Nel caso di assenza del lavoratore causata dallo stato di malattia si pone un conflitto tra l’interesse del datore di lavoro che non vede eseguita la prestazione ed il principio della tutela della salute individuale e collettiva. La soluzione scelta dal combinato disposto dell’art. 32 Cost. e dell’art. 2110 C.C. prevede che, in presenza di un’alterazione dello stato di salute del lavoratore che renda materialmente impossibile, o comunque nocivo, lo svolgimento dell’attività oggetto del suo obbligo contrattuale, è giustificata la sospensione della prestazione lavorativa.
Il datore di lavoro, ai sensi dell’art. 2110 C.C., non può dunque recedere dal rapporto fino alla guarigione del dipendente. Viene, infatti, ritenuto prevalente il diritto del lavoratore alla salute rispetto all’interesse del datore di lavoro a ricevere la prestazione di lavoro ma tale tutela non può essere temporalmente illimitata, tenuto conto che ci si muove pur sempre nell’ambito di un’obbligazione di carattere contrattuale.
Ne consegue quindi che il diritto alla conservazione del posto a favore del dipendente malato sussiste per il periodo di tempo (comporto) la cui durata è stabilita dalla legge, dalle norme collettive, dagli usi o secondo equità.
Questo il focus del testo, di impostazione eminentemente pratica ed operativa.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento