Tar Bari , n. 1464 pubblicata il 6.6.2007, Pres. Allegretta, est. Anastasi, in materia di appalti

sentenza 21/06/07
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REPUBBLICA ITALIANA
N. 1464
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Reg. Sent. 2007
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA
N.
Sede di Bari – Sezione Prima
Reg. Ric.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso n. 790 del 2006, integrato da motivi aggiunti, proposto
omissis
per l’annullamento
con il ricorso principale e con i motivi aggiunti notificati il 16.5.2006 e depositati il 19.5.2006:
– della disposizione n. 99/RS del 20 marzo 2006, con la quale si è dichiarata la decadenza dell’a.t.i. ricorrente dall’aggiudicazione provvisoria della gara per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei “lavori di completamento del risanamento delle postazioni di misura e telecontrollo dei nodi della distribuzione idrica degli abitanti della Regione Puglia ricadenti nei compartimenti AQP di Bari, Trani, Brindisi, Lecce e Taranto – 3° stralcio”;
– della nota prot. n. 3137/GPP del 19 aprile 2006 con la quale, a seguito del chiesto riesame, si è confermata la dichiarazione di decadenza dell’odierna ricorrente dall’aggiudicazione provvisoria;
– della nota prot. 3248/GPP del 26 aprile 2006, con la quale si sono palesate le motivazioni a sostegno della disposta conferma della dichiarazione di decadenza;
– ed, ove occorra, della nota del Direttore della Direzione Approvvigionamento e Contratti  prot. n. 2246/GPP del 20 marzo 2006, con la quale si proponeva all’Amministratore unico di dichiarare la decadenza della ricorrente dall’aggiudicazione e della nota di comunicazione della suddetta disposizione prot. n. 2325 del 21 marzo 2006;
– di ogni altro atto conseguente, connesso o presupposto, ancorché non conosciuto, ivi compresa l’eventuale aggiudicazione definitiva alla seconda classificata all’esito della gara;
con i motivi aggiunti notificati il 11.7.2006 e depositati il 20 luglio 2006:
– della Disposizione n. 223/RS del 21 giugno 2006, con la quale si è disposta l’aggiudicazione definitiva all’a.t.i. “***.” della gara;
– di ogni altro atto conseguente, connesso o presupposto ancorché non conosciuto; 
con i motivi aggiunti notificati il 26.9.2006 e depositati il 9.10.2006:
– della Disposizione n. 223/RS del 21 giugno 2006, citata;
– di tutti gli atti analiticamente indicati nel verbale d’accesso dell’11 luglio 2006;
– di ogni altro atto conseguente, connesso o presupposto ancorché non conosciuto.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie prodotte delle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il consigliere Concetta Anastasi e uditi, alla pubblica udienza del 21 marzo 2007, gli avvocati presenti, come da verbale di udienza;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO 
omissis
DIRITTO
1. Con il presente gravame, la “+++ Impianti s.r.l. “, in proprio e quale capogruppo della costituenda a.t.i. con “+++ s.n.c.”, impugna i provvedimenti dispositivi della decadenza dell’aggiudicazione provvisoria già disposta in proprio favore, nonché i successivi provvedimenti, dispositivi dell’aggiudicazione in favore della seconda classificata a.t.i. “+++ Italia s.r.l. – +++ s.p.a.”, all’esito della gara, indetta da “Acquedotto Pugliese s.p.a.” con bando del 5 agosto 2005, per l’affidamento dell’appalto integrato per la redazione della progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di completamento del risanamento delle postazioni di misura e telecontrollo dei nodi della distribuzione idrica degli abitati per la Regione Puglia ricadenti nei Compartimenti AQP di Bari, Trani, Brindisi, Lecce e Taranto – 3° stralcio, con importo complessivo a base d’asta, a corpo, di €. 9.977.431,45 di cui €. 9.727.698,45 per i lavori, €. 98.259,58 per gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, ed €. 151.473,92 quale corrispettivo per la redazione del progetto esecutivo, soggetto a ribasso d’asta, aggiudicata mediante licitazione privata.
Il punto su cui si incentra tutta l’impugnativa, ivi compresa quella svolta con i vari motivi aggiunti, in correlazione con l’interesse fondamentale dedotto in giudizio, verte in relazione alla sussistenza o meno, in capo alla “S.I.P.E.C. s.r.l. Ingegneria”, indicata dalla costituenda a.t.i. ricorrente in conformità alle previsioni della lex specialis di gara per l’affidamento delle prestazioni progettuali in classe VIII, dei requisiti di capacità tecnica, giacché molti dei n. 25 lavori di progettazione in classe VIII, indicati, in sede di prequalificazione, mediante dichiarazione con annessa tabella per un importo complessivo di €. 136.455.384, 48 come svolti dalla suddetta “S.I.P.E.C. s.r.l. Ingegneria” nel decennio di riferimento, sono risultati, in realtà, all’esito del subprocedimento di verifica successivo all’aggiudicazione provvisoria, affidati direttamente e singolarmente a qualcuno dei suoi soci, ingegneri Giancarlo Caroli, Salvatore Caroli e Christian Caroli.
La lex specialis di gara prevede che l’importo complessivo di tutti i lavori di progettazione in classe VIII, ai sensi dell’art. 50 del D.P.R. 21.12. 1999 n.554, svolti nel decennio anteriore alla data di pubblicazione del bando, non deve essere inferiore ad €. 27.204.484, 17.
2.1.1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce che l’istruttoria posta in essere da “Acquedotto Pugliese s.p.a.” sarebbe lacunosa ed incompleta, in quanto avrebbe omesso di considerare, nella fase del subprocedimento di verifica, il certificato prodotto al fine di comprovare i requisiti di capacità tecnica della “Sipec s.r.l. Ingegneria”, relativamente ai lavori di “Progettazione e direzione dei lavori QCS Italia – ABR 01 – Opere di captazione e difesa igienica delle acque scaturite dal traforo autostradale del Gran Sasso lato Teramo”, rilasciato dalla ditta “Ruzzo Reti s.p.a.” in data 10.2.2006, nel quale si attesta che l’ing. Giancarlo Caroli ha eseguito la relativa progettazione dei lavori in classe VIII per l’importo di €. 9.048.194, 64.
2.1.2. Valgano al riguardo le seguenti considerazioni.
L’art .17, comma I, della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni, delimita l’ambito oggettivo di applicazione della norma concernente le prestazioni “relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché alla direzione dei lavori ed agli incarichi di supporto tecnico amministrativo alle attività del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale” e poi elenca i soggetti che possono espletare tali attività.
Fra questi, indica, alla lettera e), le società di professionisti nonché, alla lettera f), le società di ingegneria, meglio descritte al successivo comma VI del medesimo articolo, rispettivamente, alle lettere a) e b): entrambe sono abilitate a svolgere le medesime attività.
Le società di professionisti, ammissibili esclusivamente tra professionisti iscritti negli albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali (ai fini previdenziali sostanzialmente assimilate ai professionisti che svolgono la loro attività in forma associata ai sensi dell’art. 1, della legge 23.11.1939 n. 1815), possono essere costituite soltanto nei tipi previsti dal libro quinto del codice civile, al titolo quinto, capi II, III, IV, nonché al titolo sesto, capo I.
Esse devono essere necessariamente composte da soli professionisti iscritti nei relativi albi professionali e devono essere costituite in forma di società semplice, in nome collettivo, in accomandita semplice e di società cooperativa.
Pertanto, le società di professionisti si distinguono dalle associazioni di liberi professionisti disciplinate dalla legge 23.11.1939 n. 1815, nelle quali, infatti, il rapporto intercorrente tra i liberi professionisti non è di tipo societario, in quanto è costituito da un semplice collegamento funzionale di attività che restano a tutti gli effetti individuali, mancando altresì l’esercizio in comune di un’attività libero – professionale.
Le "società d’ingegneria", invece, sono costituite nella forma di società di capitali di cui ai capi V (società per azioni), VI (società in accomandita per azioni) e VII (società a responsabilità limitata) del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro V del codice civile che non configuri "società tra professionisti".
Ne consegue che, nelle società di ingegneria, a differenza che nelle società di professionisti, i soci possono anche essere soggetti (persone fisiche e/o giuridiche) del tutto estranei o, addirittura, disinteressati all’ingegneria ed all’architettura, potendo ben essere soltanto meri investitori di capitale di rischio, animati soltanto dall’intento di fare propri profitti, assegnandosi un dividendo ed accollandosi le perdite nei limiti del capitale investito.
Costituisce presupposto oggettivo, ai fini della sussistenza della “società di ingegneria”, lo svolgimento delle attività professionali consistenti nella esecuzione di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica, e di impatto ambientale, che devono, comunque, essere adeguatamente specificate nell’oggetto sociale delle società stesse.
Inoltre, le “società di ingegneria” postulano la presenza obbligatoria di un Direttore Tecnico, in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 53 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554.
L’art. 6, comma VIII, della legge 18.11.1998 n. 415, nel modificare l’art. 17 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 stabilisce: “Ai fini della partecipazione alla gara per gli affidamenti di cui all’art. 17 della legge n. 109, come modificato dal presente articolo, le società costituite dopo la data di entrata in vigore della presente legge, per un periodo di tre anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato e con qualifica di dirigente o con funzioni di collaborazione coordinata e continuativa, qualora costituite nella forma di società di capitali; per le società costituite fino a tre anni prima della data di entrata in vigore della presente legge detta facoltà è esercitabile per un periodo massimo di tre anni da tale data”.
La precitata legge è stata pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 199 alla Gazzetta Ufficiale 4 dicembre 1998 n. 284 e, pertanto, la precitata disposizione legislativa in essa contenuta non può che concernere le società costituite nel triennio anteriore o nel triennio successivo alla data del 19 dicembre 1998, di entrata in vigore della legge.
Appare al riguardo ragionevole e coerente con la “ratio legis” ritenere che, ai fini ed agli effetti dell’applicazione della precitata norma di cui all’art. 6 della legge n. 415/98, devesi fare riferimento al dato sostanziale, costituito del periodo di effettivo svolgimento del servizio piuttosto che a quello formale, costituito dalla data di fatturazione, considerato che quest’ultima data, a volte, può essere anche di molto posteriore rispetto a quella inerente l’effettivo espletamento dei lavori.
Diversamente, l’attribuzione di un rilievo decisivo alla data di fatturazione, potrebbe condurre all’assurda conclusione di consentire l’indicazione, al fine di comprovare determinati requisiti di capacità tecnica, di servizi svolti in epoca anche di molto anteriore al termine preso in considerazione da un determinato bando, qualora la data di fatturazione risulti intervenuta all’interno di esso.
Né vale obiettare che il riferimento all’epoca del concreto espletamento delle prestazioni anziché a quello della loro fatturazione potrebbe rendere impossibile ancorare a dati certi ed oggettivi le informazioni fornite dai concorrenti in ordine ai lavori od ai servizi espletati in passato, dal momento che, in caso di dubbio, la stazione appaltante può sempre esercitare il potere-dovere di chiedere i necessari chiarimenti, ovvero, ricorrendone i presupposti, di escludere “tout court” la valutazione delle suddette prestazioni.
L’ art. 32 della Direttiva 18 giugno 1992 n. 50/Cee, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, consente ad un prestatore, che intenda comprovare il possesso dei requisiti economici, finanziari e tecnici di partecipazione ad una gara di appalto pubblico di servizi, di fare riferimento alle capacità di altri soggetti, qualunque sia la natura giuridica dei vincoli che ha con essi, a condizione che sia in grado di provare l’effettiva disponibilità dei mezzi necessari all’esecuzione dell’appalto.
La Direttiva n. 92/50/Cee va interpretata, avuto riguardo agli scopi perseguiti nonché alle espressioni letterali utilizzate (specie negli artt. 31, n.3, 32, n. 2, lett. c), e 23), nel senso che, per comprovare il possesso dei requisiti economici e tecnici di partecipazione alla gara, all’impresa concorrente è consentito di fare riferimento alle capacità di altri soggetti, qualunque sia la natura giuridica dei vincoli che ha con essi, a condizione che sia in grado di provare la disponibilità effettiva degli apparati aziendali terzi, indispensabili per l’esecuzione dell’appalto, fermo restando che spetta al committente, od al giudice in caso di controversia, valutare se tale prova sia stata fornita (sent. Corte di Giustizia CE, Sez. V, 2.12.99, in causa C-176/1998).
Invero, in forza del cosiddetto “principio dell’avvalimento”, introdotto dal precitato art. 32 della Direttiva n. 92/50/Cee con riguardo agli appalti di servizi e successivamente generalizzato ed esteso a tutti i pubblici appalti con l’art. 47, paragrafo 2, nonché con l’art. 48, paragrafo 3, della unificata Direttiva 31/03/2004 n. 18/CE (oggi introdotto nell’ordinamento interno con l’art. 49 del Codice dei contratti pubblici, approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163), il soggetto che partecipa ad un appalto, abbia o meno personalità giuridica, può avvalersi, al fine di comprovare i requisiti di capacità tecnica, economica e finanziaria, dei requisiti di altri soggetti, purché sia in grado di dimostrare di disporre effettivamente dei mezzi di tali soggetti.
Infatti, l’art. 48, paragrafo 3, della Direttiva 200418CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, stabilisce che “ un operatore economico può, se del caso e per un determinato appalto, fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Deve, in tal caso, provare all’amministrazione aggiudicatrice che per l’esecuzione dell’appalto disporrà delle risorse necessarie ad esempio presentando l’impegno di tale soggetto di mettere a disposizione dell’operatore economico le risorse necessarie”.
Invero, il sistema comunitario degli appalti di servizi (quale risulta ricostruito attraverso le norme contenute nella direttiva 9250Cee e i principi enucleati dalla giurisprudenza comunitaria): a) consente all’impresa concorrente di far valere le capacità tecniche ed economiche di soggetti terzi; b) richiede, a garanzia della serietà dell’offerta e della tutela della “par condicio”, che si dia la prova certa dell’effettiva disponibilità delle altrui capacità tecniche; c) affida alla stazione appaltante in prima battuta, ed al giudice in sede di eventuale controllo giurisdizionale, il compito di valutare la congruità della prova (cfr.: Corte Giustizia CE, Sez. V: 02 dicembre 1999 n. 17698, Holst, invocata dalla parte ricorrente nella fattispecie in questione; 18 marzo 2004,  n. 314 1, Telecom & Partner).
Ne deriva che il sistema comunitario: a) ripudia automatismi ostativi all’ammissibilità del ricorso a soggetti terzi; b) non impone l’uso di mezzi tipici di prova della disponibilità di risorse aziendali altrui; c) richiede che la prova documentale della disponibilità della capacità tecnica altrui deve essere necessariamente resa in fase antecedente alla presentazione dell’offerta, al fine di evitare ricostruzioni “ex post”, suscettibili di poter essere interpretati come lesivi della garanzia della serietà dell’offerta nonché del rispetto della “par condicio” fra concorrenti; d) tiene ferma l’esigenza di un rigoroso riscontro della effettiva disponibilità della capacità tecnico economica mutuata da imprese o complessi aziendali diversi, in tal modo sollecitando un’analisi casistica da parte delle amministrazioni e dei giudici circa la sussistenza dei requisiti di capacità.
Pertanto, in sede di verifica, la stazione appaltante gode di un ampio potere nella valutazione casistica del legame giuridico, che deve essere dimostrato fra impresa concorrente e soggetto terzo, fermo restando che non può darsi ingresso ad automatismi di sorta nella materia in esame.
Ne consegue che il sindacato giurisdizionale su tale potere non può che essere di tipo estrinseco, non potendo, ovviamente, spingersi sino a sostituire le determinazioni dell’amministrazione, che devono, comunque, mantenersi entro i limiti della ragionevolezza e della non arbitrarietà.
2.1.3. Nella specie, risulta che la stazione appaltante, in fase di verifica dei requisiti di capacità tecnica a seguito dell’aggiudicazione provvisoria disposta in favore dell’a.t.i. ricorrente, con la nota prot. n. 1292 del 15.2.2006, ha chiesto chiarimenti, fra l’altro, in ordine alla documentazione inerente i lavori di “Progettazione e direzione dei lavori QCS Italia – ABR 01 – Opere di captazione e difesa igienica delle acque scaturite dal traforo autostradale del Gran Sasso lato Teramo”, poiché, mentre il certificato rilasciato dalla ditta “Ruzzo Reti s.p.a.” in data 10.2.2006 attesta che l’ing. Giancarlo Caroli ha eseguito la relativa progettazione dei lavori in classe VIII per l’importo di €. 9.048.194, 64, in sede di prequalificazione i suddetti lavori sono stati dichiarati come svolti direttamente dalla “SIPEC s.r.l. Ingegneria ”.
Con nota prot. DC/ug 527/05 del 16.2.2006, inviata a riscontro della precitata richiesta di chiarimenti, l’a.t.i. ricorrente ha precisato che l’ing. Giancarlo Caroli è socio della “SIPEC s.r.l. Ingegneria”, allegando ulteriore documentazione probatoria.
Alla lettera del 23.2.06, con cui la stazione appaltante ha comunicato, fra l’altro, che i precitati lavori non possono essere valutati ai fini del raggiungimento dell’importo minimo previsto dal bando, è seguita la nota dell’a.t.i. ricorrente del 27.2.2006, corredata di ulteriori atti, fra cui: a) alcuni documenti inerenti la “Sipec s.r.l. Ingegneria” (atto costitutivo della società del 23.10.90; verbale di assemblea straordinaria del 23.11.1993; atto da cui risulta che la “Sipec s.r.l. Ingegneria” è una società operativa dal 1.1.94 e che, in pari data, l’ing. Salvatore Caroli è stato nominato direttore tecnico; atto di cessione delle quote sociali del 21.3.2005, da cui risulta che, in pari data, l’ing. Giancarlo Caroli è divenuto socio e che l’ing. Salvatore Caroli è passato dal ruolo di direttore tecnico a quello di socio); b) il certificato n. 215 del 25.2.2006, rilasciato dalla ditta “Ruzzo reti s.p.a.”, nel quale si attesta che “le prestazioni dei servizi di ingegneria”, relative ai lavori in questione “QCS Italia –ABR 01 – Opere di captazione e difesa igienica delle acque scaturite dal traforo autostradale del Gran Sasso lato Teramo”, sono state svolte dalla “Sipec s.r.l. Ingegneria”, come si evince dagli elaborati progettuali, recanti la dicitura “Sipec s.r.l. Ingegneria” nonché dalla corrispondenza sottoscritta dal direttore tecnico dell’epoca, ing. Salvatore Caroli; c) la dichiarazione del 17.2.2006, resa dall’ing. Giancarlo Caroli, il quale attesta, fra l’altro, di aver svolto i lavori in questione, avvalendosi dei servizi di ingegneria forniti dalla “Sipec s.r.l. Ingegneria”.
2.1.4. Orbene, poiché la documentazione in atti dimostra in modo incontrovertibile che la “Sipec s.r.l. Ingegneria” è stata costituita in data 23.11.1990 e che ha cominciato ad operare a decorrere dal 1.1.1994, si può pacificamente escludere che la fattispecie dedotta in giudizio possa ricadere nella sfera di applicazione del già menzionato art. 6, comma 8, della legge n. 415/1998, il quale si riferisce alle società costituite o nel triennio successivo o nel triennio anteriore alla sua entrata in vigore.
Inoltre, la “Sipec s.r.l. Ingegneria”, a causa della propria natura di società di capitali e non di società semplice di professionisti (vedasi art. 17, comma VI, lettere a) e b) della legge n. 109/94), al fine di comprovare i propri requisiti di capacità tecnica, non si può avvalere, in via diretta ed automatica, né dei lavori di progettazione svolti dall’ing. Giancarlo Caroli, (divenutone socio in data 21.3.2005 e prima completamente estraneo) nè dei lavori svolti dall’ing. Salvatore Caroli nel periodo posteriore alla data del 21.3.2005, in cui è transitato dalla posizione di direttore tecnico della società a quella di socio.
La ricorrente invoca, nella specie, l’applicabilità in suo favore del “principio di avvilimento”, enucleato dalla sentenza Corte Giustizia CE, sez. V, 2.12.1999 in causa n. 176/98 e meglio sopra chiarito.
Tuttavia, come già precisato, detto “principio”, non può essere applicato in modo meccanico ed automatico, come pretenderebbe parte ricorrente, ma presuppone che l’impresa la quale intende farne applicazione indichi in maniera specifica e concreta, in un arco temporale necessariamente anteriore a quello di presentazione dell’offerta, i soggetti esterni che effettueranno la prestazione in oggetto, i quali sono altresì tenuti a rendere dichiarazione in ordine alla propria disponibilità, a garanzia della serietà della stessa offerta nonché del principio di “par condicio” fra i concorrenti.
Nella specie, però, non vi è traccia di siffatte dichiarazioni, che la “Sipec s.r.l. Ingegneria” avrebbe dovuto rendere in sede di prequalificazione, al fine di potersi avvalere delle prestazioni rese individualmente da ciascuno dei propri soci.
Né, sotto altro aspetto, avuto riguardo a siffatta carenza primigenia, nella specie, può trovare applicazione la normativa in tema di “regolarizzazione”, pure invocata dalla ricorrente a sostegno del principio del “favor partecipationis”.
Invero, il cosiddetto “dovere di soccorso” delle commissione di gara, tipizzato dall’art. 6 della legge n. 241 del 1990, non è un dovere assoluto ed incondizionato, ma postula che la richiesta di regolarizzazione delle dichiarazioni e della documentazione mancante incontra i seguenti limiti applicativi: 1) l’inderogabile necessità del rispetto della “par condicio”; 2) il cosiddetto limite degli elementi essenziali, nel senso che la regolarizzazione non può essere riferita agli elementi essenziali della domanda, a meno che gli atti tempestivamente prodotti e già in possesso dell’amministrazione costituiscano ragionevole indizio del possesso del requisito di partecipazione non espressamente documentato; 3) l’equivocità della clausola del bando relativa alla dichiarazione o alla documentazione da integrare o chiarire.
Nella specie, invero, mancando “ab origine” sia la dichiarazione della “Sipec s.r.l. Ingegneria” di volersi avvalere delle prestazioni professionali degli ingegneri Giancarlo Caroli, Salvatore Caroli e Christian Caroli, sia la dichiarazione di disponibilità di ciascuno di essi, indispensabili per garantire la serietà dell’offerta, non si verte in tema di “regolarizzazione“, ma di vera e propria “integrazione” della documentazione, che, in una gara, confligge insanabilmente con il principio della “par condicio”, che non può essere considerato certo recessivo rispetto a quello del “favor partecipationis”.
Ne consegue l’infondatezza della censura.
2.2. Con il secondo profilo di gravame, parte ricorrente deduce l’omessa considerazione, da parte della stazione appaltante, del certificato prot. n. 318/06, rilasciato dalla Regione Abruzzo – Ente d’Ambito 2 “Marsicano” e trasmesso dalla ricorrente il 7.4.2006, inerente gli interventi di progettazione e direzione dei lavori, rispettivamente “Schemi idrici Verrecchie – Riosonno- Trasacco- Integrazione dell’acquedotto delle Verrecchie ed interconnessione con gli acquedotti di Riosonno e Trasacco” e “Acquedotto Pantaneccia – Rio- Opere di adduzione e di accumulo per i centri abitati della Valle Roveto”, ad integrazione di precedenti certificati, rilasciati dal medesimo ente in data 8.2.2006 (per importi, rispettivamente di €. 7.265.777,52 e di €. 4.176.570,30), nonché dei certificati prot. 2639 e prot, 2640, rilasciati dal Coordinatore del Settore Lavori Pubblici della Giunta Regionale dell’Abruzzo in data 13.3.1997, attestanti l’espletamento dei predetti lavori da parte dell’ing. Giancarlo Caroli, cui sono stati affidati con delibera della Regione Abruzzo n. 5792 del 13.3.1990, giusto finanziamento disposto con decreti n. 5 e n. 6 del 22.11.1996 del Ministero dei Lavori Pubblici.
Il suddetto certificato prot. n. 318/06 precisa che “i servizi di ingegneria” relativi ad entrambi gli interventi di progettazione sono stati svolti dalla “Sipec s.r.l. Ingegneria”, come risulta dagli elaborati progettuali, su cui è apposta la dicitura “prestazioni dei servizi d’ingegneria – S.I.P.E.C. s.r.l. Ingegneria” nonché dalla corrispondenza sottoscritta dall’allora Direttore Tecnico della “S.I.P.E.C. s.r.l. Ingegneria” ing. Salvatore Caroli.
Tale certificato prot. n. 318/06 va letto congiuntamente con la dichiarazione del 17.2.2006, trasmessa con nota della ricorrente del 27.2.2006, con cui l’ing. Giancarlo Caroli attesta di avere svolto alcune progettazioni, fra cui quelle in questione, avvalendosi dei “servizi d’ingegneria” forniti dalla “Sipec s.r.l. Ingegneria”. 
Secondo la stazione appaltante, la suddetta certificazione “non consente in alcun modo di poter acclarare il possesso in capo alla Sipec s.r.l. Ingegneria dei requisiti richiesti dal bando di gara per le attività di progettazione in classe VIII”, posto che essa “conferma, innanzitutto, che progettista delle opere è stato l’ing. Giancarlo Caroli e, di seguito, attesta che, per gli stessi progetti, le prestazioni dei servizi di ingegneria sono state svolte dalla Sipec s.r.l. Ingegneria, senza però specificare in alcun modo la quota parte di tali servizi direttamente imputabile alla stessa Società di Ingegneria rispetto a quella riferibile al progettista” (nota prot. 3248/GPP del 26.4.2006).
Sostiene, invece, l’esponente che tale certificazione potrebbe consentire “ex se” di computare integralmente il valore dei lavori ivi indicati in capo alla “Sipec s.r.l. Ingegneria”, ai fini della prova dei requisiti di capacità tecnica e che, comunque, la stazione appaltante avrebbe dovuto, quantomeno, procedere, in sede di verifica, all’acquisizione diretta delle certificazioni detenute istituzionalmente dall’Ente d’Ambito 2 “Marsicano”, al fine di poter chiarire ogni eventuale dubbio circa l’entità della quota parte direttamente riferibile alla società di ingegneria in questione.
Conseguentemente, secondo l’esponente, l’atto di conferma della decadenza dell’aggiudicazione di cui alla nota prot. 3137/GPP del 19.4.2006 sarebbe illegittimo poiché emanato in assenza di siffatta acquisizione e, comunque, senza neanche concedere previamente alcun termine all’aggiudicataria provvisoria per poter produrre ulteriore documentazione integrativa.
La difesa della stazione appaltante evidenzia altresì, sotto il profilo della mera scansione cronologica, che il procedimento di verifica, che, in base alla lex specialis di gara, si sarebbe dovuto concludere entro il termine di giorni dieci (10) dalla data di richiesta della documentazione probatoria del 24.1.2006, è stato dilatato, invece, per ben quarantatrè (43) giorni, fino al giorno 8.3.2006, proprio al fine di consentire alla “Sipec s.r.l. Ingegneria” di produrre ogni documentazione utile al fine di comprovare il possesso dei requisiti di capacità tecnica.
Ed infatti, la difesa della stazione appaltante rileva che il certificato in questione prot. 318/06, di data non precisata, reso dalla Regione Abruzzo- Ente d’Ambito n. 2 “Marsicano”, è stato prodotto dopo diciotto giorni dalla comunicazione del provvedimento dispositivo della decadenza dell’aggiudicazione provvisoria ed a distanza di un mese dalla comunicazione dell’avvio del relativo procedimento, nell’ambito del quale sono stati prodotti, entro i termini assegnati, due certificati, rilasciati in data 13.3.1997 dal Coordinatore del Settore Lavori Pubblici della Giunta Regionale dell’Aquila, attestanti che la progettazione dei suddetti lavori è stata espletata dall’ing. Giancarlo Caroli, a seguito di delibera di affidamento della Giunta Regionale Abruzzo n. 5792 del 13.9.1990, nonché altri due certificati dell’Ente d’Ambito n. 2 “Marsicano” della Regione Abruzzo il giorno 8.2.2006, entrambi attestanti che le progettazioni indicate sono state espletate nel periodo compreso fra gennaio al giugno 1996 dall’ing. Giancarlo Caroli.
Ad avviso del Collegio, il certificato in questione prot. 318/06 della Regione Abruzzo – Ente d’Ambito n. 2 “Marsicano” e la stessa dichiarazione del 17.2.2006, con cui l’ing. Giancarlo Caroli attesta di avere svolto, fra l’altro, la progettazione in questione, avvalendosi dei “servizi di ingegneria” forniti dalla “Sipec s.r.l. Ingegneria”, non contraddicono, ma confermano le altre precitate risultanze documentali, secondo cui la progettazione dei lavori in questione risulta essere stata svolta esclusivamente dall’ing. Giancarlo Caroli, il quale, a tal fine, si è avvalso delle strutture tecnico-amministrative della “Sipec s.r.l. Ingegneria”.
Tale interpretazione appare l’unica possibile al fine di condurre armonicamente ad unico significato le apparenti contraddizioni contenute nel complesso della documentazione prodotta e conferma, in definitiva, la tesi dell’amministrazione, secondo cui, ai fini della predisposizione dei lavori di progettazione in questione, la “Sipec s.r.l. Ingegneria” non può che avere assunto un ruolo di supporto connesso alla progettazione, di rilievo non determinante.
Ne consegue che non appare, nel complesso, illegittimo l’operato della stazione appaltante che ha ritenuto di non poter computare i lavori in questione ai fini della prova della capacità tecnica della “S.I.P.E.C. s.r.l. Ingegneria” .
Pertanto, in coerente considerazioni dei principi già indicati in occasione della disamina del primo profilo di gravame e, in particolare, del “principio di avvalimento”, si può concludere che i suddetti lavori sarebbero potuti essere valutati in favore della suddetta “S.I.P.E.C. s.r.l. Ingegneria” soltanto se essa avesse espressamente dichiarato, in sede di prequalificazione, di volersi avvalere delle prestazioni professionali dell’ing. Giancarlo Caroli, allegando, contestualmente, la dichiarazione di disponibilità resa da quest’ultimo al riguardo, ai fini della dimostrazione della serietà dell’offerta e nel rispetto del principio di “par condicio” fra i concorrenti.
Ma di ciò non vi è traccia nella documentazione prodotta in sede di prequalificazione, ove i 25 servizi indicati in tabella risultano tutti espressamente riferiti alla “Sipec s.r.l. Ingegneria”.
Ne consegue l’infondatezza della censura esaminata.
2.3. Con il terzo motivo, la ricorrente deduce che la decisione amministrativa di cui alla nota prot. 3137/GPP del 19.4.2006, di conferma della decadenza dell’aggiudicazione provvisoria già disposta in proprio favore, sarebbe illegittima innanzi tutto per difetto di motivazione, ancorché successivamente integrata con la nota prot. 3248 del 26.4.2006, ma anche perché sarebbe intervenuta determinando un illegittimo arresto procedimentale, senza che la stazione appaltante avesse proceduto alla previa doverosa acquisizione di ulteriori elementi di chiarificazione presso l’Ente d’Ambito 2 “Marsicano” (già indicato in sede di prequalificazione come l’autorità detentrice di tutta la documentazione di riferimento), per poter acclarare l’entità della quota parte dei servizi di ingegneria riferibili direttamente alla “SIPEC s.r.l. Ingegneria” anziché all’ing. Giancarlo Caroli, e senza neanche accordare un ulteriore termine alla ricorrente per acquisire essa stessa ogni documentazione ritenuta utile.
La censura risulta infondata per le ragioni già esposte in sede di disamina del secondo profilo di gravame, vertente in parte su questione analoga e con riferimento ai medesimi lavori, dal momento che va ritenuta dirimente la circostanza secondo cui entrambe le progettazioni risultano essere state affidate con delibera della Giunta Regionale Abruzzo n. 5792 del 13.9.1990 soltanto ed esclusivamente all’ing. Giancarlo Caroli e dal medesimo regolarmente svolte, senza che possa assumere, in senso contrario, rilievo particolarmente significativo la circostanza secondo cui detto professionista si sia avvalso delle strutture tecnico-amministrative della suddetta società.
Né vale, al riguardo, il riferimento alla sentenza di questa sezione n. 946/2006, con cui è stata rigettato una censura proposta in relazione ad una fattispecie diversamente caratterizzata, in cui parte ricorrente ha lamentato l’acquisizione, da parte della stazione appaltante ed a favore della controinteressata aggiudicataria, di certificati inerenti lavori non dichiarati in sede di prequalificazione, ma già in possesso della stazione appaltante, in quanto acquisiti in occasione di altra gara contemporaneamente svolta.
Sotto altro aspetto, non va sottaciuto che l’art. 28 della Direttiva 14.6.1993 n. 37/CEE, disponendo che "l’amministrazione aggiudicatrice può invitare l’imprenditore a completare i certificati e i documenti presentati o a chiarirli ….. entro i limiti degli articoli da 24 a 27", circoscrive la possibilità di richiedere il completamento dei certificati, documenti e dichiarazioni presentate a quelli che, secondo l’intitolazione del capitolo II della direttiva che li include, ineriscono ai criteri di selezione qualitativa di partecipazione alle gare. Infatti, l’art. 25 regola la prova dell’iscrizione nei registri professionali, l’art. 26 la prova della capacità finanziaria ed economica, l’art. 27 definisce i parametri per la dimostrazione della capacità tecnica dell’imprenditore e, infine, l’art. 24 prevede una serie di fattispecie, riferibili ai requisiti soggettivi di partecipazione.
Orbene, poiché l’art. 28 della Direttiva 93/37/CEE rinvia letteralmente alle prescrizioni contenute nelle precedenti disposizioni che stabiliscono, nel loro insieme, il complesso dei criteri di selezione qualitativa rilevanti nelle procedure di gara, devesi ritenere che, in realtà, la disposizione comunitaria in questione introduce un principio generale in materia di completamento e chiarificazione, egualmente riferito al complesso di tutti i criteri ed i parametri stabiliti in ciascuna procedura di gara, pur se previsti dalla disciplina interna, sostanzialmente assimilabili a quelli definiti dalla disciplina comunitaria.
Invero, la norma di cui all’art 28 della Direttiva 93/37/CEE, cui non corrisponde alcuna disposizione specifica interna né nella legge n. 109/94 né nel D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 di attuazione, risulta ispirata alla “ratio” di incentivare la leale cooperazione tra la stazione appaltante ed i concorrenti, evitandone l’esclusione dalla procedura (la quale confliggerebbe con il principio di massima partecipazione, corollario della regola di concorrenza) ogni volta che nell’Amministrazione, in base alla documentazione già acquisita, possano insorgere dubbi, in ordine al possesso ovvero in ordine al contenuto dei requisiti di partecipazione per il concorrente e, cioè, in ordine ad elementi preesistenti alla gara, suscettibili di poter essere definitivamente superati, in un senso o nell’altro, con un semplice e celere intervento integrativo.
In tale prospettiva, va escluso che, in base alla disciplina comunitaria, una simile attività complementare possa essere lasciata alla discrezionalità (che potrebbe configurarsi in modo talmente ampio da poter facilmente sconfinare nell’arbitrarietà) dell’Amministrazione, poiché ciò contrasterebbe con i principi testé affermati.
In conclusione, dunque, ritiene il Collegio, che, anche alla luce del precitato art. 28 della Direttiva 93/37/CEE (peraltro, nella specie, non invocato né menzionato da alcuna delle parti in giudizio), il comportamento della stazione appaltante non appare elusivo dell’obbligo di leale collaborazione sussistente in capo all’Amministrazione entro i limiti indicati, i quali, infatti, non consentono che si possa addossare all’Amministrazione il gravoso onere di una defatigante ed approfondita istruttoria e di un completo contraddittorio su ogni singolo documento presentato dall’impresa interessata, quando è a questa, invece, in base al principio di “autoresponsabilità”del privato, che incombe il dovere di giustificare documentalmente quanto dichiarato.
Invero, quello di “autoresponsabilità”del privato costituisce il principio cardine cui èinformata la disciplina dell’autocertificazione e delle dichiarazioni rese a pubbliche autorità, da cui discende, quale corollario, l’onere del dichiarante (sanzionato in caso di mancata prova) di dimostrare, su richiesta dell’Amministrazione destinataria della dichiarazione, la veridicità di quanto dichiarato: onere che, quindi, ricade sul dichiarante e non certo sul destinatario della dichiarazione.
Pertanto, nella specie, in base ai precitati principi, non appare condivisibile la tesi di parte ricorrente che sembra voler adombrare la sussistenza di un onere della stazione appaltante di sollecitare chiarimenti ed integrazioni documentali che, invece, avrebbero dovuto diligentemente essere prodotti dall’impresa partecipante alla gara, in quanto personalmente e direttamente responsabile di quanto “autodichiarato” .
Sotto altro profilo, non può essere sottaciuto che un siffatto onere potrebbe comportare un elevato costo di efficienza, in termini di aggravio del procedimento e di rallentamento dell’attività amministrativa, se inteso in senso molto ampio e dilatato, fino al punto da imporre all’Amministrazione l’obbligo di aprire, in fase di verifica, un sub-procedimento per ciascuna singola documentazione prodotta dal privato, nell’ambito del quale formulare puntuali richieste di integrazioni documentali, che lo stesso dichiarante avrebbe dovuto produrre.
In definitiva, anche questo motivo di censura si appalesa infondato.
2.4. Con il quarto motivo, la ricorrente si duole che non sono stati rivalutati gli importi indicati delle prestazioni relative ai servizi di ingegneria di categoria VIII, come previsto dal bando, giacché, in tal caso, la somma degli importi rivalutati dei soli certificati rilasciati, rispettivamente, dalla ditta “Di Vincenzo Dino s.p.a.” il 17.2.2006 (questo pacificamente ammesso alla valutazione) nonché da “Ente d’Ambito 2 Marsicano” (questo oggetto di controversia) avrebbero potuto integrare il requisito minimo richiesto dal bando.
La censura assume scarso pregio, nel contesto globale del ricorso, a seguito del rigetto del secondo e del terzo profilo di gravame, in cui è stata negativamente risolta la questione in ordine alla valutabilità dei lavori di progettazione espletati dall’ing. Giancarlo Caroli per “Ente d’Ambito 2 Marsicano”, ai fini della dimostrazione della capacità tecnica della “Sipec s.r.l. Ingegneria”.
Invero, nella specie, anche rivalutando l’importo dei lavori ritenuti utili ai fini della dimostrazione della capacità tecnica della “Sipec s.r.l. Ingegneria”, non si potrebbe raggiungere l’importo di almeno €. 27.204.484, richiesto per i servizi di ingegneria svolti nel decennio anteriore alla data di pubblicazione del bando.
Sotto altro aspetto, non va sottaciuto che sarebbe stato onere della parte ricorrente indicare gli importi rivalutati, che poi sarebbero dovuti essere sottoposti a verifica da parte della stazione appaltante.
2.5. Con il quinto motivo, la ricorrente si duole che, in fase di verifica, non sono stati valutati, al fine di comprovare la capacità tecnica della “Sipec s.r.l. Ingegneria”, alcuni certificati attestanti lavori di progettazioni già espletati dagli ingegneri Salvatore Caroli, Giancarlo Caroli e Christian Caroli, censurando, in modo particolare, i criteri di valutazione assunti dalla stazione appaltante, a suo avviso eccessivamente formalisti e, in definitiva, confliggenti con il principio del “favor partecipationis”.
Come argomentato particolarmente in sede di disamina dei primi due profili di gravame, i criteri assunti dall’amministrazione, nel complesso, non si appalesano inficiati dai vizi di illegittimità denunciati, poiché, nella specie, in base al quadro legislativo di riferimento, le caratteristiche della società di ingegneria in questione come società di capitali e la posizione di soci rivestita, all’interno della stessa, dagli ingegneri precitati non consentono la riferibilità, in via diretta ed automatica alla “Sipec s.r.l. Ingegneria”, delle attività di progettazione dai medesimi svolte singolarmente come liberi professionisti, mentre l’anno di operatività della società (1994) non consente l’applicazione, al caso di specie, dell’art. 6, comma VIII, della legge 18.11.1998 n. 415, che ha modificato l’art. 17 della legge 11 febbraio 1994 n. 109.
Né, in sede di prequalificazione, la “Sipec s.r.l. Ingegneria” ha indicato i suddetti professionisti per l’effettuazione dei lavori di progettazione in questione, allegandone la relativa dichiarazione di disponibilità, in forza del più volte menzionato “principio dell’avvalimento”.
Pertanto, la censura esaminata va respinta.
2.6. Con il sesto motivo, la ricorrente deduce l’omessa valutazione della certificazione, rilasciata in data 16.2.2006 dalla “Cons Coop.”, attestante che, nell’anno 2002, la “Sipec s.r.l. Ingegneria” ha espletato i lavori di “Progettazione preliminare delle opere di “Concessione di costruzione e gestione sistema irriguo piana del Fucino”, per un importo complessivo di €. 52.066.405,17 per la classe VIII .
Risulta, però, pacificamente che i lavori di progettazione indicati in detto attestato non sono stati dichiarati dalla “Sipec s.r.l. Ingegneria” in fase di prequalificazione, ma sono stati, per la prima volta, dichiarati e, contestualmente, comprovati, con nota prot. DC/ug 527/05 del 16.2.2006, inviata a riscontro della nota di richiesta di chiarimenti dell’A.Q.P. prot. 1292 del 15.2.2006, nell’ambito del subprocedimento di verifica, avviato in seguito all’aggiudicazione provvisoria.
Invero, la fase di prequalificazione e quella di gara in senso stretto non sono autonome ai fini dell’efficacia costitutiva dell’assetto sostanziale cui complessivamente mirano, poiché la prima costituisce un sub-procedimento i cui effetti confluiscono nella seconda.
Come già affermato in sede di esame del terzo motivo di ricorso, la facoltà della stazione appaltante di invitare le imprese concorrenti a completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, dei documenti e delle dichiarazioni da esse prodotti, non può essere intesa alla stregua di un’indebita sostituzione della stazione appaltante alla diligenza esigibile da ciascun concorrente, ma come una facoltà che incontra il duplice limite che l’integrazione riguardi atti già esibiti, quando il loro contenuto sia perplesso, non immediatamente riconoscibile o affetto da errore rilevante e riconoscibile (ex plurimis: T.A.R. Lazio, III, 23.7.2004, n. 7288) .
In sintesi, la facoltà, riconosciuta in capo ai soggetti appaltanti, di invitare i concorrenti a completare e/o a chiarire certificati, documenti e dichiarazioni presentati, fa evidente riferimento a certificati già prodotti, ancorché equivoci, incompleti, etc.., ma non certo a documenti che non esistono in quanto non prodotti, come è avvenuto nella specie.
Ciò, a prescindere da orientamenti più rigorosi, in base ai quali l’operatività del principio di regolarizzazione della documentazione prodotta nella gara non può essere estesa a fasi concorsuali diverse rispetto a quella per cui è espressamente prescritta e va negata con riferimento alla fase di verifica dei requisiti di capacità tecnica ed economico-finanziaria dell’impresa esclusa, ai sensi dell’art. 10, comma 1 quater, della legge 11 febbraio 1994 n. 109, non soltanto per ragioni di interpretazione letterale e logico-sistematica della disposizione che non consentono l’estensione di detto onere in via analogica, in assenza di eadem ratio, alla fase di verifica ( attesa la diversa finalità perseguita in tale fase, posta a garanzia della serietà e consapevolezza delle dichiarazioni presentate dai concorrenti), ma, soprattutto, per la necessità di rispettare, sul piano sostanziale, i generali principi di ragionevolezza e proporzionalità dell’azione amministrativa (T.A.R. Sicilia Palermo, sez. II, 07 ottobre 2002 n. 2960).
Ne consegue l’infondatezza della doglianza.
3.1. Con il primo dei motivi aggiunti notificati il 16.5.2006 e depositati il 19.5.2006, la ricorrente ripropone, in sostanza, alcuni elementi di doglianza già svolti nell’ambito del secondo motivo del ricorso principale, in quanto deduce, prevalentemente, la mancata considerazione, da parte della stazione appaltante, del certificato prot. n. 318/06, privo di data, rilasciato dalla Regione Abruzzo- Ente d’Ambito 2 “Marsicano” e trasmesso dalla parte ricorrente in allegato alla lettera del 21.4.2006, con cui il legale della ricorrente, nel contestare il provvedimento di decadenza provvisoria del 20.3.1006, ha chiesto il riesame della fattispecie.
Sul punto, vanno richiamate le argomentazioni già svolte in quella sede, essendo evidente che le dichiarazioni contenute in detto certificato, attinenti ai “servizi d’ingegneria” e non alla progettazione vera e propria, non possono essere ritenute utili al fine di superare il rilievo sia del certificato, rilasciato in data 13.3.1997 dal Coordinatore del Settore Lavori Pubblici della Giunta Regionale dell’Aquila, attestante che la progettazione dei suddetti lavori è stata espletata dall’ing. Giancarlo Caroli, previo incarico di affidamento con delibera della Giunta Regionale Abruzzo n. 5792 del 13.9.1990, sia dei due certificati, rilasciati dal medesimo Ente d’Ambito n. 2 “Marsicano” della Regione Abruzzo, in data 8.2.2006, entrambi attestanti che le progettazioni indicate sono state espletate dall’ing. Giancarlo Caroli dal gennaio al giugno 1996.
Pertanto, la censura non merita adesione.
3.2. Con il secondo dei motivi aggiunti, parte ricorrente si duole che la stazione appaltante non avrebbe tenuto in alcuna considerazione il documento n. 215 del 25 febbraio 2006, nella parte inerente “Progettazione e direzione dei lavori QCS Italia –ABR 01 – Opere di captazione e difesa igienica delle acque scaturite dal traforo autostradale del Gran Sasso lato Teramo e reperimento d fonti di emergenza ed integrative” , rilasciato dalla ditta “Ruzzo Reti s.p.a.” alla “Sipec s.r.l. Ingegneria”, ove si afferma che le prestazioni in oggetto, relative alla progettazione dei lavori in classe VIII per l’importo di €. 9.048.194,64 sono state rese dalla “Sipec s.r.l. Ingegneria” .
Rileva, in particolare, che, a seguito della produzione di detta documentazione mediante raccomandata a mano prot. 527 del 27 febbraio 2006 (a riscontro della nota della stazione appaltante prot. 1556 del 23 febbraio 2006), la stazione appaltante, inopinatamente, ha chiesto l’esibizione di copia conforme degli atti afferenti l’affidamento dei servizi in questione ( nota prot. 1643 del 27 febbraio 2006).
E’ evidente, tuttavia, che la suddetta richiesta di ulteriori chiarimenti discende dal fatto che il documento n. 215 del 25 febbraio 2006 fa riferimento soltanto a “servizi di ingegneria” resi dalla “Sipec s.r.l. Ingegneria” e non alla progettazione vera e propria, per cui non consente di superare il dato chiaramente contenuto in altra documentazione già versata in atti dalla stessa parte ricorrente, secondo cui i medesimi lavori di progettazione sono stati svolti soltanto dall’ing. Giancarlo Caroli.
Per tutte le ragioni già illustrate, particolarmente in sede di disamina del secondo motivo del ricorso principale, la censura non merita adesione.
3.3. Con il terzo dei motivi aggiunti, la ricorrente lamenta la mancata attivazione, da parte della stazione appaltante, per l’acquisizione diretta dei certificati presso l’Ente d’Ambito 2 “Marsicano”, per quanto concerne i lavori di progettazione degli “Schemi idrici Varrecchie” e dell’acquedotto “Pantaneccia-Rio”, considerato che il suddetto servizio risulta regolarmente indicato, in sede di prequalificazione, al n. 8 della tabella allegata alla dichiarazione inerente i servizi resi per la dimostrazione della capacità tecnica, ove risulta altresì espressamente indicata l’autorità amministrativa, istituzionalmente detentrice dei relativi documenti.
Va, in proposito, tenuto conto che, dalla documentazione già versata in relazione agli stessi lavori, risulta che la progettazione è stata espletata dall’ing. Giancarlo Caroli, il quale ha dichiarato di essersi avvalso delle strutture tecnico-organizzative della “SIPEC s.r.l. Ingegneria”: in tale ottica non può non essere letta detta nuova certificazione, che si riferisce, genericamente, a “servizi di ingegneria” e non alla “progettazione”.
Sotto altro aspetto, in tema di limiti al potere di verifica da parte dell’amministrazione, possono essere richiamate tutte le argomentazioni già esposte, con particolare riferimento al terzo ed al quinto motivo del ricorso principale, atteso che, nel caso di specie, non emerge in modo evidente l’utilità di un ulteriore chiarimento riguardo ai lavori indicati.
La censura va, quindi, rigettata.
4.1. Con il primo dei (secondi) motivi aggiunti notificati il 11.7.2006 e depositati il 20 luglio 2006, la ricorrente deduce che la stazione appaltante avrebbe potuto procedere alla conferma dell’aggiudicazione provvisoria in favore della costituenda a.t.i. di cui è capogruppo, appena verificato, mediante l’esame del certificato n. 215 del 25 febbraio 2006, inerente, fra l’altro, “Progettazione e direzione dei lavori QCS Italia –ABR 01 – Opere di captazione e difesa igienica delle acque scaturite dal traforo autostradale del Gran Sasso lato Teramo e reperimento di fonti di emergenza ed integrative”, rilasciato dalla ditta “Ruzzo Reti s.p.a.”, che le prestazioni ivi documentate, relative alla progettazione dei lavori in classe VIII per l’importo di €. 9.048.194, 64, possono essere riferite alla “Sipec s.r.l. Ingegneria” .
In particolare, deduce difetto di istruttoria e contraddittorietà, lamentando che la stazione appaltante non ha assegnato alcun rilievo al suddetto certificato n. 215 del 25 febbraio 2006, pur avendo, viceversa, positivamente riscontrato la certificazione inerente i servizi di ingegneria relativi ai “Potenziamento acquedotto del Ruzzo del Gran Sasso lato Teramo” per l’importo di €. 7.524.598, 40 per la classe VIII, dando particolare rilievo al mero dato formale, secondo cui, nel primo caso, le fatture risultano intestate direttamente all’ing. Giancarlo Caroli, mentre , nel secondo caso, le fatture risultano regolarmente intestate alla “Sipec s.r.l. Ingegneria”.
La censura è infondata per ragioni già ampiamente esposte, considerato che i lavori di progettazione, di cui si lamenta l’omessa valutazione, non risultano essere stati affidati alla “Sipec s.r.l. Ingegneria” e che la ricorrente non risulta aver trasmesso i contratti di affidamento, in ottemperanza alla nota della stazione appaltante del 27.2.2006 .
Pertanto, anche questa doglianza non merita adesione.
4.2. Con il secondo mezzo, la ricorrente deduce che la stazione appaltante avrebbe dovuto procedere all’acquisizione diretta, presso l’Ente d’Ambito 2 “Marsicano”, di certificazione inerente i lavori di progettazione degli acquedotti Verrecchie e Valle Roveto per un importo complessivo di €. 11.442.347,82, a riscontro della nota della “SIPEC s.r.l. Ingegneria del 27.2.2006, oppure avrebbe dovuto, quantomeno, concedere un ulteriore termine per la presentazione del suddetto attestato, tenendo conto del rilievo determinante da esso assunto, ai fini del raggiungimento dell’importo minimo richiesto dal bando, per comprovare i requisiti di capacità tecnica.
Inoltre, lamenta che, avendo, comunque, la stessa ricorrente prodotto il certificato prot. 318/06 dell’Ente d’Ambito n. 2 “Marsicano”, attestante la riferibilità dei lavori di VIII categoria alla “Sipec s.r.l. Ingegneria”, la stazione appaltante non avrebbe potuto, in ogni caso, legittimamente disporre la conferma della decadenza dell’aggiudicazione in sede di riesame.
La censura non è conducente per le ragioni già ampiamente esposte, in particolare, con riferimento al primo, al secondo ed al terzo dei motivi del ricorso principale, ove si è affermato che il certificato prot. 318/06 dell’Ente d’Ambito n. 2 “Marsicano”, riferito ai “servizi d’ingegneria” e non alla progettazione vera e propria, va, in ogni caso, letto congiuntamente ad altra documentazione “storica” inerente gli stessi lavori nonché alla dichiarazione, resa dall’ing. Giancarlo Caroli: dalla lettura complessiva emerge, in definitiva, che la progettazione dei suddetti lavori è stata espletata dall’ing. Giancarlo Caroli dal gennaio al giugno 1996 e che detto  progettista si è avvalso delle strutture tecnico-organizzative della “SIPEC s.r.l. Ingegneria.
Pertanto, i lavori di progettazione in questione non possono essere valutati in favore della suddetta società di ingegneria che, in relazione ad essi, non può che avere svolto un ruolo scarsamente rilevante.
4.3. Con il terzo dei motivi aggiunti, la ricorrente deduce che la nota 3137/GPP del 19.4.2006, con la quale è stata confermata la decadenza dall’aggiudicazione provvisoria in favore dell’a.t.i. ricorrente, sarebbe illegittima per carenza di motivazione, non sanabile mediante la successiva nota integrativa prot. n. 3248 del 26 marzo 2006, con cui la stazione appaltante ha precisato “ex post” che la certificazione prot. 318/06 dell’Ente d’Ambito 2 “Marsicano” non consente di acclarare il possesso, in capo alla “Sipec s.r.l. Ingegneria”, dei requisiti di capacità tecnica richiesti dal bando.
La censura di natura formale non coglie nel segno.
Invero, l’atto di conferma della decadenza, pur nella sua sinteticità, richiama implicitamente le motivazioni di cui alla prima comminatoria della decadenza, contenuta nella Disposizione n. 99 /RS del 20.3.2006, significando che non sussistono elementi sufficienti per indurre alla modifica delle determinazioni amministrative già assunte a conclusione del subprocedimento di verifica dei requisiti.
Invece, la nota prot. n. 3248 del 26.4.2006 non risulta collegata al censurato provvedimento confermativo al punto da poter essere suscettibile di essere considerata un’integrazione postuma della motivazione, consistendo, al contrario, in una mera risposta all’istanza, inviata dalla ricorrente con nota del 20.4.2006, intesa a conoscere meglio il grado di istruttoria e le motivazioni inerenti la conferma di decadenza.
La questione risulta, comunque, già esaminata e respinta nell’ambito del terzo motivo del ricorso principale.
4.4. Con il quarto dei motivi aggiunti, la ricorrente si duole dell’omessa rivalutazione degli importi dei lavori di progettazione, come previsto dal bando.
La censura assume scarso rilievo nell’economia del presente giudizio, dal momento che gli importi dei lavori riconosciuti validamente ascrivibili alla “Sipec s.r.l. Ingegneria”, anche se rivalutati non raggiungono, comunque, l’importo minimo richiesto dal bando, come meglio precisato nel corso della disamina di identica censura svolta con il quarto motivo del ricorso principale.
4.5. Con il quinto mezzo, la ricorrente deduce che, erroneamente, il Responsabile del Procedimento, in sede di verifica, avrebbe omesso di valutare i certificati attestanti prestazioni progettuali eseguite singolarmente dagli ingegneri Salvatore Caroli, Giancarlo Caroli e Christian Caroli, che sono i soci attuali della “Sipec s.r.l. Ingegneria”.
Come precisato, particolarmente in occasione della disamina del primo motivo del ricorso principale, i lavori di progettazione svolti dai tre soci precitati nella veste individuale di liberi professionisti sarebbero potuti essere valutati in favore della “S.I.P.E.C. s.r.l. Ingegneria” soltanto se essa, in coerente applicazione del “principio dell’avvalimento” di derivazione comunitaria, nonché ai fini della dimostrazione della serietà dell’offerta e nel rispetto del principio di “par condicio” fra i concorrenti, avesse espressamente indicato, in sede di prequalificazione, di volersi avvalere delle prestazioni professionali dei suddetti professionisti, allegando altresì la dichiarazione di disponibilità di ciascuno di essi.
Ma di ciò non vi è traccia nella documentazione prodotta in sede di prequalificazione, ove i 25 servizi indicati in tabella risultano tutti espressamente riferiti alla “Sipec s.r.l. Ingegneria”.
La censura è, quindi, infondata.
4.6. Con il sesto motivo, la ricorrente si duole della mancata valutazione, da parte della stazione appaltante, della certificazione della “Cons Coop.” del 16.2.2006, attestante che i lavori di “ Progettazione preliminare delle opere di “Concessione di costruzione e gestione sistema irriguo piana del Fucino”, in classe VIII, per un importo di €. 52.066.405,1, sono stati redatti, nell’anno 2002, per conto dell’a.t.i. di cui la scrivente era capogruppo, da parte della “Sipec s.r.l. Ingegneria”.
La questione è già stata ampiamente esaminata con il sesto motivo del ricorso principale, ove si è concluso per la legittimità del comportamento tenuto dall’amministrazione, non avendo la ricorrente indicato, in sede di prequalificazione, i lavori in questione, di cui ha dato menzione e contezza soltanto nell’ambito del subprocedimento finale di verifica dei requisiti, in fase successiva all’aggiudicazione provvisoria, con la nota del 16.2.2006, inviata a riscontro della nota della stazione appaltante del 15.2.2006.
Ed invero, la facoltà, riconosciuta in capo ai soggetti appaltanti, di invitare i concorrenti a completare e/o a chiarire certificati, documenti e dichiarazioni presentati, fa evidente riferimento a certificati già prodotti, ancorché equivoci, incompleti, o, comunque, tali da indurre perplessità nel soggetto appaltante, ma non certo a documenti che non esistono in quanto non prodotti, come è avvenuto nella specie.
La censura è, quindi, infondata.
4.7. Con il settimo profilo di gravame, la ricorrente ripropone la doglianza secondo cui, illegittimamente, la stazione appaltante avrebbe omesso di considerare il certificato n. 318/2006 dell’Ente d’Ambito 2 “Marsicano”, senza neanche svolgere ulteriori accertamenti circa le quote di progettazione riferibili direttamente alla “Sipec s.r.l. Ingegneria”, e, quindi, positivamente riscontrabili, con ciò determinando un illegittimo arresto procedimentale in danno della ricorrente.
La censura ripropone questioni già esaminate e rigettate, particolarmente con il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale, alle cui argomentazioni si rinvia.
4.8. Con l’ottavo motivo, la ricorrente si duole che la stazione appaltante, illegittimamente avrebbe omesso di valutare il certificato n. 215 del 25 febbraio 2006, inerente, fra l’altro, “Progettazione e direzione dei lavori QCS Italia –ABR 01 – Opere di captazione e difesa igienica delle acque scaturite dal traforo autostradale del Gran Sasso lato Teramo e reperimento di fonti di emergenza ed integrative”, rilasciato dalla ditta “Ruzzo Reti s.p.a.”, attestante che le prestazioni ivi documentate, relative alla progettazione dei lavori in classe VIII per l’importo di €. 9.048.194, 64, possono essere riferibili alla “Sipec s.r.l. Ingegneria”, mentre contraddittoriamente avrebbe positivamente riscontrato la certificazione inerente i servizi di ingegneria relativi ai lavori di “Potenziamento acquedotto del Ruzzo del Gran Sasso lato Teramo” per l’importo di €. 7.524.598, 40 per la classe VIII, sulla base di un criterio meramente formale, in quanto mentre, nel primo caso, le fatture risultano intestate direttamente alll’ing. Giancarlo Caroli, nel secondo caso, le fatture risultano intestate alla “Sipec s.r.l. Ingegneria”.
La questione è stata già esaminata e rigettata con il primo di questi (secondi) motivi aggiunti notificati il 11.7.2006 e depositati il 20.7.2006, le cui argomentazioni possono essere qui integralmente richiamate.
4.9. Con il nono mezzo, la ricorrente, invocando principi stabiliti nella sentenza di questa Sezione n. 946/2006, ripropone ancora una volta la tesi secondo cui la stazione appaltante avrebbe dovuto provvedere direttamente all’acquisizione dei certificati presso l’Ente d’Ambito 2 “Marsicano”, poiché, in sede di prequalificazione, erano già stati indicati sia i relativi lavori che l’autorità amministrativa cui fare riferimento.
La questione è già stata rigettata con il secondo motivo del ricorso principale e con l’ultimo del primo atto dei motivi aggiunti depositati il 19 maggio 2006.
5.1. Con il primo dei motivi aggiunti notificati il 26.9.2006 e depositati il 9.10.2006, la ricorrente deduce disparità di trattamento, rilevando, in particolare, che la verifica dei requisiti della seconda classificata a.t.i.”+++ Italia s.r.l. – +++ s.p.a.” è stata svolta mediante acquisizione diretta della documentazione presso la medesima “Acquedotto Pugliese s.p.a.”, come attestato dalla relazione finale dell’AQP prot. n. 223/RS del 21 giugno 2006.
La censura, analoga a quella sollevata con l’ultimo dei motivi aggiunti notificati il 16.5.2006 e depositati il 19.5.2006, va rigettata per ragioni evidenziate anche in occasione dell’esame del terzo e del sesto dei motivi del ricorso principale.
5.2. Con l’ultimo motivo, la ricorrente deduce che l’offerta dell’a.t.i. “+++ Italia s.r.l. – +++ s.p.a.” sarebbe incongrua in quanto la suddetta a.t.i. controinteressata ha dichiarato di volersi avvalere del contributo della società “Siemens – Divisione Industriale Solutions & Services” per la progettazione specialistica dello sviluppo del software di integrazione del sistema attuale di telecontrollo e delle postazioni in campo, come se detta Siemens stesse “dimettendo” “la propria operatività al Sud”.
La censura va rigettata in quanto fondata su una mera considerazione di contenuto generico e superficiale, priva di alcun riscontro probatorio e fattuale.
In conclusione, il ricorso principale e tutti i motivi aggiunti si appalesano infondati.  
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Bari, Sezione Prima,  definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, rigetta il ricorso principale e tutti i motivi aggiunti.
Condanna in solido la “+++ Impianti s.r.l.” e la “Sipec s.r.l. Ingegneria “ al pagamento delle spese e degli onorari del presente giudizio, che liquida, complessivamente e forfettariamente, nella somma di €. 6000 (euro seimila), in favore, rispettivamente, dell’Acquedotto Pugliese s.p.a. quanto a €. 3000 (euro tremila) nonché della “+++ s.r.l.” e “+++ s.p.a.”, quanto a €. 3000 (euro tremila).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 21 marzo 2007, con l’intervento dei Signori:
Corrado Allegretta – Presidente
Vito Mangialardi   – Componente
Concetta Anastasi   – Componente, Est.
L’ESTENSORE                                         IL PRESIDENTE
 

sentenza

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