Sulla ragionevolezza della disposizione che obbliga il lavoratore a vaccinarsi

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Il Tribunale Amministrativo Regionale Friuli-Venezia Giulia, sentenza n. 261 del 10/9/2021, si pronuncia sulla ragionevolezza della disposizione che obbliga il sanitario a vaccinarsi.

I fatti ad oggetto del giudizio

La ricorrente contesta la ragionevolezza della disposizione, nella parte in cui fa conseguire alla mancata sottoposizione al vaccino la sospensione dall’esercizio della professione e quindi la radicale impossibilità di ottenere un reddito.

La normativa di riferimento

L’articolo 4 del D.L. n.44 del 1° aprile 2021, convertito nella L. n. 76/2021 prevede “disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-Cov-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario”.

In particolare, dispone che al fine di tutelare la salute pubblica e al fine di mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività in strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da Covid-19.

Tale vaccinazione è requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati.

Nel caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale, l’Asl datrice di lavoro, mediante atto di accertamento, sospende il sanitario dal diritto di svolgere prestazioni che implicano contatti interpersonali o comunque comportano il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2, quindi provvede a comunicare tale decisione all’interessato. Tale sospensione è comunicata all’interessato dall’Ordine professionale di appartenenza.

Ove possibile, il sanitario viene adibito a mansioni diverse, altrimenti, qualora ciò non risulti praticabile, viene sospeso senza retribuzione, fino al momento in cui non assolve all’obbligo vaccinale, fino al completamento della campagna di immunizzazione e, in ogni caso, non oltre la fine dell’anno 2021.

Si legga anche:

La sentenza

La disposizione censurata nello specifico (art. 4, comma 8) è riferita al solo personale sanitario dipendente, e non è quindi applicabile alla ricorrente, la quale è libera professionista. Ciononostante, la sentenza Tribunale Amministrativo Regionale Friuli-Venezia Giulia, sentenza n. 261 del 10/9/2021 blinda la disposizione, sostenendo che non sussiste alcun difetto di ragionevolezza.

In particolare, la sentenza sancisce che l’individuazione dei soggetti cui l’obbligo è riferito: “gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario”  è del tutto ragionevole poiché tali soggetti entrano quotidianamente in relazione con una collettività indifferenziata, composta anche di individui fragili o in gravi condizioni di salute, che non può scegliere di sottrarsi al contatto, né informarsi sullo stato di salute dei sanitari e sulla loro sottoposizione alla profilassi vaccinale.

Quanto al bilanciamento di interessi sotteso alla misura, la primaria rilevanza del bene giuridico protetto, cioè la salute collettiva, giustifica la temporanea compressione del diritto al lavoro del singolo che non voglia sottostare all’obbligo vaccinale: ogni libertà individuale trova infatti un limite nell’adempimento dei doveri solidaristici, imposti a ciascuno per il bene della comunità cui appartiene (art. 2 della Cost.).

Per quanto attiene alla proporzionalità, l’art. 4 del d.l. 44 del 2021 prevede comunque un meccanismo di esenzione dall’obbligo vaccinale, per i casi di “accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale”, e la sospensione, anche nelle ipotesi di permanente e ingiustificato inadempimento, ha natura temporanea, estendendosi “fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021”.

Per quanto riguarda la censura la carenza dei presupposti per imporre con legge un trattamento sanitario (art. 32 Cost.) la sentenza richiama la pronuncia della Corte costituzionale, sentenza 18 gennaio 2018, n. 5, la quale ha dichiarato la conformità a Costituzione delle dieci vaccinazioni imposte ai minori fino a sedici anni di età con il d.l. 73 del 2017 (convertito in l. 119 del 2017). Secondo la Corte, “la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l’art. 32 Cost.: se il trattamento è diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri; se si prevede che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze che appaiano normali e, pertanto, tollerabili; e se, nell’ipotesi di danno ulteriore, sia prevista comunque la corresponsione di una equa indennità in favore del danneggiato, e ciò a prescindere dalla parallela tutela risarcitoria (sentenze n. 258 del 1994 e n. 307 del 1990)”. Tutti e tre i presupposti sussistono nel caso in esame.

Quanto alla strumentalità dell’obbligo vaccinale dei sanitari rispetto alla tutela della salute collettiva prevale la dimensione pubblicistica dell’interesse alla vaccinazione del personale sanitario. Peraltro, il sistema di farmacovigilanza sui vaccini Covid-19, espone i dati aggiornati e ricavati dalla somministrazione del totale delle dosi di vaccino dove si evidenzia che gli eventi avversi sono stati esigui.

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Sentenza collegata

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Dott.ssa Laura Facondini

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