Tar Catania, I sezione, ordinanza n. 124 del 22 marzo 2006: solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 22 legge regionale Sicilia n. 9 del 31/5/2004, per contrasto con gli artt. 3, 24, e 42, terzo comma, della Costituzione.

sentenza 30/03/06
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                              REPUBBLICA ITALIANA
N.   124/06    Reg. Ord. 
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania – Sezione I – nelle persone dei magistrati
dr. ***************** – Presidente
dr. *************** – giudice rel. est.
dr. ******************** – giudice
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
ai sensi dell’art. 23, comma 2,
legge n. 87/1953
su:
N. 531/05 Reg. Gen.
ricorso n. 531/05 R.G.;
ricorrente: *** S.R.L. – in persona del suo amministratore unico sig. ***************** (difensore: avv. ********************, con domicilio elettivo in Catania al C.so Italia, n. 124, presso lo studio dell’avv. *****************);
resistenti: CONSORZIO AREA SVILUPPO INDUSTRIALE (ASI) di Catania, in persona del suo legale rappresentante in carica (difensore: avv. **************, domiciliatario); ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE REGIONE SICILIA, in persona dell’Assessore in carica (difensore: Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania);
oggetto: annullamento degli atti sotto elencati:
– decreto di occupazione di urgenza preordinata all’espropriazione n. 05 emanato dal Consorzio ASI di Catania in data 23/11/2004 e notificato a parte ricorrente in data 21/12/2004;
      avviso di esecuzione del decreto di occupazione d’urgenza emanato dal Consorzio ASI di Catania (si presume) in data 23/11/2004 e recante prot. n. 7706 e notificato a parte ricorrente in data 21/12/2004;
      verbale di immissione in possesso degli immobili oggetto dei provvedimenti impugnati, redatto dal Consorzio ASI di Catania in data 18/01/2005;
      operazioni di immissione in possesso degli immobili oggetto dei provvedimenti impugnati, effettuate dal Consorzio ASI di Catania in data 18/01/2005;
      Decreto del Direttore Generale dell’ASI di Catania) n. 26/02 del 24/09/2002, contenente l’approvazione del progetto definitivo dei lavori;
      Deliberazione di Consiglio Generale n. 03/04 del 19/03/04;
      Decreto Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Sicilia n. 12/90 del 23/01/1990, con che e nella parte in cui sono stati vincolati all’espropriazione i beni di proprietà della ricorrente ditta ed oggetto della procedura avviata dal Consorzio ASI di Catania e nella parte in cui tale decreto contiene un vincolo espropriativo oramai decaduto;
      ogni altro atto eventuale e presupposto (sconosciuto a parte ricorrente);
Visti il ricorso, i controricorsi ed i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore la dott. ***************;
Uditi, alla udienza pubblica del 7/12/2005, i difensori delle parti, come da verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto ed in diritto, quanto segue:
FATTO E DIRITTO
I. Premesse di fatto
Con gli atti impugnati il Consorzio ASI (Area di sviluppo industriale) di Catania ha disposto l’occupazione d’urgenza di alcuni terreni (per complessivi mq 19.070,00) di proprietà della ricorrente società EIT s.r.l., al fine di realizzare una serie di opere e di lavori, il cui progetto definitivo è stato approvato con Decreto del Direttore Generale del Consorzio ASI n. 26/02 del 24/09/2002.
L’art. 22 della legge regionale n. 9 del 31/5/2004 (in G.U.R.S. del 40/6/2004 n. 24) ha prorogato la durata dei vincoli contenuti nei Piani Regolatori Generali dei Consorzi ASI sino al 31/12/2007 ed ha contestualmente stabilito che la proroga dei vincoli costituisce anche dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. n. 327/2001.
Avverso gli atti impugnati parte ricorrente deduce le sotto elencate censure:
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE del D.P.R. n. 327/2001, con particolare riferimento agli articoli 9, 10, 12, 22-bis e 57 del medesimo decreto.
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE del D.L. 122/2002, convertito dalla legge 185/2002.
VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA’.
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE dell’art. 1 legge n. 1/78 ed articoli 6 e seguenti della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE degli articoli 7, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e degli artt. 8, 9 e 11 della legge n. 10/91.
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE dell’art. 22 legge regionale n. 09/04.
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE dell’art. 21, c. 3., della legge regionale 4/1/1984 n. 1.
DIFETTO DI MOTIVAZIONE.
ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELLA ILLOGICITA’ E CONTRADDITTORIETA’ DELLA MOTIVAZIONE E SOTTO IL PROFILO DEL TRAVISAMENTO DEI FATTI.
ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO DELLA CAUSA TIPICA.
ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELLA CONTRADDITTORIETA’ PER INOSSERVANZA DI DISPOSIZIONI INTERNE ALL’AMMINISTRAZIONE (Circolare Ass. LL.PP. del 24/10/2002).
Con ordinanza assunta alla medesima camera di consiglio in cui è stata adottata la presente ordinanza (n. 38, depositata il 31/1/2006, della quale era stato in precedenza depositato il dispositivo ai sensi dell’art. 23 bis, comma sesto, legge n. 1034/1071) è stata disposta la sospensione del giudizio instaurato con il ricorso in epigrafe, al fine di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 22 della legge regionale siciliana n. 9/2004.
II. Rilevanza della questione
La questione appare di sicura rilevanza ai fini del presente giudizio, atteso che le difese del resistente Consorzio si incentrano sulla circostanza che “la pubblica utilità delle aree oggetto della presente controversia, come si è già esaurientemente chiarito, è stata dichiarata con la legge regionale 31 maggio 2004 numero 9, sicuramente successiva all’entrata in vigore del nuovo Testo Unico sulle espropriazioni approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 numero 327 (avvenuta il 30 giugno 2003). Sicché, non può esservi alcun dubbio sulla sicura applicabilità nella specie della disciplina dettata dal suddetto Testo Unico, il cui articolo 57 com’è noto, esclude dall’applicazione delle nuove disposizioni soltanto i progetti per i quali, alla data della sua entrata in vigore, era intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza” (così la memoria conclusionale del Consorzio, a pag. 4 s.).
E’ quindi evidente che l’art. 22 della testé richiamata legge regionale è di centrale importanza nel quadro normativo cui si deve fare riferimento ai fini del decidere; parte ricorrente sospetta la illegittimità costituzionale della norma, per le ragioni che verranno illustrate nel paragrafo seguente, ed il collegio ritiene non manifestamente infondata la questione, anche sotto profili differenti ed ulteriori rispetto a quelli denunciati in ricorso.
III. Non manifesta infondatezza della questione
L’art. 22 della legge regionale n. 9/2004 recita:
1.  L’efficacia dei vincoli di destinazione di cui all’articolo 71 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, preordinati all’espropriazione delle aree ricadenti nell’ambito dei piani regolatori e dei nuclei di sviluppo industriale dei consorzi Aree di sviluppo industriale (ASI), di cui alla legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1, già decaduti per decorrenza di termini, è prorogata sino al 31 dicembre 2007.
2. Qualora l’efficacia dei vincoli di cui al comma 1 decada entro il 31 dicembre 2007, la stessa è prorogata fino alla predetta data.
3. Le espropriazioni necessarie per attuare interventi coperti in tutto o in parte da finanziamenti pubblici o comunitari, convenzionati tra i rispettivi consorzi ASI e gli enti o soggetti proponenti, sono a carico di questi ultimi.
4. A seguito delle proroghe di cui al presente articolo si intende disposta la dichiarazione di pubblica utilità, a norma dell’articolo 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
Orbene, parte ricorrente rileva innanzitutto che la norma in questione non dispone alcun indennizzo, ed invoca in proposito le decisioni del giudice delle leggi nn. 179/1999, 411/2001 e 148/2003.
Rileva poi, in secondo luogo, che non rientra nel potere del legislatore dichiarare – come ha fatto nel caso di specie il legislatore regionale – la pubblica utilità dell’opera o delle opere da eseguire sugli immobili ricadenti nelle aree per le quali sono stati prorogati i vincoli. Ciò – sostiene parte ricorrente – può essere disposto solo dall’autorità amministrativa con atti amministrativi, al fine di consentire ai privati incisi di ottenere tutela avverso le scelte di detta autorità, e pertanto la denunciata norma regionale contrasterebbe con gli artt. 24 e 103 della Carta costituzionale.
Pur nella consapevolezza che la dichiarazione di pubblica utilità ex lege non è una novità nell’ordinamento italiano, tanto è vero che il comma quarto dell’art. 22 richiama i casi in cui la pubblica utilità deriva ex lege  dall’adozione di taluni provvedimenti (art. 12 D.P.R. n. 327/2001), tuttavia il collegio non può non osservare che nel caso di cui alla controversia in esame la pubblica utilità si ricollega immediatamente all’emanazione di una norma, senza l’intermediazione di strumenti di pianificazione ancora da adottare; con la conseguenza che, nel caso della pubblica utilità delle opere da eseguire sulle aree ricomprese nei PRASI siciliani, la tutela giurisdizionale risulta obliterata, o almeno fortemente affievolita, dovendo i privati fare necessariamente ricorso a questioni di costituzionalità, anziché all’ordinaria impugnativa di provvedimenti dichiarativi della p.u. dinanzi al giudice amministrativo, e dovendo inoltre attendere la emanazione di atti che presuppongono la dichiarazione di p.u. per poter adire il giudice.
Alle condivisibili osservazioni di parte ricorrente il collegio aggiunge il richiamo all’autorevole orientamento espresso dal Consiglio di Stato in relazione ad analoga normativa della Regione Campania. La quarta sezione, con sette ordinanze del 20/5/2004, pubblicate sulla G.U.R.I., I serie speciale, n. 20, del 18/5/2005, e sul ************************************* n. 28 del 30/5/2005, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 9, legge regionale campana 13/8/1998, n. 16, autenticamente interpretato con legge regionale 11/8/2001, art. 77, comma 2, ritenendo detta normativa in contrasto con gli artt. 3, 42, terzo comma, e 97 della Costituzione.
Le argomentazioni sulle quali si fondano le dette ordinanze, che il collegio condivide, possono ben essere richiamate a supporto della questione di costituzionalità che con la presente ordinanza questa sezione intende sollevare.
E’ stato in particolare osservato dalla IV sezione del Consiglio di Stato che la norma regionale campana (simile, nella struttura, a quella regionale siciliana della cui legittimità costituzionale si dubita) viola l’art. 42, terzo comma, Cost., in quanto manca ogni riferimento ad una puntuale valutazione degli interessi coinvolti, con conseguente ingiustificato assoggettamento delle aree rientranti nel PRASI ad un ulteriore vincolo espropriativo, attraverso il ricorso ad una proroga automatica ed indiscriminata, senza indicazione del pubblico interesse in vista del quale si impone un sacrificio degli interessi privati. Tale meccanismo, proprio a causa della sua automaticità, implica altresì violazione del principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 della Carta costituzionale.
Un ultimo profilo di violazione dell’artt. 42, terzo comma, Cost. può infine ravvisarsi nella obliterazione della partecipazione del privato proprietario al procedimento di imposizione del vincolo, che gli è invece consentita dalle norme generali sul procedimento e da quelle speciali che disciplinano il procedimento ablatorio: artt. 7 e seguenti della legge n. 241/1990, artt. 11, 15-17 D.P.R. n. 327/2001. La giurisprudenza amministrativa fermamente ritiene (dopo la pronuncia dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 14/1999) che è illegittimo il decreto dichiarativo della pubblica utilità di un’opera che non sia stato preceduto dall’avviso dell’ inizio del procedimento (cfr., oltre alla citata pronuncia dell’Adunanza plenaria, altresì, tra altre, C.g.a., n. 579/2001; T.a.r. Bologna, sent. n. 385/2003); attraverso disposizioni come l’art. 22, comma quarto, della legge regionale siciliana n. 9/2004 la partecipazione del privato viene totalmente eliminata, e ciò in sicura violazione della tutela costituzionalmente garantita della proprietà.
IV. Conclusioni
Per tutte le ragioni che precedono, sulle quali appare superfluo dilungarsi ulteriormente, deve sollevarsi la questione di legittimità costituzionale dell’art. 22 legge regionale Sicilia n. 9 del 31/5/2004, per contrasto con gli artt. 3, 24, e 42, terzo comma, della Costituzione. 
Deve pertanto essere disposta la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione della predetta questione di legittimità costituzionale.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia – Sezione staccata di Catania (sez. I) – solleva, ritenutala rilevante e non manifestamente infondata, questione di legittimità costituzionale dell’art. 22 legge regionale Sicilia n. 9/2004, per contrasto con gli artt. 3, 24, e 42, terzo comma, della Costituzione.
DISPONE, a norma dell’art. 23/2 L. n. 87/1953, l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
Il giudizio resta sospeso, giusta ordinanza n. 38/2006, assunta alla medesima camera di consiglio del 7/12/2005 e pubblicata in data 31/1/2006, sino alla restituzione degli atti da parte della Corte costituzionale.
Manda alla Segreteria di notificare copia della presente ordinanza alle parti in causa, al Presidente dell’Assemblea regionale siciliana ed al Presidente della Regione Sicilia.
Così deciso in Catania, in camera di consiglio, in data 7/12/2005.
 
****************************
***************, rel. estensore
Depositata in Segreteria il  22/2/06

sentenza

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