Supera tutte le prove del maxi-concorso per il reclutamento dei docenti della scuola, ma è escluso dalla graduatoria perché ha una laurea troppo recente: riammesso dal Tar

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Il bando del maxi concorso del personale docente del 2012 è stato nuovamente riscritto dal Tar che, dopo aver bocciato il punteggio per superare la preselezione (30 anziché 35/50, ossia la sufficienza), ha censurato i requisiti per la partecipazione: non doveva essere limitata ai titolari di lauree conseguite solo negli anni accademici 2001/2002 e 2002/2003 (a seconda se i corsi erano quadriennali o quinquennali), ma esteso a tutti i laureati entro la data di scadenza del bando.

Il Tar Lazio sez. III bis n.884, depositata il 24 gennaio 2014, sancisce questo principio e stigmatizza che l’esclusione sia avvenuta solo dopo la conclusione delle prove d’esame, superate dal ricorrente.

Il caso. Il ricorrente era un aspirante docente per la classe di concorso <<A033 (Tecnologia — Educazione Tecnica nella Scuola Media)>> aveva conseguito la laurea in epoca posteriore alle date indicate nel bando. Era requisito essenziale aver conseguito la laurea entro quegli anni accademici, pena l’esclusione dal concorso ( per conoscere tali requisiti si rinvia al testo). Come tutti i concorrenti era stato ammesso sotto riserva dopo aver superato la prova preselettiva. Per completezza d’informazione si ricordi che in seguito alla vittoria dei relativi ricorsi erano stati ammessi anche altri candidati sub iudice : quelli che avevano conseguito la sufficienza a questa prova anzichè il punteggio superiore imposto dal bando (35/50 equivalente a 7/10). Superate tutte le prove, alla pubblicazione delle graduatorie definitive di merito, per la sua classe di concorso, nell’agosto 2013, non vide il suo nome, malgrado si fosse collocato in posizione utile. Impugnò questo atto, il bando e tutti i provvedimenti connessi, contestando che l’esclusione fosse discriminatoria, perché fondata solo sulla data in cui aveva conseguito la laurea, più recente di quella prevista dal bando. Il Tar, ritenendo ammissibile il ricorso (Tar Lazio sez. II bis 11708/13) lo ha accolto.

Bocciato il bando: è una (brutta) fotocopia di quello del 1998. Infatti l’elenco dei titoli riproduce pedissequamente l’art. 2 DM 460/98 che ha regolato l’ultimo concorso di reclutamento del personale docente della scuola di ogni ordine e grado. Peccato che lo stesso prevedesse una cadenza triennale (art. 400, comma I Dlgs 297/94) per lo svolgimento di questi concorsi, ma questo termine non è mai stato rispettato, visto che è passato oltre un decennio prima che venisse indetto questo contestato. Ciò <<finisce con l’eludere la ratio giustificatrice originaria delle disposizioni transitorie e cagiona una irragionevole disparità di trattamento tra i diversi candidati alla procedura selettiva>>. È implicita l’ulteriore lesione dei diritti del candidato: la verifica dei titoli è avvenuta solo alla conclusione del concorso, anziché prima dell’ammissione alla preselezione, come dovrebbe essere di norma. Ha, perciò, perso tempo e denaro inutilmente, dal momento che l’esclusione poteva avvenire sin dall’inizio. Il Tar, accogliendo il ricorso, ha sanato questo pregiudizio.

Tutti i laureati possono partecipare al concorso. È palese che la disposizione contestata e tale preclusione sono anacronistiche, poiché fondate su questo provvedimento datato e che teneva conto di fattori non più validi. È quindi illecita l’esclusione del ricorrente, sì che il bando e gli atti che l’hanno recepita devono essere annullati : era sufficiente che la laurea fosse stata conseguita <<entro la data per presentare la domanda di partecipazione alla prova preselettiva>>. Per completezza ciò vale anche per le lauree conseguite all’estero, purchè siano riconosciute dal nostro ordinamento.

Dott.ssa Milizia Giulia

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