Stupro di Palermo: il Garante cerca di bloccare il video

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Il Garante privacy mette in guardia sulla condivisione del video relativo al denunciato episodio di violenza a Palermo.
Per approfondimenti si consiglia il volume: La responsabilità nei nuovi reati informatici 

Garante privacy -Provvedimenti n.357 e n.358 del 23-08-2023

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Indice

1. I fatti


Nelle scorse settimane la nazionale e locale ha dato notizia di una denuncia presso gli organi di polizia relativamente ad una violenza sessuale di gruppo che avrebbe visto coinvolti una ragazza e sette ragazzi (di cui uno minorenne al momento dei fatti) presso la città di Palermo nella notte tra il 6 e il 7 luglio.
A seguito dell’informazione di cui sopra le testate giornalistiche hanno, recentemente, altresì dato conto che nei giorni scorsi si era diffusa la notizia dell’esistenza di una chat all’interno della piattaforma Telegram.org dove numerosi utenti hanno chiesto, anche in cambio di corrispettivi in denaro o in altra natura, la condivisione del video del suddetto episodio di violenza che sarebbe stato girato, con il proprio telefono cellulare, da parte di una delle persone indagate. Nei suddetti articoli di stampa, i giornalisti hanno altresì diffuso la notizia dell’avvenuta condivisione di una foto raffigurante il volto di una ragazza che corrisponderebbe alla vittima.
Il garante per la protezione dei dati personali visti i suddetti articoli di stampa, relativi all’esistenza della suddetta chat sul canale della piattaforma Telegram nonché alle richieste di condivisione da parte degli utenti, ha ritenuto opportuno intervenire in via d’ urgenza, in virtù dei poteri conferitigli dalla normativa in materia di privacy, rivolgendo un ammonimento sia alla piattaforma Telegram che agli utenti della stessa. A tale ultimo proposito, infatti, il regolamento sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del garante, stabilisce che, nei casi di particolare urgenza e indifferibilità, il presidente dell’autorità può adottare i provvedimenti di competenza del garante, i quali dovranno essere ratificati dall’organo collegiale alla prima riunione utile (da convocarsi non oltre il 30º giorno dall’emanazione del provvedimento presidenziale) pena la perdita di efficacia del provvedimento stesso.


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2. Le valutazioni del Garante


Preliminarmente, in considerazione del fatto che la società proprietaria della piattaforma Telegram e che gestisce non ha né la propria sede né uno stabilimento all’interno dell’unione europea, il Garante ha ritenuto opportuno ricordare che la normativa in materia di privacy attribuisce ad ogni autorità nazionale di controllo il potere di adottare provvedimenti nell’ambito del proprio territorio qualora gli stessi riguardano trattamenti di dati personali posti in essere dal titolare del trattamento che ricadono nell’ambito territoriale di sua competenza.
Pertanto, nel caso di specie, poiché i trattamenti dati in questione ricadono nell’ambito di applicazione territoriale del garante privacy italiano, così come determinato dal regolamento europeo per la protezione dei dati personali, la nostra autorità di controllo ha ritenuto di avere il potere di intervenire.
Ciò detto, il garante ha ricordato che un trattamento di dati personali può essere ritenuto lecito soltanto se rispetta i principi che sono contenuti nel citato regolamento europeo e che, per quanto riguarda i trattamenti effettuati nell’ambito della libertà di manifestazione del proprio pensiero (fra i quali rientrano anche quelli effettuati nello svolgimento dell’attività giornalistica), il regolamento europeo sancisce il principio dell’essenzialità dell’informazione quale condizione di liceità del trattamento stesso. Inoltre, tale principio deve essere interpretato con ancora maggiore rigore nel caso in cui la diffusione dei dati personali sia idonea a costituire un pregiudizio per la dignità delle persone, soprattutto quando queste sono vittime di violenza.
In tale ultima ipotesi, inoltre, è necessario ricordare che la divulgazione dei dati relativi alle vittime di violenza e tutelata anche dalla normativa nazionale di carattere penale e pertanto tale divulgazione può integrare gli estremi di un reato, penalmente punibile.
Il garante ha, quindi, ritenuto che, nel caso di specie, rispetto alla libertà di manifestazione del proprio pensiero, prevalga la necessità di garantire la riservatezza della vittima che ha subito azioni criminose gravi come una violenza sessuale di gruppo, in modo da evitare che la vittima subisca un ulteriore pregiudizio connesso alla possibile diffusione di dati idonei a identificarla anche indirettamente.
Una diffusione di dati idonei a identificare la vittima, infatti, sarebbe incontrato con le esigenze di tutelare la dignità della stessa, soprattutto qualora i dati a rischio di diffusione riguardino proprio l’episodio di violenza subito.

3. La decisione del Garante


In considerazione di tutto quanto sopra, il garante per la protezione dei dati personali ha, in primo luogo, ritenuto necessario disporre un avvertimento nei confronti della società che gestisce la piattaforma Telegram.org, evidenziando che l’eventuale trattamento dei dati personali della vittima, con particolare riferimento alla condivisione del video sopra descritto, possa verosimilmente configurare una violazione della disposizioni del Regolamento, con tutte le conseguenze, anche di carattere sanzionatorio, ivi previste.
In secondo luogo, in considerazione del fatto che i potenziali utilizzatori del video in questione e quindi dei dati personali della vittima sono indeterminati (proprio in ragione dell’elevato numero di utenti facenti parte della suddetta piattaforma), il garante ha ritenuto necessario altresì disporre un avvertimento anche nei confronti dei potenziali utilizzatori dei dati personali della vittima, evidenziando anche nei loro confronti che l’eventuale trattamento dei dati personali della vittima, con particolare riferimento alla condivisione del video sopra descritto, possa verosimilmente configurare una violazione della disposizioni del Regolamento, con tutte le conseguenze, anche di carattere sanzionatorio, ivi previste.
Infine, il garante, sempre tenuto conto del numero elevato e indeterminato dei potenziali utilizzatori dei dati personali della vittima, ha altresì ritenuto opportuno disporre che il provvedimento avente ad oggetto l’avvertimento nei confronti dei suddetti potenziali utilizzatori venga pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, in modo che possa avere la più ampia diffusione possibile.

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Alfonso Contaldo, Flaviano Peluso (a cura di), Cecilia Cavaceppi, Francesco Saverio Cavaceppi, Daniela Cavallaro, Raissa Coletti, Alessandra Cortese | Maggioli Editore 2020

Avv. Muia’ Pier Paolo

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