Sul contributo unificato di iscrizione a ruolo per i processi innanzi al giudice amministrativo concernenti rapporti di pubblico impiego

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La normativa che disciplina la fattispecie è contenuta nelle recenti disposizioni di cui all’art. 37 del D.L. n. 98/11 “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”
– convertito, con modifiche, dall’art 1 della L. n. 111/2011 – che hanno innovato il D.P.R. n. 115/2002 ( T.U. spese di giustizia).

L’art. 37 dispone al comma sei:

  • che all’art. 9 del DPR 115/02, dopo il comma 1, viene inserito il seguente: “1-bis. Nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, superiore a tre volte l’importo previsto dall’articolo 76, sono soggette, rispettivamente, al contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 3, salvo che per i processi dinanzi alla Corte di cassazione in cui il contributo è dovuto nella misura di cui all’articolo 13, comma 1.” ;

  • che all’articolo 13, al comma 3, del DPR 115/2002, dopo le parole: “compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento” sono inserite le seguenti:e per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto dall’articolo 9, comma 1-bis” ;

  • che all’articolo 13, il comma 6 bis è sostituito dal seguente: “6-bis. Il contributo unificato per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato è dovuto nei seguenti importi: …. b) per le controversie concernenti rapporti di pubblico impiego, si applica il comma 3; …” .

Dalla detta disciplina si evince, sulla base dell’interpretazione letterale, che nei processi per controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, superiore a tre volte l’importo previsto dall’articolo 76 ( € 31.884,00) sono soggette al contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all’articolo 13, comma 3, D.P.R. 115/2002.

Tale norma, nella versione a sua volta modificata dallo stesso art. 37 D.L. 98/11, dispone che: “ Il contributo è ridotto alla metà per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento e per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto dall’articolo 9, comma 1-bis”.

Le opzioni ermeneutiche

A questo punto occorre chiedersi quale sia l’intero di cui debba calcolarsi, poi, la metà.

  1. Sia l’interpretazione letterale che quella logica conducono chiaramente ad una sola opzione ermeneutica e cioè che il calcolo – per tutti i processi concernenti rapporti di pubblico impiego sia innanzi al giudice amministrativo che innanzi a quello ordinario – vada fatto sugli importi di cui allo stesso articolo 13 ( rubricato “ Importi”), comma uno.

  2. Senonchè gli Uffici ricezione ricorsi dei T.a.r., sulla scorta dell’interpretazione fornita da una circolare interna, ritengono di dovere calcolare tale importo in € 300,00, e cioè metà del c.u. di € 600,00, stabilito residualmente dalla lettera e) del comma 6 bis.

Argomenti di ordine testuale e logico a favore della prima tesi

Per le ragioni che seguono si può affermare che il calcolo del contributo unificato di iscrizione a ruolo nei processi per controversie concernenti rapporti di pubblico impiego vada effettuato – indistintamente per i processi innanzi al giudice amministrativo e per quelli innanzi al giudice ordinario – determinando la metà degli importi di cui allo stesso articolo 13, comma uno, che risultano differenziati in relazione al valore della controversia.

Il comma uno stabilisce, infatti, in relazione al valore della controversia, proprio gli importi del contributo unificato e nelle seguenti misure,: “ : 1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:

a) euro 37 per i processi di valore fino a 1.100 euro, nonché per i processi per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto dall’articolo 9, comma-1 bis, per i procedimenti di cui all’articolo 711 del codice di procedura civile, e per i procedimenti di cui all’articolo 4, comma 16, della legge 1° dicembre 1970, n. 898;”;

b) euro 85 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e capo VI, del codice di procedura civile, e per i processi contenziosi di cui all’articolo 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898,”;

c) euro 206 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;

d) euro 450 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile;

e) euro 660 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;

f) euro 1.056 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;

g) euro 1.466 per i processi di valore superiore a euro 520.000.

Militano a favore di tale tesi i seguenti argomenti di ordine testuale e logico:

  1. Il comma terzo dell’art. 13, che prevede che “ Il contributo è ridotto alla metà” non può che riferirsi ad importi che precedano tale disposizione piuttosto che ad importi che sono indicati successivamente ( come pretende l’ufficio del T.a.r. che invece ritiene che la metà vada calcolata sull’importo di € 600,00, indicato nel successivo comma 6 bis).

  2. In nessuna parte della normativa esaminata si evince che il calcolo del c.u. vada effettuato diversamente a seconda che si tratti controversie innanzi al G.A. o al G.O.

  3. Anche il comma 6 bis, che determina gi importi per i ricorsi innanzi ai Giudici amministrativi, ribadisce che: 6-bis. Il contributo unificato per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato è dovuto nei seguenti importi: …. b) per le controversie concernenti rapporti di pubblico impiego, si applica il comma 3;”. Dunque, anche in seno alla norma specifica per i ricorsi innanzi al G.A. si richiama esplicitamente il comma 3 e non si introduce alcuna differenziazione rispetto alle controversie innanzi al G.O. .

  4. In ragione di tale chiara univocità letterale della disposizione, va ricordato che – in applicazione del brocardo “ in claris non fit interpretatio” codificato dall’art. 12 delle Disposizioni preliminari al Codice civile – è stato costantemente insegnato che:  “A norma dell’art. 12 delle preleggi, nell’interpretazione delle norme giuridiche si può procedere alla ricerca della effettiva mens legis, sul presupposto che il legislatore abbia inteso sancire una norma diversa da quella che e` resa manifesta dalla sua dizione letterale, solo nel caso in cui la lettera della legge non sia chiara ed inequivoca. ( Corte di Cassazione Sezione Lavoro civile, Sentenza 20.03.1990, n. 2309 e, nello stesso senso, Corte di Cassazione Sezione Lavoro civile, Sentenza 26.09.1988, n. 5247).

  5. Le cancellerie dei Tribunali del lavoro stanno tutte calcolando tale metà in riferimento agli importi di cui al richiamato comma 1. Una diversa opzione ermeneutica per le controversie innanzi al G.A. discriminerebbe immotivatamente i lavoratori del p.i. non contrattualizzato – che sarebbero costretti a pagare anche per controversie di modesto valore economico sempre l’importo fisso di € 300,00 – rispetto a quelli del p.i. contrattualizzato, per controversie aventi medesimo valore;

  6. Il c.u. calcolato in un importo fisso e non correlato al valore della controversia appare contrario ai principi di equità e di proporzionalità in riferimento al servizio reso: si pensi ad una controversia per differenze retributive di esiguo importo proposta da un militare e ad una proposta da un magistrato per la nomina a presidente di Tribunale o di Corte di Appello.

Aderendo alla tesi degli Uffici dei T.a.r., il c.u. sarebbe per entrambe le cause di 300 euro.

  1. Anche per i processi concernenti rapporti di pubblico impiego innanzi alla Corte di Cassazione il calcolo del c.u. va fatto secondo gli importi di cui al comma 1 dell’art. 13, rimanendo, dunque, anch’essi correlati al valore della controversia, così come disposto dallo stesso comma 1 bis “ … salvo che per i processi dinanzi alla Corte di cassazione in cui il contributo è dovuto nella misura di cui all’articolo 13, comma 1.” .

Aderendo alla tesi degli uffici dei T.a.r. per una controversia di valore di 1.000 euro innanzi ad un Tar il c.u. sarebbe di € 300 mentre dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione di € 37,00 !!!

  1. UBI VOLUIT DIXIT: nel caso che ne occupa se il legislatore avesse voluto effettivamente raggiungere il risultato prospettato dalla Amministrazione – e cioè il calcolo della metà sull’importo di € 600, stabilito residualmente dalla lettera e) del comma 6 bis – non avrebbe avuto affatto bisogno di introdurre alla citata lettera b) il richiamo al comma 3 ma avrebbe senz’altro ivi disposto che: per le controversie concernenti rapporti di pubblico impiego, il contributo è ridoto alla metà dell’importo di cui al successivo punto e). Inserendo invece deliberatamente il richiamo al comma tre il legislatore ha dunque voluto espressamente produrre l’effetto dell’uniforme determinazione del c.u. per tutte le controversie di p.i. .

CONCLUSIONI

L’opzione ermeneutica proposta appare senz’altro quella più aderente al dato letterale – che non sembra, peraltro, consentirne altre – ed alla mens legis.

Si auspica, pertanto, con il presente scritto – ferma restando la possibilità per gli interessati di formulare alla competente Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate una istanza di interpello ordinario ex articolo 11 della Legge n. 212/2000 – che gli Uffici dei GG.AA. rivedano la loro posizione, aderendo quindi alla tesi in questa sede prospettata.

Leone Antonello

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