Spunti minimi sul danno da prodotto difettoso nell’esperienza previgente al 1988

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Anteriormente all’entrata in vigore dell’abrogato d.p.r. 224/1988 (che recepì la direttiva 85/374/CEE), la giurisprudenza non poté che inquadrare le numerose ipotesi di danno da prodotto difettoso nelle fattispecie codicistiche aquiliane:
– in una pronuncia, infatti, si utilizzò l’art. 2049 c.c. (App. Roma 24 febbraio 1976, in Giur. It. 1978, I, 2, 430, in un caso di difetto di fabbricazione di un veicolo imputabile al fatto colposo dei dipendenti del fabbricante);
– in altre, per gran parte, l’art. 2050 c.c. (Cass. 30 marzo 1967 n. 702, idd., 25 ottobre 1967 n. 2639, 13 gennaio 1981 n. 294, 15 luglio 1987 n. 6241, rese rispettivamente in casi di produzione di preparati chimici, di materiali pirotecnici, di produzione e distribuzione di gas in bombole e di farmaci);
– in altre, ancora, l’art. 2051 c.c. (Trib. Monza 10 novembre 1982, in Resp. civ. prev., 1983, 789, ed App. Roma 8 ottobre 1986, in Foro It., 1987, I, 1569, in caso di danni al veicolo sito presso il rivenditore, qualificato custode dello stesso), e, da ultimo, in via sussidiaria, l’art. 2043 c.c. (App. Trieste 16 giugno 1987, ancora in caso di danni da farmaci).
Oggigiorno, al risarcimento dei danni si può chiamare il produttore in virtù delle disposizioni degli artt. 1 e ss. del d.p.r. 24 maggio 1988 n. 224, oggi integralmente confluito negli artt. 114 e ss. del d. lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (cd. Codice del consumo), normativa di dettaglio rispetto a quella del codice civile, in precedenza applicata ad ipotesi consimili
 
Avvocato in Napoli
 
 
Com’è noto, si è ritenuta operante la fattispecie di aliud pro alio quando il bene consegnato dal venditore al compratore è diverso da quello esattamente individuato al momento della conclusione del contratto (là dove un difetto di quantità o qualità integrerebbe sempre un vizio redibitorio), vicenda che darebbe a quest’ultimo il diritto all’azione di risoluzione per inadempimento (soggetta, differentemente da quelle ex artt. 1490, 1497 e 1512 c.c. ad ordinaria prescrizione decennale e svincolata dalle decadenze ex artt. 1495, 1497 e 1512 c.c.), ovvero, a quella di esatto adempimento ex art. 1453 c.c., o all’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.. Ex multis, Cass., 31 marzo 1987 n. 3093, in Mass., 1987, idd., 12 febbraio 1988 n. 1530, ivi, 1988, 13 gennaio 1997 n. 244, ivi, 1997

Vanacore Giorgio

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