai fini dell’avvicendamento dell’arbitro, sia ai sensi dell’art. 7 delle Norme di funzionamento degli organi tecnici dell’A.I.A., che ai sensi dell’art. 47 del Regolamento A.I.A., una proposta del competente organo tecnico che, nel caso di specie, non vi è stata avendo il Comitato Nazionale provveduto in assenza di proposta, tale non potendosi qualificare la generica richiesta di valutazione dell’opportunità di riduzione dell’organico proveniente dal Responsabile CAN.
Il TAR Lazio – Sezione Terza Ter – accogliendo la domanda cautelare ha ordinato la rinnovazione del procedimento.
 
 
Avv. ****************
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
 
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO
ROMA
SEZIONE TERZA TER
 
 
Registro Ordinanze:
Registro Generale:        11301/2008
 
 
nelle persone dei Signori:
ITALO RIGGIO Presidente
********************. , relatore
************************.
 
ha pronunciato la seguente
 
ORDINANZA
 
nella Camera di Consiglio del 18 Dicembre 2008
 
Visto il ricorso 11301/2008 proposto da:
 
PAPARESTA GIANLUCA
rappresentato e difeso da:
PELLEGRINO AVV. ********
PELLEGRINO AVV GIANLUIGI
con domicilio eletto in ROMA
CORSO RINASCIMENTO, 11
presso
PELLEGRINO AVV.********I
 
contro
 
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO – FIGC
rappresentato e difeso da:
**************. *******
MEDUGNO AVV. *****
con domicilio eletto in ROMA
VIA PANAMA, 58
presso
MEDUGNO AVV. ***** 
 
ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI – AIA
rappresentato e difeso da:
**************. *****
MEDUGNO AVV. *****
con domicilio eletto in ROMA
VIA PANAMA, 58
presso
MEDUGNO AVV. ***** 
 
CAMERA DI CONCILIAZIONE ARBITRATO PER LO SPORT PRESSO CONI
 
per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,
– della decisione del Comitato Nazionale della Associazione Italiana Arbitri (AIA) appartenente alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) del 4 luglio u.s. per come confermata con il lodo della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport trasmesso con nota 12.11.08 unitamente alla relativa delibera di approvazione del lodo medesimo (atti tutti pure impugnati);
– nonchè di ogni altro atto indicato nell’epigrafe del ricorso.
 
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:
 
ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI – AIA
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO – FIGC
Udito il relatore Cons. *************** e uditi altresì per le parti gli avvocati come da verbale di udienza.
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l’art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;
Ritenuto, ad una sommaria delibazione, propria della fase cautelare (riservato alla cognizione di merito l’approfondimento sull’eccezione di difetto di giurisdizione, pur apparendo, allo stato, la questione dedotta non configurabile come "tecnica" stricto sensu, assumendo il problema dell’organico esuberante un valore precipuamente organizzatorio), che il ricorso appare sostenuto da sufficienti elementi di fumus boni iuris, richiedendosi, ai fini dell’avvicendamento dell’arbitro, sia ai sensi dell’art. 7 delle Norme di funzionamento degli organi tecnici dell’A.I.A., che ai sensi dell’art. 47 del Regolamento A.I.A., una proposta del competente organo tecnico;
Ritenuto che, nel caso di specie, il Comitato Nazionale ha invece provveduto in assenza di proposta, tale non potendosi qualificare la generica richiesta di valutazione dell’opportunità di riduzione dell’organico proveniente dal Responsabile CAN;
 
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza Ter accoglie la suindicata domanda cautelare ai fini della rinnovazione del procedimento.
 
            La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
 
ROMA , li 18 dicembre 2008
 
Il Presidente: ***** ******            
 
L’Estensore: ***************

Matranga Alfredo

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