Con la sentenza in epigrafe indicata, viene confermato l’orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato secondo cui sussiste l’interesse a ricorrere in campo a una impresa che, sebbene esclusa, contesti l’ammissione alla gara di tutti gli altri concorrenti (ovvero deduca un vizio idoneo a travolgere in radice la procedura) con la conseguenza che, l’eventuale accoglimento ricorso, soddisferebbe, comunque, il suo interesse strumentale alla ripetizione della gara (si veda, in senso conforme, Cons. di St., Sez. V, 9/10/2007, n. 6874 e cfr altresì, tra le tante, Sez. V, 25 luglio 2006 n. 4657, 29 marzo 2006 n. 1589 e 10 novembre 2005 n. 6285, nonché Sez. IV, 15 febbraio 2002 n. 952 ).
Tale pronuncia riveste particolare importanza in quanto i Giudici di Palazzo Spada, pur non disconoscendo il proprio precedente orientamento (secondo cui il soggetto legittimamente escluso da una gara è privo di interesse a dolersi della mancata esclusione di altri concorrenti e dell’aggiudicazione in favore di terzi, dall’annullamento dei quali non trarrebbe alcun vantaggio concreto) hanno precisato come tale principio non vada inteso in senso assoluto ma vada adeguato alle specifiche evenienze del caso concreto.
Viene esaltata, pertanto, una moderna visione del giudizio amministrativo quale strumento volto ad assicurare una tutela effettiva agli interessi lesi dall’illegittimo operato della P.A..
avv. Albino Domanico
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