Stress lavoro-correlato: chiarimenti dal Ministero sulla valutazione del rischio

Redazione 06/05/13
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Biancamaria Consales

Con interpello n. 5 del 2 maggio 2013, il Ministero del lavoro ha fornito chiarimenti in merito alla valutazione del rischio stress lavoro-correlato, prevista dagli articoli 6, comma 8, lettera m-quater, e 28, comma 1-bis, del D.Lgs. 81/2008, e definita come “condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale ed è conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o aspettative riposte in loro”.

In particolare, l’istante ha chiesto se anche nel caso di valutazione del rischio stress lavoro-correlato, il datore possa o meno delegare quest’attività a terzi, come previsto dall’art. 17, comma 1, lettera a) del succitato decreto.

Dopo aver premesso che l’articolo 28, comma 1 del D.Lgs. 81/2008 prevede che la valutazione dei rischi debba riguardare tutti i rischi da lavoro, “ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato”, il Ministero ha precisato che il successivo comma 1-bis dell’articolo in commento dispone che la relativa valutazione del rischio da stress lavoro-correlato è effettuata nel rispetto delle indicazioni fornite dalla commissione consultiva di cui all’art. 6 del D.Lgs. 81/2008.

Il legislatore ha, poi, fissato il principio generale di delegabilità con l’art. 16, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, il quale può incontrare eccezioni solo nei casi in cui la delega sia “espressamente esclusa”. Le deroghe tassativamente previste segnano, pertanto, i limiti giuridici di trasferibilità delle funzioni in materia prevenzionistica e, così, individuano gli obblighi del datore di lavoro aventi natura strettamente personale.

In conclusione, la valutazione dello stress lavoro-correlato è parte integrante della valutazione del rischio e, pertanto, ad essa si applica integralmente la pertinente disciplina (artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008). In particolare, l’art. 17 del D.Lgs. 81/2008 individua la valutazione dei rischi tra gli adempimenti non delegabili da parte del datore di lavoro, anche qualora il datore di lavoro decida di avvalersi di soggetti in possesso di specifiche competenze in materia.

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