di Elisa Giardini
Indice
1. L’introduzione e la massima
2. Il caso
3. La decisione
4. Nullità ed inesistenza della notifica. Esempi
5. Le conclusioni rispetto al caso di cui a Corte di Cassazione n. 6678/2018
1. L’introduzione e la massima
Allo sportello UNEP dell’ufficio notifiche del Tribunale di Ravenna, circondario dove prevalentemente esercito la mia attività professionale, è affissa, già da qualche tempo, la massima dell’ordinanza della sez. 3 della Corte di Cassazione, n. 6678 del 19.03.2018 [1] che qui si riporta: “in caso di notificazione a mezzo posta, l’ufficiale postale, qualora non abbia potuto consegnare l’atto al destinatario o a persona abilitata a riceverlo in sua vece, ai sensi degli artt. 8 e 9 della L. 20.11.1982, n. 890, ha l’obbligo, dopo avere accertato che il destinatario non ha cambiato residenza, dimora o domicilio, ma è temporaneamente assente, e che mancano persone abilitata a ricevere il piego, di rilasciare al notificando l’avviso del deposto del piego nell’ufficio postale e di provvedere, eseguito il deposito, alla compilazione dell’avviso di ricevimento che, con la menzione di tutte le formalità eseguite, deve essere restituito, con il piego, al mittente, dopo la scadenza del terne di dieci giorni dal deposito; ne consegue che, ove l’avviso di ricevimento non contenga precisa menzione di tutte le descritte operazioni e in difetto di dimostrazione dell’attività svolta dall’ufficiale postale offerta aliunde dal notificante, la notifica è radicalmente nulla [2] “.
Viste le conseguenza prospettate (nullità della notificazione e, poi, della sentenza), e la posizione in cui la massima, con il suo principio di diritto, è stata esposta (locale di frequentazione massima da parte di avvocati e utenti dell’ufficio notifiche), per una attività processuale di natura quasi quotidiana (la richiesta di una notifica), si ritiene opportuno esaminare qui la fattispecie nella quale il Giudice di merito, prima, e quello della Legittimità, poi, si sono espressi, rinnovando un orientamento oramai nel tempo cristallizzatosi [3] .
[1] In Smartlex24 – Il Sole 24 Ore ed in www.dirittoegiustizia.it.
[2] Con tutte le conseguenze di cui agli artt. 160 e 159 c.p.c. sull’intero giudizio e sulla sentenza successivamente depositata. In particolare, si rammenta, ex art. 159 c.p.c. che “la notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data, salva l’applicazione degli articoli 156 e 157 ” c.p.c.
[3] In senso conforme, Cass. Civ., sez. 3., sent. n. 10998 del 19.05.2011, in CED, Cassazione, 2011; ed ancora Cass. Civ., sez. TRI, ord. n. 6524 del 16.03.2018, in www.ilcaso.it, 2018, Centro Studi giuridici di Mantova; Cass. Civ. sez. TRI, ord. n. 5077 del 21.02.2019, in CED, Cassazione, 2019 e, pure recente, Cass. Civ. sez. L, sent. n. 2683 del 30.01.2019, in CED, Cassazione, 2019, a mente della quale “In tema di adempimenti prescritti dall’art. 140 c.p.c. nei casi di irreperibilità relativa, ai fini del perfezionamento del procedimento notificatori, è necessario che l’avviso di ricevimento relativo alla raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale rechi l’annotazione da parte dell’agente postale dell’accesso presso il domicilio del destinatario e delle ragioni della mancata consegna, senza che sia sufficiente la sola indicazione del deposito del plico presso l’ufficio postale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la nullità della notifica di un ricorso introduttivo di primo grado, in quanto l’avviso di ricevimento della raccomandata informativa, pur allegato all’atto, non risultava compilato nella parte relativa alla mancata consegna del plico al domicilio“.
2. Il caso
La controversia, portata all’attenzione della Corte di Cassazione, parte dell’appello proposto al Tribunale di Frosinone dal soccombente nel giudizio di primo grado, il quale era stato condannato alla restituzione di una somma di denaro sulla base di una dichiarazione di contumacia nel giudizio di primo grado, svoltosi in sua assenza davanti al Giudice di Pace di Ferentino.
Il Tribunale, in appello, accoglieva le contestazioni dell’appellante, dichiarando la nullità della citazione introduttiva del giudizio di primo grado e, conseguentemente, della sentenza impugnata, rimettendo la causa dinanzi al giudice di prime cure, in ragione del fatto che la notifica, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., dell’atto di citazione non fosse stata correttamente eseguita o comunque non fosse stata provata sia dal messo notificatore sia, nel corso del giudizio, dall’attore.
Il soccombete in appello proponeva allora ricorso per Cassazione, sulla base di un unico motivo, lamentando, cioè, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360 c.p.c. n. 5 “per avere il giudice d’appello mancato di esaminare la documentazione comprovante l’attività svolta dall’ufficiale giudiziario” come descritta in atti e, a suo dire, nel fascicolo di parte; il resistente – di contro – eccepiva con controricorso la novità della produzione documentale, dato che agli atti, in primo grado, era stata prodotta soltanto la cartolina di ritorno, priva di qualsiasi indicazione relativa alle attività necessarie per la regolarità della notificazione [4] .
La Cassazione accoglieva il ricorso.
[4] Cioè, quelle di cui all’art. 140 c.p.c. in lettura congiunta con l’art. 48 disp. att. c.p.c., rubricato “Avviso al destinatario della notificazione”.
3. La decisione
E’ oramai orientamento consolidato [5] dei Giudici quello per cui “la notifica di un atto ai sensi dell’art. 140 c.p.c. [6] , richiede il compimento di tre formalità [7] : il deposito di copia dell’atto nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi, l’affissione dell’avviso dell’eseguito deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione, ufficio o azienda del destinatario, e l’invio di raccomandata con avviso di ricevimento, contenente la <notizia> del deposito dell’atto nella casa comunale” [8] , formalità che devono emergere dai documenti ed essere provate tutte, ove poste in contestazione.
Lo stesso avviso, come noto, si compone infatti di elementi essenziali, quali il nome del notificante e del destinatario; l’indicazione della natura dell’atto notificato; l’eventuale indicazione del giudice che ha pronunciato il provvedimento; la data o il termine di comparizione della parte; la data e la firma dell’ufficiale giudiziario.
Nel caso di cui si discute, l’avviso di ricevimento non conteneva affatto un’analitica indicazione di tutte le formalità svolte dall’ufficiale postale, formalità, per giunta, neppure provate in giudizio dal notificante, tanto da portare il Giudice di prime cure – e poi la Corte di Cassazione – a considerare la notifica nei suoi riguardi nulla (era stato dichiarato, infatti, contumace e la notifica era risultata comunque infruttuosa) e così pure la sentenza di condanna che era stata – all’esito del primo giudizio – pronunciata [9] .
Naturalmente si tratta/trattava di nullità sanabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 156 c.p.c. [10] , articolo cui rinvia l’art. 160 c.p.c., rubricato “nullità delle notificazioni”, se il destinatario della notifica si fosse comunque costituito, dando così prova che l’atto aveva raggiunto lo scopo cui destinato e avesse regolarmente ricevuto la raccomandata di conferma del deposito del piego nell’ufficio postale [11] .
Allo stesso tempo occorre porre mente anche all’art. 159 c.p.c. e alle conseguenze della nullità della notificazione, che aveva portato, per estensione, nella fattispecie della Cassazione n. 6678/2018, alla declaratoria di nullità della sentenza impugnata e, dunque, alla conseguenza più grave sul processo, in conseguenza del mancato rispetto e della mancata prova delle formalità svolte [12] .
[5] Ex multis, Cass. Civ., sez. 2, n. 137 dell’8.01.2016, Cass. Civ., sez. TRI, n. 19522 del 30.09.2016 in CED, Cassazione, 2016, Cass. Civ., sez. TRU, n. 11713 del 27.05.2011, in CED, Cassazione 2011. Nell’ottica del minore “formalismo” ovvero della individuazione – contra – di quanto non necessario ovvero non prescritto a pena di nullità, si leggano Cass. Civ., sez. 3., n. 32201 del 12.12.2018, in CED, Cassazione, 2018, Cass. Civ., ord. TRI, n. 16237 del 20.06.2018, in CED, Cassazione, 2018; Cass. Civ., sez. 2, n. 2959 del 27.02.2012, in CED, Cassazione, 2012 per cui, in particolare, “nella notificazione nei confronti di destinatario irreperibile, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., non occorre che dall’avviso di ricevimento della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso l’ufficio comunale, che va allegato all’atto notificato, risulti precisamente documentata l’effettiva consegna della raccomandata, ovvero l’infruttuoso decorso del termine di giacenza presso l’ufficio postale, né, che, in definitiva, detto avviso contenga, a pena di nullità dell’intero procedimento notificatorio, tutte le annotazioni prescritte in caso di notificazione effettuata a mezzo del servizio postale, dovendo piuttosto da esso risultare, a seguito della sentenza ella Corte Costituzionale n. 37/2010 (v. nota 8) il trasferimento, il decesso del destinatario o altro fatto impeditivo (non della conoscenza effettiva, ma) della conoscibilità dell’avviso stesso“. Nello stesso senso Cass. Civ., sez. 6, ord. 5026 del 28.03.2012 e Cass. Civ., sez. TRI, sent. n. 26864 del 18.12.2014, in CED, Cassazione, 2014.
[6] E, dunque, per il caso di irreperibilità del destinatario ovvero di rifiuto a ricevere la copia.
[7] Che debbono coesistere ed essere tutte svolte congiuntamente.
[8] Ricorda, altresì, la Cassazione cit., che “la Corte Costituzionale, con sentenza n. 3/2010, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma in esame, nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o comunque decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione”, con la conseguenza che “per effetto di tale pronuncia, di immediata applicazione, pertanto, la notificazione effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c., si perfeziona per il destinatario, con il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni ala spedizione“.
[9] L’impugnazione veniva ritenuta infondata anche sulla scorta del fatto che “dalla documentazione in atti emerge che i <campi modulo> dell’avviso di ricevimento […], sul retro della cartolina sono privi di indicazione”.
[10] Trib. Caltanissetta, sent. n. 112 del 5.03.2018. Cass. Civ., sez. TRI, n. 5556 del 26.02.2019 in CED, Cassazione, 2019, Cass. Civ., se. Lav., ord. n. 265 del 9.01.2019, in CED, Cassazione, 2019, Cass. Civ., sez. TRI, n. 19522 del 30.09.2016 cit., Cass. Civ., sez. 3, n. 8396 del 24.04.2015 in Guida al Diritto, 2015, n. 28.
[11] Nell’ottica della forma funzionale allo scopo, seppure relativa ad una notifica non per il tramite di ufficiale giudiziario, si legga Cass. Civ., sez. TRI, ord. n. 6857 dell’8.03.2019: “in tema di avvisi di accertamento aventi ad oggetto tributi locali in caso di mancanza o incompletezza dell’avviso di ricevimento della notifica a mezzo pota ordinaria, la prova dell’avvenuta notifica può risultare anche dalle attestazioni dell’ufficio postale incaricato allorquando appaiano certe le modalità e la data della notifica medesima“.
[12] Non è stata oggetto di pronuncia l’eventuale declaratoria di responsabilità dell’ufficiale giudiziario ex art. 60 c.p.c., norma ai sensi della quale “Il cancelliere e l’ufficiale giudiziario sono civilmente responsabili 1) quando, senza giusto motivo, ricusano di compiere gli atti che sono loro legalmente richiesti oppure omettono di compierli nel termine che, su istanza di parte, è fissato dal giudice dal quale dipendono o dal quale sono stati delegati; 2) quando hanno compiuto un atto nullo con dolo o colpa grave“, né si è entrati nel merito della configurabilità , in una fattispecie come questa, della colpa grave riconducibile o no alla mancata corretta compilazione dell’avviso di ricevimento.
4. Nullità ed inesistenza della notifica. Esempi
Dal punto di vista tecnico-pratico, in ragione del fatto che la nullità, a differenza dell’inesistenza, può essere sanata, merita un cenno la differenza – conosciuta in dottrina ed in giurisprudenza, ma non dal Codice di Rito – tra nullità ed inesistenza della notifica.
La notifica di un atto è, infatti, nulla quando vengono violate le regole relative alla persona cui deve essere consegnata la copia (e, per quanto rilevato supra, anche le regole del procedimento di notificazione), o qualora vi sia incertezza assoluta sulla persona che ha ricevuto la copia o sulla data [13] , poiché il vizio non consente la corretta instaurazione del contraddittorio.
Dalla notificazione di un atto discendono, come noto, molteplici effetti, non solo di carattere processuale (es. la pendenza della lite) [14] , ma anche sostanziale (la notifica della citazione interrompe la prescrizione ex art. 2943 c.c. [15] , non consente la decadenza, o rispetto alla produzione di interessi su interessi e quelli connessi a fattispecie specifiche, come l’impossibilità che il contraente inadempiente adempia alla propria obbligazione dopo che la domanda risolutoria è stata proposta) che vanno ad incidere sul diritto fatto valere in giudizio.
L’inesistenza della notifica, di contro, è un “vizio” non disciplinato dalla legge, ma individuato in quelle ipotesi più gravi in cui non vi sia alcun collegamento tra il destinatario dell’atto ed il soggetto o il luogo presso cui l’atto è notificato. La mancanza di collegamento tra soggetto, luogo della notifica e destinatario, rende in re ipsa non possibile che quest’ultimo possa venire a conoscenza in altro modo ovvero essere venuto a conoscenza dell’atto notificato [16] . E ciò a maggiore ragione rende ancora più evidenti le conseguenze processuali e sostanziali sopra riportate rispetto alla domanda giudiziale non notificata.
Si possono riscontrare casi di nullità/inesistenza della notifica attinenti il notificante, il destinatario, l’atto da notificare, il luogo di notifica e la relata.
Lasciando, al momento, da parte i casi di notificazione a mezzo pec ex art. 149 bis c.p.c. (che ha risolto molti dei dubbi interpretativi di cui al seguito), e solo a mero titolo esemplificativo, si ricorda che rispetto al soggetto notificante è nulla la notifica eseguita da un ufficiale giudiziario non competente territorialmente, ovvero da avvocati in proprio, in mancanza dei requisiti previsti dalla legge (l. n. 53/1994) o senza autorizzazione del Consiglio dell’Ordine d’appartenenza [17] . E’, invece, inesistente, la notifica eseguita da un ufficiale di PG ovvero altro soggetto non autorizzato e non abilitato a compiere notifiche [18] .
Per quanto attiene la persona alla quale si consegna l’atto, è nulla la notifica quando, e come già riferito, vi sia incertezza assoluta sulla persona cui fatta [19] , mentre sarà inesistente la notifica fatta a persona che non abbia alcun collegamento con il destinatario della notifica né con l’atto da notificare [20] .
Rispetto al luogo di notifica, si parla di nullità se l’incombente è effettuato – ad esempio – con affissione dell’avviso di deposito al portone condominiale, anziché sulla porta dell’appartamento [21] , ovvero – per le persone giuridiche – in luogo diverso dalla sede legale o effettiva della società destinataria o presso la sede precedente al trasferimento o al vecchio domicilio del destinatario, se la relata ne attesta l’assenza. C’è inesistenza se la notifica è fatta in un luogo senza alcun collegamento ed attinenza con il destinatario come l’ufficio dove questi non ha mai prestato alcuna attività lavorativa.
Anche la relata di notifica può inficiare di nullità la notificazione stessa, se manca l’indicazione del giorno in cui l’ufficiale ha notificato l’atto [22] , o se manca l’indicazione del richiedente [23] , o ancora se manca l’indicazione delle generalità del consegnatario [24] . Sarà inesistente ove manchi proprio la relata di notifica [25] ovvero la sottoscrizione dell’ufficiale giudiziario nell’originale dell’atto da notificare.
Sulle formalità di notifica, la loro omissione e gli effetti sul processo si è ampiamente detto e riferito, esaminando il caso in epigrafe.
[13] La notifica non può essere dichiarata nulla quanto ha comunque raggiunto il suo scopo, cioè quando la copia è giunta ugualmente al destinatario effettivo dell’atto. E’ il caso, ad esempio, della notifica effettuata a persona convivente, di famiglia o addetta alla casa, “persona, cioè, legata al destinatario da un rapporto di convivenza che, per la costanza di quotidiani contatti, dà affidamento che l’atto sia portato a sua conoscenza“. Così Cass. Civ. sez. TRI, ord. n. 10543 del 14.04.2019. Tuttavia, si legga anche Cass. Civ., ord. n. 25391 del 25.10.2017, in CED, Cassazione, 2017: “La notifica a mani di un famigliare del destinatario eseguita presso la residenza del primo, che sia diversa da quella del secondo, non determina l’operatività della presunzione di convivenza non meramente occasionale tra i due, con conseguente nullità della notificazione medesima, non sanata dalla conoscenza aliunde che ne abbia il destinatario, ove non accompagnata dalla sua costituzione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisone di merito che aveva ritenuto nulla la notifica di un decreto ingiuntivo eseguita presso la madre dell’ingiunto, residente in un luogo diverso, né convivente con questa)“.
[14] Alla litispendenza si accompagnano ulteriori effetti come la determinazione dell’oggetto della domanda, gli istituti della continenza e della connessione, la c.d. perpetuatio iurisdicionis (giurisdizione e competenza in relazione allo stato di fatto al momento esistente, senza che rilevino mutamenti successivi al momento in cui la domanda è proposta) e la c.d. perpetuatio legitimationis (se il diritto controverso si trasferisce nel corso del giudizio, il processo prosegue tra le parti originarie).
[15] Si leggano Cass. Civ., sez. 3, sent. n. 13070 del 25.05.2018 e Cass. Civ., sez. 1, sent. n. 18485 del 12.07.2018 entrambe in CED, Cassazione, 2018.
[16] Si legga, ex multis, Giudice di Pace Milano, sent. n. 5444 del 14.06.2018: “E’ inesistente la notifica effettuata in un luogo o nelle mani di una persona che non abbia alcuna relazione con il soggetto destinatario Il vizio della nullità, invece, si verifica quando vi è un collegamento tra il soggetto consegnatario del plico e l’effettivo destinatario. La distinzione tra inesistenza ed annullabilità si gioca, dunque, sull’esistenza o meno di un pure minimo rapporto di relazione tra il destinatario ed il lungo o il soggetto a cui l’atto è stato consegnato. In materia di notificazioni, l’inesistenza della notificazione, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, è configurabile oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione; altrimenti ogni altra difficoltà ricade nella categoria della nullità“.
[17] Cass, Civ., S.U., n. 1242 del 1.12.2000, in La Tribuna, Arch. Civ., 2001, 9, p. 1050; Cass. Civ., sez. 2, sent. n. 15707 del 27.07.2005 in Il Sole24Ore, Guida al Diritto, 2005, 41, p. 73.
[18] Cass. Civ., sez. 1, sent. n. 5392 del 17.03.2004, in CED, Cassazione, 2004.
[19] Cass. Civ., sez. 2, sent. n. 7514 del 27.03.2007, in CED, Cassazione, 2007.
[20] Cass. Civ., sez. 2, sent. n. 25350 del 2.12.2009, in CED, Cassazione, 2009.
[21] Cass. Civ., sez. 2, ord. n. 27352 del 29.12.2016 in CED, Cassazione, 2016.
[22] La nullità è insanabile se dalla notifica decorre un termine perentorio entro cui il destinatario deve esercitare determinati diritti. Cass. Civ., sez. 3, sent. n. 17688 del 29.08.2011, in CED, Cassazione, 2011.
[23] E questa non possa desumersi dal contenuto dell’atto. Cass. Civ., sez. 1, ord. n. 20465 del 23.09.2009 in Guida al Diritto, Sole24Ore, 2009, 50, p. 62.
[24] E non sia identificabile neppure attraverso la menzione del suo rapporto con il destinatario. Cass. Civ., sez. 1, sent. n. 322 dell’11.01.2007 in CED, Cassazione, 2007.
[25] Cass. Civ., sez. 3, sent. n. 19358 del 18.09.2007, in CED, Cassazione, 2007.
5. Le conclusioni rispetto al caso di cui a Corte di Cassazione n. 6678/2018
Quanto sopra riportato e descritto costituisce dunque un monito (da cui deriva l’affissione della massima Cass. Civ. n. 6678/2018 in una posizione ben visibile a tutti coloro che frequentano l’ufficio notifiche), sia per gli avvocati, sia per gli ufficiali giudiziari, al rispetto rigoroso delle forme, che sono e possono essere – come nel caso de quo – anche sostanza, e non dare niente per scontato, al ricevimento della cartolina di notifica, ma di esaminarne aspetti e contenuto, quando effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c. o ai sensi dell’art. 149 c.p.c. [26] , per evitare di incorrere in sanzioni e gravi conseguenze per il procedimento.
E’ importante, infatti, ricordare, che il giudice, accertata la nullità, ai sensi dell’art. 162 c.p.c., può addossare le spese della rinnovazione al responsabile, condannandolo pure a risarcire i danni causati dalla nullità della sentenza che decide la causa. E’ bene ricordare, ancora, che le conseguenze della nullità della notificazione di un atto ricadono, a prescindere dall’eventuale responsabilità dell’ufficiale giudiziario, sulla parte nell’interesse della quale la notificazione è stata effettuata [27] .
Pe concludere con la Corte di Cassazione, dunque, costituisce – tra le altre – causa di nullità della notificazione l’assenza, sull’avviso di ricevimento che deve essere riconsegnato al mittente, unitamente al plico, dell’indicazione di tutti i passaggi posti in essere dall’ufficiale postale per procedere alla notificazione, notificazione che non sia però poi andata a buon fine per la temporanea assenza del destinatario e per la mancanza delle persone abilitate a ricevere l’atto.
[26] Ai sensi del comma 2, infatti, “[…] l’ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull’originale e sulla copia dell’atto, facendovi menzione dell’ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento. Quest’ultimo è allegato all’originale […]”.
[27] Nella fattispecie in disamina, il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice d’appello, nel dichiarare la nullità della citazione introduttiva e della sentenza, rimettendo al giudice di primo grado, disponeva compensazione delle spese di lite; in Cassazione, invece, il ricorrente veniva condannato a pagare le spese (comunque limitate nell’importo visto il valore della causa di primo grado, attorno ai 1.000 euro), oltre al contributo unificato, ai sensi del DPR n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater.
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