Tar catania, IV , n. 634/07 su reclamo ex art. 90 SS. R.D. N. 642/1907

sentenza 17/05/07
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REPUBBLICA ITALIANA
N. 634/07 Reg. sent.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania – Sezione Quarta – nelle persone dei magistrati
Dr.        *************                – Presidente
Dr.        ********************    – Consigliere
Dr.        Dauno F.G. Trebastoni – Referendario, Relatore est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
N. 6146/04 Reg. Gen.
 
                         
sul reclamo ex art. 90 ss. r.d. n. 642/1907
proposto dalla Provincia Regionale di Messina, rappresentata e difesa dal prof. avv. ***********, e domiciliata presso la Segreteria del Tribunale, nell’ambito del giudizio di ottemperanza instaurato con
ricorso n. 6146/04
da **********, rappresentato e difeso dall’************* *******, e domiciliato presso lo studio dell’avv. ***************, a Catania, via Umberto 223,
contro
la Provincia Regionale di Messina,
per l’esecuzione del giudicato
formatosi sulla sentenza del Tribunale civile di Messina n. 1065 del 24 aprile 2003.
visti gli atti e i documenti depositati.
udito, alla Camera di Consiglio del 28 marzo 2007, il relatore Ref. Dauno F.G. **********, e uditi, come da verbale, i difensori delle parti.
visti l’art. 37 della L. n. 1034/1971, e l’art. 27, n. 4, del R.D. n. 1054/1924.
ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
1. Con sentenza n. 1065 del 24 aprile 2003 il Tribunale civile di Messina ha condannato la Provincia di Messina ad adempiere l’obbligazione assunta con un atto di transazione, sottoscritto tra la Provincia e il ricorrente nel 1988, con il quale la Provincia si era impegnata ad eseguire i lavori di ristrutturazione e consolidamento della strada provinciale Panoramica di Milazzo, nonché ad eseguire tutte le opere di consolidamento ai piedi della lunga scarpata del fondo ****, della scarpata stessa ed in sommità con una lunga chiodatura, ed ancora a costruire una piattaforma in cemento a difesa della strada, e ad alberare a proprie cure e spese l’intero costone ****.
La medesima sentenza ha condannato inoltre la Provincia al pagamento in favore dell’attuale ricorrente della somma di € 32.536,78, a titolo di risarcimento danni, oltre interessi di legge dal 27 novembre 2001 fino al soddisfo, nonché al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 3.801,40, oltre IVA e CPA. In difetto di appello, la sentenza è passata in giudicato. Poiché la Provincia non ha adempiuto l’obbligo derivante dalla sentenza, in data 13 maggio 2004 il ricorrente ha notificato atto di diffida ai sensi dell’art. 90, comma 2, del R.D. n. 642/1907.
A seguito dell’ulteriore inadempienza da parte della Provincia, in data 15 dicembre 2004 il ricorrente ha notificato ricorso, depositato il successivo 17 dicembre, al fine di ottenere la dovuta ottemperanza mediante la nomina di commissario ad acta. La Provincia non si è costituita. Con sentenza 27 maggio 2005 n. 905 questa Sezione ha accolto il ricorso, e per l’effetto:
¨      ha dichiarato l’obbligo della Provincia di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza, e di adottare le necessarie determinazioni amministrative e contabili, nel termine di giorni 30 dalla comunicazione o notificazione della sentenza;
¨      ha nominato, in caso di ulteriore inadempienza, l’arch. *****************, Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Aidone (En), per quanto riguarda i lavori da eseguire, e il dott. **********************, ora Segretario Generale del Comune di Bronte (Ct), per quanto riguarda le somme da pagare e da reperire, quali Commissari ad acta, affinché provvedano ad eseguire il giudicato, assegnando il termine di 90 giorni per le somme e di 210 giorni per quanto riguarda i lavori;
¨      ha condannato l’Amministrazione al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese ed onorari del giudizio, liquidati in complessivi € 4.000,00, nonchè al pagamento del compenso dovuto ai Commissari, liquidato nella misura di € 15.000,00 per ciascuno dei due.
Con sentenza n. 2188 del 28.11.2005 questa Sezione ha integrato la sentenza n. 905/05, specificando che i commissari ad acta devono agire congiuntamente e, limitatamente al dott. *********, prorogando di ulteriori 120 giorni, decorrenti dalla scadenza dei 90 giorni già assegnati, il termine a sua disposizione per eseguire la sentenza indicata in premessa, per un totale di 210 giorni, scaduti poi per entrambi i commissari il 02.02.2006. Con sentenza n. 371 del 13.03.2006 questa Sezione ha prorogato il termine a disposizione dei commissari “di ulteriori 400 giorni, decorrenti dalla scadenza dei 210 giorni già assegnati”. Con sentenza n. 2127 del 03.11.2006 questa Sezione ha poi rigettato un reclamo proposto dal ricorrente ****, che aveva chiesto di poter “verificare che le opere da eseguire siano compatibili con le caratteristiche dell’abitazione esistente”, di proprietà dello stesso.
Con nota depositata il 6 marzo 2007, i Commissari, in relazione alle difficoltà oggettive che l’incarico presenta, hanno chiesto una ulteriore proroga non inferiore a 450 giorni.
2.1. Con atto depositato il 15.03.2007, la Provincia ha proposto reclamo avverso l’operato dei Commissari, lamentando che non sarebbero stati pienamente rispettati i criteri di legalità, economicità ed efficienza, sia per quanto riguarda la sostituzione degli organi provinciali, sia soprattutto per quanto riguarda l’entità della spesa deliberata per l’esecuzione del giudicato.
Secondo la Provincia, la somma impegnata per la realizzazione del progetto esecutivo dei lavori di contenimento disposti dal Tribunale di Messina a carico della Provincia con sentenza n.1065/03 (euro 2.680.000,00) appare sproporzionata rispetto ai lavori effettivamente indicati nella sentenza del Tribunale, e riferiti ad un atto di transazione del 1988, stipulato inter partes.
La Provincia rileva che la sentenza di questa Sezione 27 maggio 2005 n. 905 si riferiva esplicitamente alla condanna pronunciata dal Tribunale civile di Messina con sentenza n. 1065/03, che a sua volta, con riferimento ai lavori da eseguire a carico dell’Amministrazione provinciale, li elencava richiamando l’atto transattivo del 1988.
2.2. Sotto altro profilo, la Provincia sindaca anche l’iter procedimentale seguito dai Commissari per pervenire all’approvazione del progetto esecutivo e della relativa spesa, rilevando che il Responsabile Unico del Procedimento – RUP è stato nominato solamente l’01.08.2006, ossia quasi un anno dopo il conferimento dell’incarico al progettista, avvenuto con determinazione commissariale del 27.9.2005. Secondo la Provincia, “la tardiva nomina del R.U.P. spiega, presumibilmente, sia la discrasia sopra evidenziata in relazione alla quantità ed al costo delle opere di cui al progetto approvato dai Commissari, sia gli ulteriori gravi inconvenienti denunciati dal Dirigente del VII Dipartimento della Provincia Regionale di Messina nonché Responsabile del Piano Triennale delle opere pubbliche, nella nota prot. n.1508 del 4.12.2006, e che qui di seguito si riportano:
"La mancata nomina del RUP nei tempi previsti ha di fatto consentito che il progetto si sviluppasse senza che questo Responsabile del Piano triennale fosse informato nelle fasi di aggiornamento del Piano dal RUP, in ottemperanza ai compiti di quest’ultimo di cui all’art. 7 comma 3 del DPR n.554/99, e avesse contezza dello stato e dei livelli di progettazione. Nel contempo tutte le attività di progettazione, studi e indagini si svolgevano senza che il RUP potesse sovraintendere o potesse svolgere i compiti di cui agli artt.7, commi 2 e 3, e 8, comma 1, del DPR n.554/99. In particolare, le fasi di redazione del progetto, di cui non si ha in verità cognizione esatta dello sviluppo (passaggio dal progetto preliminare, al definitivo ed all’esecutivo) non sono state certamente precedute dalla redazione del documento preliminare alla progettazione (cfr. art. comma 1 lett.c del DPR 554/99) che avrebbe dovuto riportare gli indirizzi da seguire nei diversi livelli di progettazione, ma anche prestabilire i limiti di spesa secondo i tre livelli di successivo approfondimento del progetto"”.
2.3. A ciò la Provincia aggiunge che, secondo il disposto dell’art. 7, comma 1, D.P.R. 554/9, il RUP è nominato dalle amministrazioni nell’ambito del proprio organico, e che al riguardo nessuna autorizzazione a derogare alla suddetta nomina sarebbe stata formulata da questa Sezione a favore dei Commissari, atteso che le uniche disposizioni autorizzative alla deroga alla legislazione vigente contenute nella sentenza n. 905/05 si riferiscono alla scelta di un "progettista" di fiducia e alla individuazione dell’ appaltatore.
Tali presunte anomalie – concretizzantisi sia nella nomina del R.U.P. al di fuori dell’organico dell’Ente, sia nella tardività della nomina stessa – secondo la Provincia hanno certamente contribuito a produrre gli inconvenienti e le omissioni denunciate dal Dirigente responsabile del piano triennale delle opere pubbliche della Provincia nella nota citata, ossia, in sostanza, hanno contribuito all’adozione di atti non del tutto coerenti né con il contenuto del giudicato da ottemperare né con gli ordini impartiti nella sentenza n.905/05.
2.4. La Provincia rileva infine che i lavori di consolidamento iniziati dalla Provincia nel 1988 furono, all’epoca, sospesi dalla Capitaneria di Porto per difetto della relativa autorizzazione, trattandosi di aree demaniali marittime. Ma la determinazione dei commissari n.12/06 dà atto del parere del progettista da essi incaricato, il quale ritiene non necessaria l’acquisizione di detta autorizzazione demaniale. Anche tale elemento viene proposto meritevole di verifica in relazione alla procedura seguita dai Commissari.
3.1. Innanzitutto, il Collegio ritiene opportuno accogliere la richiesta di proroga dei Commissari, in considerazione delle caratteristiche dell’incarico, rivelatosi particolarmente complesso, prorogando pertanto di ulteriori due anni l’incarico, che andrà quindi a scadere il 9 marzo 2009.
Al fine di verificare che il progetto approvato dai commissari preveda opere necessarie all’esecuzione della sentenza del Tribunale civile passata in giudicato, questo Collegio ritiene opportuno procedere alla nomina di un Consulente Tecnico d’Ufficio – CTU, individuato nella persona dell’Arch. Benedetto Termine, nato a Palermo il 06.06.53, e residente a Palermo (cap 90143), in via Ciullo d’****** 12, in servizio presso l’Assessorato regionale Turismo, Comunicazioni e Trasporti – Dipartimento Turismo, ***** e **********, con la qualifica di Dirigente Tecnico, Capo servizio del Servizio IV “Opere pubbliche di valorizzazione turistica”.
A tal fine, il CTU dovrà tenere presente che nell’atto di transazione – conseguente ad una prima citazione da parte del dr. ****, e poi rimasto inadempiuto – stipulato nel 1988 tra **** e Provincia, le parti hanno concordato che quest’ultima, che aveva già eseguito lavori di ristrutturazione e consolidamento della strada provinciale nel punto franato in contrada ******** del Capo di Milazzo, avrebbe eseguito “le ulteriori opere di consolidamento ai piedi della lunga scarpata del fondo ****, sulla scarpata ed in sommità, così come seguirà anche una chiodatura alla sommità della stessa scarpata per consolidare tutto il costone di proprietà **** e ricavare una piattaforma in cemento a difesa della strada. L’Amministrazione Provinciale, nell’eseguire le suddette opere di consolidamento a proprie spese e cure ed a regola d’arte, e secondo i criteri tecnici che riterrà più opportuno, provvederà anche – a sue cure e spese – ad alberare l’intero costone di proprietà ****, in modo da evitare lo scivolamento a valle della terra che servirà a ricostituire il costone medesimo”.
Quindi già l’atto di transazione non specificava in dettaglio, né avrebbe potuto, quali fossero le opere da eseguire per il necessario consolidamento, limitandosi a precisare che tali opere avrebbero dovuto eseguite “a regola d’arte”, e secondo i criteri tecnici che la Provincia stessa avrebbe ritenuto “più opportuno”. Analogamente, allorquando, nel 1992, il dr. **** ha citato nuovamente in giudizio la Provincia, a causa della sua inadempienza alla transazione, con sentenza n. 1065 del 24.04.2003 il Tribunale civile di Messina ha condannato la Provincia a realizzare le seguenti opere:
  • “opere di consolidamento sulla scarpata”;
  • “chiodatura alla sommità della scarpata”;
  • “piattaforma in cemento e alberatura della scarpata”.
Quindi, poiché le “opere di consolidamento sulla scarpata” non sono specificate (e non lo sono perché era previamente necessario effettuare una dettagliata progettazione di tali opere, che in relazione al sito è risultata essere particolarmente complessa), il CTU non dovrà fare altro che verificare se le opere previste dal progettista ed approvate dai Commissari siano funzionali e necessarie all’esecuzione della sentenza civile citata, al fine della perfetta sicurezza in futuro dell’intero sito, non trascendano quindi lo scopo della realizzazione di quelle opere, e il loro costo rispetti i costi correnti.
A tal fine, il CTU terrà conto anche della relazione congiunta che progettista, RUP e geologo hanno predisposto, e che i Commissari, che si dichiarano informati dell’imminente proposizione del reclamo da parte della Provincia, hanno allegato alla ulteriore richiesta di proroga depositata il 6 marzo 2007, per evidenziare come “le soluzioni tecnico strutturali adottate fossero le più idonee ed efficaci a garantire la salvaguardia dell’incolumità pubblica e privata e ad assicurare la compatibilità ambientale delle opere progettate”.
Le spese della CTU, che saranno liquidate con separato decreto, sono poste a carico della Provincia, che dovrà anticiparle al tecnico incaricato, ad incarico espletato.
Il CTU – ai sensi degli artt. 194, comma 1, e 195, comma 2, c.p.c. – effettuerà la consulenzasenza l’intervento del giudice, e presenterà, entro il termine di giorni quaranta dalla data della prestazione del giuramento, relazione scritta, redatta in quadruplice copia, nella quale, riportando distintamente i risultati e le conclusioni finali, con prospetto riepilogativo delle stesse,inserirà anche le osservazioni e le istanze delle parti, ed alla quale dovranno essere allegati tutti gli elaborati grafici, i calcoli, e quant’altro ritenuto necessario alla verifica delegata.
Ai sensi del citato comma 1 dell’art. 194, il CTU è autorizzato a domandare chiarimenti alle parti e ad assumere informazioni da terzi.
A norma dell’art. 201, comma 1, c.p.c., le parti possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal Segretario di questa Sezione, propri consulenti tecnici sino al momento dell’inizio delle operazioni del C.T.U., alle quali le stesse parti, nonché i consulenti tecnici di parte e i difensori, possono intervenire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 194, 2° comma, c.p.c..
Nelle more dell’espletamento della CTU, e fino alla ulteriore decisione di questa Sezione, i Commissari provvederanno a sospendere l’affidamento dei lavori, o, qualora l’affidamento sia già avvenuto, la stipula del contratto o la consegna dei lavori.
3.2. Per quanto riguarda gli altri motivi di reclamo, questo Collegio ritiene di doversi pronunciare fin d’ora, precisando alcuni principi che presiedono ai giudizi di ottemperanza, ed all’operato dei commissari ad acta.
In sostanza, la Costituzione accoglie il principio in base al quale il potere dell’Amministrazione merita tutela solo sul presupposto della legittimità del suo esercizio, demandando agli organi di giustizia il potere di sindacato – pieno, ai sensi del secondo comma dell’art. 113 Cost. – sull’esistenza di tale presupposto. A ciò si aggiunga che il contenuto tipico della pronuncia giurisdizionale è proprio quello di esprimere la volontà concreta della legge o, più esattamente, la "normativa per il caso concreto" che deve essere attuata nella vicenda sottoposta a giudizio.
Tutto ciò comporta innegabilmente che, una volta intervenuta una pronuncia giurisdizionale la quale riconosca come ingiustamente lesivo dell’interesse del cittadino un determinato comportamento dell’Amministrazione, incombe su quest’ultima l’obbligo di conformarsi ad essa; ed il contenuto di tale obbligo consiste appunto nell’attuazione di quel risultato pratico, tangibile, riconosciuto come giusto e necessario dal giudice.
Ma proprio in base al già ricordato principio di effettività della tutela deve ritenersi connotato intrinseco della stessa funzione giurisdizionale, nonché dell’imprescindibile esigenza di credibilità collegata al suo esercizio, il potere di imporre, anche coattivamente in caso di necessità, il rispetto della statuizione contenuta nel giudicato e, quindi, in definitiva, il rispetto della legge stessa. Una decisione di giustizia che non possa essere portata ad effettiva esecuzione (eccettuati i casi di impossibilità dell’esecuzione in forma specifica) altro non sarebbe che un’inutile enunciazione di principi, con conseguente violazione degli artt. 24 e 113 della Costituzione, i quali garantiscono il soddisfacimento effettivo dei diritti e degli interessi accertati in giudizio nei confronti di qualsiasi soggetto, e quindi anche nei confronti di qualsiasi atto della pubblica autorità, senza distinzioni di sorta.
Anzi, secondo la Corte, non sono configurabili giurisdizioni passibili di esecuzione ed altre in cui il dovere di attuare la decisione si arresti di fronte alle particolari competenze attribuite al soggetto il cui operato è sottoposto a giudizio. Al contrario, la garanzia della competenza cede a fronte della contrapposta garanzia di ogni cittadino alla tutela giurisdizionale, la quale rappresenta e dà contenuto concreto, in definitiva, alla garanzia della pari osservanza della legge: da parte di tutti ed in egual misura.
E già Corte Cost., 11 maggio 1977 n. 75 aveva avuto occasione di affermare che il giudice amministrativo, sia che sostituisca la propria decisione all’omesso provvedimento della pubblica amministrazione, che vi era tenuta in forza del giudicato formatosi nei suoi confronti, come più spesso suole accadere quando si tratti di atto vincolato; sia che ingiunga alla amministrazione medesima di provvedere essa stessa, entro un termine all’uopo prefissatole e con le modalità specificate in sentenza; sia infine che disponga la nomina di un commissario per l’ipotesi che il termine abbia a decorrere infruttuosamente, esplica sempre attività di carattere giurisdizionale ("decide pronunciando anche in merito", come si esprime l’art. 27, comma primo, del citato testo unico del 1924, riferendosi testualmente al Consiglio di Stato "in sede giurisdizionale").
Secondo la Corte, pertanto, procedendo, direttamente o indirettamente, alla nomina di un commissario, il giudice amministrativo pone in essere un’attività qualitativamente diversa da quella che lo stesso organo di controllo avrebbe istituzionalmente il potere-dovere di esplicare nell’ipotesi di omissione da parte degli enti locali di atti obbligatori per legge, tra i quali rientrano, ma senza esaurirne la specie, quelli da adottare per conformarsi ad un giudicato: potere-dovere che, comunque, preesiste alla pronuncia emessa nel giudizio di ottemperanza ed è da questa indipendente.
Ed a sua volta, l’attività del commissario, pur essendo, praticamente, la medesima che avrebbe dovuto essere prestata dall’amministrazione, o in ipotesi da un commissario ad acta inviato dall’organo di controllo, ne differisce tuttavia giuridicamente, perché si fonda sull’ordine contenuto nella decisione del giudice amministrativo, alla quale è legata da uno stretto nesso di strumentalità.
Da tutto ciò consegue che per il commissario ad acta, in quanto “longa manus” del giudice amministrativo, come frequentemente viene definito in giurisprudenza, valgono gli stessi poteri di quest’ultimo, con l’ulteriore conseguenza che deve essere ritenuto titolare del potere di emanare i necessari provvedimenti amministrativi anche in deroga alle norme che disciplinano la competenza alla loro emanazione (cfr. Cons. St., sez. IV, 18 settembre 1991 n. 720; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, n. 11230/2005; Cons. St., sez. IV, 3 maggio 1986 n. 323), e la stessa attività sostanziale, salvi i casi in cui una norma di legge vincoli espressamente il suo operato, come nel caso del comma 5 dell’art. 159 del D.Lgs. 267/2000, ai sensi del quale (anche) “i provvedimenti adottati dai commissari nominati a seguito dell’esperimento delle procedure di cui all’articolo 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e di cui all’articolo 27, comma 1, numero 4, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, emanato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, devono essere muniti dell’attestazione di copertura finanziaria…”.
Anzi, per meglio dire – nel richiamare quelle pronunce che nominano un commissario “al quale sin da ora è demandato l’onere di porre in essere ogni attività idonea a dare esecuzione alla decisione” (cfr. Cons. St., sez. IV, 16 maggio 1986 n. 347) – la legittimità dell’azione commissariale idonea al fine di eseguire il giudicato deriva strettamente dal principio di legalità, in quanto garanzia della tutela, nel senso che, una volta dichiarato dal giudice “il diritto nel caso concreto”, se il conflitto con l’Amministrazione persiste il diritto dell’Amministrazione, con competenze e procedimenti, viene messo da parte dal giudice o, più esattamente, ridotto a render ragione nei fatti a chi ragione sia stata dichiarata.
In altri termini, in sede di ottemperanza, la priorità assoluta è l’esecuzione del giudicato, che non può essere ostacolata dai normali itinera burocratici, che avrebbero dovuto essere messi in atto a tempo debito, tanto è vero che questa Sezione ha già avuto modo di precisare (cfr. sentenza n. 2003 del 4 novembre 2005) che nel caso in cui l’Ente, nell’esercizio della sua attività, abbia emesso mandati di pagamento a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l’ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell’ente stesso, e non siano disponibili altre somme, il commissario può utilizzare, al fine dell’esecuzione del giudicato, anche quelle destinate al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi, al pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso, ed all’espletamento dei servizi locali indispensabili.
Da tutto quanto precede deriva che il Dirigente della Provincia Responsabile del Piano triennale non aveva titolo a pretendere di essere informato dello sviluppo del progetto, nelle fasi di aggiornamento del piano, per la semplice duplice ragione che della necessità che quelle opere fossero realizzate l’Amministrazione era a conoscenza da circa venti anni, e quindi il Dirigente ben avrebbe potuto/dovuto inserirle nel piano già da tempo, e che i Commissari avrebbero anche potuto decidere di non aggiornare il piano stesso, al fine di accelerare le operazioni commissariali.
Analogamente, i commissari avrebbero potuto anche decidere di non procedere a nominare il RUP, avendo oltretutto almeno uno di essi la competenza necessaria ad esercitare quella “vigilanza” sulle “fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento”, prevista dall’art. 7 DPR 554/99.
Inoltre, la circostanza che il RUP sia stato nominato solamente l’01.08.2006, mentre l’incarico al progettista era avvenuto con determinazione commissariale del 27.09.2005, non ha certamente impedito al RUP, una volta nominato, di esercitare i poteri ad esso attribuiti dalla normativa vigente, considerato anche che i compiti del RUP non si esauriscono nella fase progettuale.
In ogni caso, non sembra inutile rilevare, in questa sede, che la Provincia non ha alcuna pretesa giuridicamente rilevante da far valere in tal senso, atteso che ha avuto molto più del tempo necessario per gestire in piena autonomia tutto l’iter procedimentale, nomine comprese.
3.3. Per quanto riguarda poi la lamentata mancata nomina del RUP nell’ambito dell’organico della Provincia, per la quale i Commissari non avevano ricevuto alcuna espressa deroga, il Collegio ritiene di dover ribadire che i Commissari, sempre in base a quanto sopra precisato, avevano ben il potere di nomina di un soggetto di propria fiducia; nomina che, d’altra parte, questo Collegio, in caso di mancata nomina di commissario, avrebbe potuto fare direttamente, e che pertanto è da intendersi pienamente legittima e ratificata, tenendo oltretutto conto che il tecnico incaricato, ing. ******************, è un Dirigente di un Ufficio tecnico di un ente locale, e specificamente del Comune di Bronte.
Oltretutto, appare strano ritenere che i Commissari avrebbero dovuto nominare come RUP proprio un soggetto di quella Amministrazione resasi così gravemente inadempiente per così tanto tempo, e magari proprio quel dirigente, che ora avanza le citate critiche, che già da tempo avrebbe dovuto mettere in atto gli adempimenti necessari all’esecuzione del giudicato civile, e che quindi è in primo luogo responsabile della sua mancata attuazione.
3.4. Per quanto concerne, infine, il fatto che i lavori di consolidamento iniziati dalla Provincia nel 1988 furono, all’epoca, sospesi dalla Capitaneria di Porto per difetto della relativa autorizzazione, trattandosi di aree demaniali marittime, e che la determinazione dei commissari n.12/06 dà invece atto del parere del progettista da essi incaricato, il quale ritiene non necessaria l’acquisizione di detta autorizzazione demaniale, il Collegio non conosce gli atti allora adottati dalla Capitaneria, e perciò non può che prendere atto che il progettista ha dichiarato, con nota del 21.11.2006, che l’autorizzazione della Capitaneria non è necessaria, ex art. 55 cod. navig., in quanto tutte le aree interessate dall’intervento in progetto sono distanti oltre 30 metri dal demanio marittimo.
4. A conclusione, il Collegio ritiene utile precisare che gli organi della pubblica amministrazione hanno l’obbligo di prestare la doverosa collaborazione al commissario ad acta, rimanendo ad essi preclusa ogni possibilità di interferire con i poteri deliberativi del commissario stesso, potendo eventuali atteggiamenti di intralcio e di opposizione assumere la rilevanza di un illecito penale.
Infine, in considerazione dell’attività particolarmente complessa posta a carico dei Commissari, e che ha reso necessaria, per motivi indipendenti dalla loro volontà, più di una proroga, la determinazione del compenso già effettuata va intesa come provvisoria, ed il compenso definitivo ad essi spettante sarà determinato ad avvenuta conclusione dell’incarico.
Sulle spese relative al presente reclamo, invece, il Collegio si pronuncerà una volta acquisiti gli esiti della CTU.
p.q.m.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione staccata di Catania – Sezione IV, pronunciandosi sul reclamo in epigrafe, lo respinge in parte, nei termini di cui in motivazione.
Accoglie l’istanza dei Commissari, e per l’effetto proroga il termine già concesso di ulteriori due anni, che andranno quindi a scadere il 09.03.2009.
Ordina ai Commissari di sospendere l’affidamento dei lavori, o, qualora l’affidamento sia già avvenuto, la stipula del contratto o la consegna dei lavori.
Dispone, per le finalità e con le modalità sopra riportate, l’espletamento di Consulenza Tecnica d’Ufficio, nominando a tal fine l’Arch. Benedetto Termine, nato a Palermo il 06.06.53, e residente a Palermo, in via Ciullo d’****** 12 (cap 90143), in servizio presso l’Assessorato regionale Turismo, Comunicazioni e Trasporti – Dipartimento Turismo, ***** e **********, con la qualifica di Dirigente Tecnico, Capo servizio del Servizio IV “Opere pubbliche di valorizzazione turistica”.
Fissa la Camera di Consiglio del 27 aprile 2007, ore 10,00, per la comparizione del C.T.U. sopra nominato e per la prestazione del giuramento previsto dall’art. 193 c.p.c., nonché per l’eventuale comunicazione a verbale del giorno, ora e luogo d’inizio delle operazioni peritali, a norma degli artt. 90 e 91 disp. att. c.p.c..
Pone provvisoriamente a carico della Provincia, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D.P.R. n. 115/2002, l’onere di corrispondere direttamente al C.T.U., prima dell’inizio delle operazioni peritali, a titolo di acconto sul compenso, la somma di € 1.000,00 (euro mille/00).
Dispone che il compenso definitivo venga liquidato, con separato decreto, a seguito di presentazione da parte del C.T.U. della nota specifica delle spese, contenente anche l’indicazione della misura degli onorari a percentuale spettanti ai sensi dell’art. 11 del D.M. 30 maggio 2002.
Rinvia l’ulteriore trattazione del reclamo alla Camera di Consiglio del 20 giugno 2007.
La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione, ed è depositata presso la Segreteria, che provvederà a darne comunicazione alle parti, presso i rispettivi difensori costituiti, nonché ai Commissari ed al C.T.U., con anticipazione della trasmissione a tutti i soggetti a mezzo telefax – ai sensi dell’art. 12 L. n. 205/2000 e dell’art. 151 c.p.c., ivi richiamato – atteso il ristretto termine intercorrente fra il deposito della presente sentenza e la Camera di Consiglio fissata per la prestazione del giuramento.
Spese rinviate alla definizione del reclamo.
Così deciso, a Catania, nella Camera di Consiglio del 28 marzo 2007.
            l’estensore                                                il presidente
dott. ********** Trebastoni                                  dott. *************
 
 
            Depositata in Segreteria il 16 aprile 2007.
 

sentenza

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