Sui requisiti della compensazione

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La dottrina maggioritaria, in ordine alla compensazione legale, com’è noto richiede l’autonomia, l’omogeneità, la certezza, la liquidità e l’esigibilità dei rapporti obbligatori.
In relazione all’autonomia, si registra Cass., sez. lav., 16 marzo 2004, n. 5363, che, secondo un tradizionale indirizzo afferma:
 «Le norme che regolano la compensazione, ivi compresa quella concernente il divieto di rilevarla d’ufficio, riguardano l’ipotesi di compensazione in senso tecnico, la quale postula l’autonomia dei contrapposti rapporti di credito, e non si applicano allorché i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto; in questo caso, il calcolo delle somme a credito o a debito può essere compiuto dal giudice anche d’ufficio, in sede di accertamento della fondatezza della domanda»; conf., Cass., 16 gennaio 1988, n. 301: «le disposizioni degli art. 1241 segg. c.c. riguardano l’ipotesi della compensazione in senso tecnico – giuridico – la quale postula l’autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti – e non sono perciò applicabili allorquando i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto fra le stesse intercorso, risolvendosi in tal caso la valutazione delle reciproche pretese in un semplice accertamento contabile di dare e avere, che il giudice può compiere indipendentemente dalle proposizioni di apposita domanda riconvenzionale o di formale eccezione di compensazione».
Com’è stato affermato in dottrina, l’istituto addita una significativa ratio di esigenza di economia degli adempimenti (Zuddas, Compensazione, in Enc. giur. Treccani, VII, Roma, 1988, 1).
Spostando il discorso sulla compensazione in generale, sempre secondo accreditati indirizzi, essa assurge a modo satisfattivo di estinzione dell’obbligazione diverso dall’adempimento. Inoltre, sempre allo scopo di favorire le citate esigenze economicistiche, se ne è sottolineata l’operatività con effetto legale immediato.
A tale ultimo proposito, vedansi gli artt. 1241 e 1242 c.c., dal cui tenore si desume l’estinzione di due debiti dal giorno della loro coesistenza per le quantità corrispondenti. È qui solo il caso di accennare all’annosa disputa circa la natura ope exceptionis od ipso iure dell’istituto in parola, che vede gli operatori schierati da tempo in tal ultimo senso: Cass., 21 maggio 1979, n. 2916 (contra, Cass., 4 luglio 1956, n. 2431) ed, in dottrina, tra tutti, Perlingieri P., Modi di estinzione dell’obbligazione diversi dall’adempimento, Comm. Scialoja – Branca, Bologna-Roma, 1975, 277, 285).
Avvocato in Napoli

Vanacore Giorgio

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