Start up innovative a vocazione sociale (SIAVS) e Imprese sociali. Un binomio incompatibile

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Avv. Francesca Moroni

Avv. Lara Gabbanelli

Sommario: 1. Premessa – 2. Le Start-up innovative a vocazione sociale (SIAVS). Natura giuridica e normativa di riferimento – 3. (Im)possibilità per le SIAVS di qualificarsi come Imprese sociali. La nota del Ministero – 4. SIAVS come enti lucrativi. La differente previsione normativa in materia di distribuzione degli utili – 5. Considerazioni conclusive

 

Premessa

Con parere protocollo n. 84932 del 23 marzo 2021, il Ministero dello sviluppo economico si esprime sulla possibilità per una SIAVS, di ottenere l’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese dedicata alle Imprese sociali.

Il MISE si allinea, infatti, con quanto espresso nel parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale del Terzo Settore, richiesto proprio in considerazione della novità e particolarità della questione prospettata.

Nello specifico, con nota prot. 3756 del 17 marzo 2021 il Min. lav. esclude la possibilità, in base all’attuale quadro normativo, per un soggetto giuridico di essere titolare contemporaneamente di entrambe le qualifiche.  Ne consegue che l’eventuale acquisizione (in presenza dei presupposti di legge) della qualifica di Impresa sociale dovrà pertanto avvenire contestualmente (o successivamente) alla perdita della qualifica di SIAVS.

Le Start-up innovative a vocazione sociale (SIAVS). Natura giuridica e normativa di riferimento.

In riferimento alla normativa di settore, il Decreto-Legge 179/2012[1] ha introdotto la nuova figura giuridica della impresa innovativa ad alto valore tecnologico, definita come la start-up innovativa.

Il legislatore ha previsto tale disciplina proprio con lo scopo di sviluppare una nuova cultura imprenditoriale, votata all’innovazione e incline a sfruttare le opportunità riservate dallo sviluppo tecnologico. Al riguardo, prevede a suo favore numerose misure di vantaggio, come agevolazioni fiscali, una disciplina flessibile per la gestione societaria e dei rapporti di lavoro, strumenti ad hoc volti a favorire l’accesso al credito e la raccolta di capitali[2].

All’interno della categoria di start-up innovativa, in un rapporto di “species a genus”, si individuano le start-up innovative “a vocazione sociale” (SIAVS); si tratta di start-up innovative che, oltre a soddisfare i richiamati requisiti generali[3], operano in via esclusiva in determinati settori di particolare valore sociale[4].

In altri termini, il loro ambito di azione deve necessariamente esplicarsi nei seguenti ambiti: assistenza sociale; assistenza sanitaria; educazione, istruzione e formazione; tutela dell’ambiente e dell’ecosistema; valorizzazione del patrimonio culturale; turismo sociale; formazione universitaria e post-universitaria; ricerca ed erogazione di servizi culturali; formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo; servizi strumentali alle imprese sociali, resi da enti composti in misura superiore al settanta per cento da organizzazioni che esercitano un’impresa sociale.

Occorre ricordare che tali settori sono individuati nel d.lgs. n. 155/2006, recante “Disciplina dell’impresa sociale”, art. 2 comma 1 e sono stati riprodotti anche nel D.lgs. n. 112/2017 che ha revisionato tutta la normativa applicabile a tali enti di terzo settore[5].

La SIAVS nasce quindi come un modello “transtipico” in quanto possiede gli elementi dell’impresa tradizionale di cui all’art. 2082 c.c., ma allo stesso tempo si caratterizza per il perseguimento di finalità di utilità sociale, esercitando però attività volte a perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, riconducibili agli ETS[6].

La SIAVS può dunque essere qualificata come un nuovo modello di impresa che tenta di coniugare innovazione e sostenibilità economica, attività di impresa ed interesse collettivo.

(Im)possibilità per le SIAVS di qualificarsi come Imprese sociali. La nota del Ministero

La richiamata nota ministeriale, esclude, come detto in premessa la possibilità per le SIAVS di essere annoverate tra gli enti di Terzo settore (e, in particolare come Imprese sociali).

La questione sottoposta al MISE, nasceva dalla previsione, per le start-up a vocazione sociale, del divieto di distribuzione degli utili; dal momento che tale requisito viene previsto anche per le Imprese sociali e, in generale, per tutti gli Enti di Terzo settore[7], ci si interrogava sulla possibilità per le start-up in esame di ottenere l’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese, dedicato appunto alle Imprese sociali.  Sul piano funzionale, gli eventuali utili conseguiti dalla SIAVS devono essere accantonati in bilancio per patrimonializzare l’azienda e per effettuare investimenti finalizzati alla crescita della start-up stessa.

Tuttavia, tale vincolo risulta essere soltanto temporaneo ed operante a partire dalla data di costituzione della persona giuridica e per tutta la durata del regime agevolato[8].

Ne consegue, dunque, l’impossibilità di cumulo delle due qualificazioni (SIAVS e Impresa sociale) in quanto il richiamo alla normativa del Terzo settore risulta «volto a definire, ferma restante la disciplina di base in materia, esclusivamente gli specifici ambiti in cui la start up è tenuta ad operare per essere qualificata “a vocazione sociale»[9].

Il Ministero ribadisce quindi che «le SIAVS non sono annoverabili tra i soggetti del Terzo settore in quanto la loro natura resta quella di enti lucrativi: cioè che distingue in maniera inequivocabile le due qualifiche, infatti, è la loro diversa connotazione rispetto al carattere della lucratività. Il richiamo alla disciplina dell’impresa sociale serve solo a limitarne l’ambito di operatività, qualificandole per la particolare attività esercitata, senza che ciò comporti quale conseguenza immediata l’applicazione della normativa posta dalla disciplina di settore»[10].

SIAVS come enti lucrativi. La differente previsione normativa in materia di distribuzione degli utili

La nota chiarisce che per le SIAVS in particolare – ma più in generale, per le start-up innovative – il divieto di distribuzione degli utili è posto dal d.l. 179/2012 quale limite meramente temporaneo e non quale caratteristica permanente dell’ente.  La finalità di tale divieto si riscontra nel favorire una più agevole e rapida crescita dimensionale dell’impresa, in modo che i proventi dell’attività, conseguiti anche grazie alle agevolazioni riconosciute alle start-up innovative, siano destinati a consolidare gli investimenti effettuati nella fase iniziale di attività e non “dispersi” a vantaggio immediato e diretto dei soci.

Di contro, facendo riferimento alla recente riforma del Terzo settore, il divieto di ripartizione (anche indiretta) degli utili (v., art. 3 del d. lgs. n. 112/2017) risulta essere condizione “permanente” che l’impresa sociale è tenuta a rispettare. In tal modo l’ente no profit assicura la destinazione del proprio patrimonio all’effettivo perseguimento di finalità solidaristiche e di utilità sociale.

Per altro verso tale disposto si armonizza con l’obbligo di devoluzione del proprio patrimonio ad altri enti operanti in settori analoghi, in caso di perdita (anche volontaria) della qualifica di ETS[11].

La nota ministeriale evidenzia in aggiunta come «alla differente “ratio” dei due istituti fa riscontro la constatata differenziazione tra le due discipline (…) Ne sono casi evidenti le previsioni secondo cui le due tipologie di imprese operano negli ambiti di rispettiva competenza in via prevalente (impresa sociale) e in via esclusiva (SIAVSS); sono assoggettate a diverso regime in caso di insolvenza (l.c.a. per l’impresa sociale, composizione della crisi di sovraindebitamento per la SIAVSS); sono tenute a redigere e depositare una il bilancio sociale (impresa sociale) l’altra un documento di descrizione dell’impatto sociale (SIAVSS), devono osservare diverse disposizioni in materia di organo di controllo (sempre obbligatorio per l’impresa sociale, non per la SIAVSS, per la quale si rinvia alle disposizioni civilistiche afferenti alla forma in cui l’impresa è costituita)».

Considerazioni conclusive

Con la normativa in materia di start-up innovative, il legislatore ha qualificato come “sociali” enti (con inequivocabile natura lucrativa) assoggettati a un vincolo di non distribuzione degli utili solo temporaneo. Peraltro, proprio il richiamo alla normativa in materia di Imprese sociali ha semplicemente la finalità di delimitare l’ambito di azione dell’ente e, di conseguenza, di qualificare la “socialità” dell’attività dalla SIAVSS, senza attingere in altro modo alle disposizioni dettate in materia di ETS.

Accertata dunque l’impossibilità di cumulo delle due qualifiche si ritiene comunque che «alla scadenza del termine previsto per il possesso della qualifica ex. art. 25 comma 4 d.l. n. 179/2012 ovvero prima, in caso di rinuncia volontaria alla medesima con susseguente cancellazione dalla sezione start-up del Registro imprese», sussista la possibilità che l’ente, previo adeguamento del proprio statuto alle disposizioni recate dal d.lgs. 112/2017, possa richiedere l’iscrizione presso la sezione speciale del Registro imprese dedicata alle imprese sociali, secondo le modalità di cui al decreto interministeriale 16.03.2018 Mise/MLPS, acquisendo in tal modo la qualifica di impresa sociale»[12].

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Bibliografia di riferimento

– Visconti G., La disciplina dell’impresa sociale, Maggioli, 2020

– Fici A., Rossi E., Sepio G., Venturi P., Dalla parte del Terzo Settore. La Riforma letta dai suoi protagonisti, Laterza, 2020

– Marra G., Start-up innovative: l’evoluzione giuridica tra requisiti e deroghe, in Questa Riv., 4 agosto 2020

– Pasquariello G., Startup innovativa: vantaggi e opportunità nel periodo di crisi, 29 maggio 2020

– Fazzi L., Costruire l’innovazione nelle imprese sociali e nel terzo settore, Franco Angeli, 2019

– A. Mazzullo, Diritto dell’imprenditoria sociale. Dall’impresa sociale all’«impact investing», Giappichelli, 2019

– Pagamici B., Start-up innovativa, Ipsoa, 2018

– Corso S., Start-up e PMI innovative: scelte statutarie e finanziamento, ESI, 2018

– Consorti P., Gori L., Rossi E, Diritto del Terzo settore, Il Mulino, 2018

– Fici A. (a cura di), La riforma del terzo settore e dell’impresa sociale. Una introduzione, Editoriale scientifica, 2018

– G. Rivetti, Enti senza scopo di lucro. Terzo settore e Impresa sociale, Giuffrè, 2017.

– Borzaga C., Fazzi L., Le Imprese sociali, Carocci, 2011

Note

[1] Cfr. Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, in G.U. 18/12/2012, n. 294, S.O. n. 208). Nello specifico, l’art. 2 definisce la start-up innovativa come «una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell’art. 73, T.U.I.R., le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione. Per essere identificata quale start-up innovativa, l’impresa deve altresì possedere ulteriori requisiti elencati dalla norma: in particolare, l’attività deve essere finalizzata in modo esclusivo o prevalente allo sviluppo, alla produzione e alla commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

[2] In particolare, si fa riferimento all’art. 29, norma cit. In base a tale disposizione, le persone fisiche e giuridiche che investono capitale in start-up innovative possono godere di deduzioni o detrazioni fiscali dal proprio reddito imponibile, nel dettaglio «un importo pari al 19 per cento della somma

investita dal contribuente nel capitale sociale». Il comma 9 dell’art. 29 aveva subordinato l’efficacia degli incentivi fiscali all’autorizzazione della Commissione europea, ottenuta il 5 dicembre 2013 con la decisione C(2013)8827.

[3] Si fa riferimento, ad esempio, alla qualità di impresa “ad alta crescita”, guidata dalla ricerca e sviluppo o dall’innovazione che investe nella produzione o nello sviluppo di prodotti, processi e/o servizi innovativi (v., anche programma quadro dell’UE per la ricerca e l’innovazione – Orizzonte Europa).

[4] Cfr. art. 25, comma 4 norma cit.: «Ai fini del presente decreto, sono start-up a vocazione sociale le start-up innovative di cui ai commi 2 e 3 che operano in via esclusiva nei settori indicati all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155».

[5] cfr. D.lgs. n. 112, 3 luglio 2017, recante Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell’articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106. Ai sensi dell’art. 1, norma cit., « Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile, che, in conformità  alle  disposizioni  del  presente decreto,  esercitano  in  via  stabile  e   principale   un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione  responsabili  e  trasparenti  e  favorendo  il  più  ampio coinvolgimento dei lavoratori,  degli  utenti  e  di  altri  soggetti interessati alle loro attività».

[6] V., sul punto, art. 2, Dl.gs. 112/2017, cit. che lenca le “attività di interesse generale” che devono essere perseguite dall’Impresa sociale.

[7] Tali enti sono infatti caratterizzati dall’assenza dello scopo di lucro e eventuali  utili ed  avanzi di gestione   sono destinati allo svolgimento dell’attività’ statutaria o ad incremento del patrimonio; di conseguenza «è vietata  la  distribuzione,  anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e  riserve  comunque denominati,   a   fondatori,   soci   o   associati,   lavoratori   e collaboratori,  amministratori  ed  altri  componenti  degli   organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi  altra  ipotesi  discioglimento individuale  del  rapporto», v. art. 2, comma 2 norma cit.

[8] La durata del regime agevolato è di 4 anni in caso di ente di nuova costituzione; in caso contrario, per start-up esistenti già prima dell’entrata in vigore della normativa di riferimento, i limiti temporali sono dettati dall’art. 25, comma 3 D.L. n. 179/2012 cit. Sulla questione, v., anche Agenzia delle Entrate, Circ. n. 16/E, 11 giugno 2014, pp. 13-14.

[9] Cfr. Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nota prot. 3756 del 17 marzo 2021, p.1.

[10] Ibidem.

[11] V., al riguardo, art. 12, comma 5, D.lgs. n. 112/2017, cit.: «In caso  di  scioglimento  volontario  dell’ente  o  di  perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto, nelle imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V del codice civile, il capitale  effettivamente  versato  dai  soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e  non distribuiti nei limiti di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a), è devoluto, salvo quanto specificamente previsto in  tema  di  società cooperative, ad altri enti del Terzo settore costituiti  ed  operanti da almeno tre anni o ai  fondi  di  cui  all’articolo  16,  comma  1, secondo  le  disposizioni  statutarie».

[12] Cfr. Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nota prot. 3756, cit., p. 2.

Francesca Moroni

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