Sul riparto di competenze tra dirigente e consiglio comunale in tema di riclassificazione urbanistica di strade private

sentenza 28/12/06
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SENTENZA
sul ricorso n. 2201/2006 proposto da ***, rappresentati e difesi dall avv.to **************, con domicilio presso la segreteria del T.A.R. ai sensi dell’art. 35 del R.D. 26.6.1924 n. 1054;;
contro
il Comune di Cavarzere in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. *******************, con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso in Venezia, S.Croce 466/G;
per l’annullamento
della decisione assunta con la nota del 12.7.2006 prot. n. 9418 con la quale il responsabile del Settore Assetto del territorio del Comune di Cavarzere ha diniegato/rifiutato la riclassificazione urbanistica di una striscia di terreno di proprietà attorea, già vincolata quale strada dal P.R.G., ma decaduta.
Visto il ricorso, notificato il 2.11.2006 e depositato presso la Segreteria il 16.11.2006, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Cavarzere, depositato il 27.11.2006;
Visti gli atti tutti di causa;
Uditi alla camera di consiglio del 29 novembre 2006, convocata a’ sensi dell’art. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 – relatore il Presidente Zuballi – l’avv. ***** per i ricorrenti e l’avv. ******* per il comune intimato;
Rilevata, ai sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;
Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;
considerato che il provvedimento gravato risulta lesivo, in quanto costituisce un diniego di procedere alla richiesta riclassificazione urbanistica;
che, ciò premesso, si appalesa fondata la censura di incompetenza del responsabile del settore, risultando chiaramente di spettanza del Consiglio comunale la potestà urbanistica in discussione;
che il danno di cui si chiede il risarcimento non appare dimostrato e comunque viene eliminato dalla presente tempestiva pronuncia;
che, quindi, il ricorso è fondato in parte nei termini su indicati con annullamento del provvedimento n. 9418 del 12 luglio 2006 e rigetto della domanda di risarcimento dei danni.
Ritenuto di poter compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo accoglie in parte nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
 

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