Spunti minimi in tema costituzione in mora del debitore ex art. 1219 c.c. in materia di obbligazioni contrattuali: obbligo o onere?

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Poco dibattuto ?, in dottrina e giurisprudenza, in materia di obbligazioni contrattuali, il tema della necessit? o meno, per il creditore, della costituzione in mora del debitore attuata nelle forme dell?art. 1219 c.c..

Particolare rilevanza ha il quesito in tutte le ipotesi ? che possono verificarsi nella pratica ? in cui il creditore non faccia precedere all?instaurazione di una lite un?attivit?, debitamente coltivata, di diffida e messa in mora dell?obbligato.

?Quindi, laddove non esista una prescrizione normativa (tra tutte, il notissimo art. 22, legge 24 dicembre 1969 n. 990 – ?Assicurazione obbligatoria della responsabilit? civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti?), si pu? discutere se un atto di costituzione in mora del debitore assurga, per il creditore, ad obbligo o a mero onere.

Ordunque, dall?interpretazione del sistema normativo delle obbligazioni contrattuali sembrerebbe discendere l?obbligo, a parte creditoris, di un rituale e tempestivo atto scritto di costituzione in mora e diffida.

A riprova di ci? si ? utilizzato il seguente argomento: nel settore delle obligationes ex contractu, non opera, de iure condito, il principio della cd. ?automaticit? della mora debitoris?, vale a dire la non necessit? di una intimazione o richiesta fatta per iscritto. Come ? noto, l?art. 1219, comma 2, n. 1, c.c., limita la detta automaticit? alle sole obbligazioni extracontrattuali (in tal senso, vedansi? Cass. 19 dicembre 1948 n. 2621, id., 18 agosto 1966 n. 2247, Coll. arb. 30 ottobre 1990; in dottrina, Ravazzoni, Mora del debitore, in Enc. Giur. Treccani, vol. XX, Roma 1990, 2).

Quindi, sul piano dello stretto diritto sostanziale, l?art. 1219, comma 1, c.c., configura la costituzione in mora nell?illecito contrattuale quale ?atto dovuto? per il? creditore, concretantesi in una intimazione o richiesta fatte ?per iscritto?.

?? noto, poi, che la dottrina qualifichi comunemente la costituzione in mora come atto giuridico in senso stretto, appartenente alla categoria degli atti recettizi di richiesta (tra tutti, Bianca, Diritto civile, La responsabilit?, vol. V, Milano, 1994, 88 e ss.).

?E, si badi, si richiede che l?atto di costituzione, pur non esigendo formule solenni, manifesti per iscritto l?inequivoca pretesa del creditore all?adempimento in capo al debitore, non ammettendo, cos?, equipollenti. Tutto ci? per assicurare, al contempo, la seriet? della richiesta creditoria ed il favor per il debitore che, presa puntuale conoscenza della obbligazione, dovr? attivarsi per l?adempimento (Bianca, op. ult. cit., 88, 94).

Fermo quanto appena detto, altri indici atti a fondare l?obbligatoriet? di un atto scritto extragiudiziale di messa in mora, possono reperirsi nel generale cd. ?principio di buona fede? ? e nei suoi corollari ? immanente al sistema delle obbligazioni (artt. 1175, 1337, 1358, 1366, 1375 e 1460 c.c.), che si vuole ?posto a fondamento di un principio generale dei rapporti interprivati, la cui portata armonizza e ad un tempo trascende gli ambiti delle specifiche norme di legge, mentre le si riconosce quella elasticit? e duttilit?, propria delle clausole generali, che ne arricchisce le potenzialit? applicative? (in tal senso, espressamente, Bessone – D?Angelo, Buona fede, Enc. Giur. Treccani,vol. V, Roma, 1988, 4).

Ancora, dell?obbligatoriet? di un atto di messa in mora sarebbe luogo a parlarsi avendo altres? riguardo alla prassi degli affari, e ci? specie se si verta in materia di rapporti obbligatori tra imprenditori.

Non occorrono parole per dimostrare che nei rapporti tra questi ultimi, l?azione giudiziaria di recupero del credito ? sempre preceduta da un atto di diffida e costituzione in mora, ragion per cui, pur senza volersi addentrare nell?esame degl?istituti delle ?pratiche negoziali d?affari? ? afferenti alla categoria degli usi negoziali et similia, art. 1340 c.c. ?, pi? di un motivo si scorge nella fondatezza della tesi che, nelle vertenze obbligatorie, vuole assurga ad obbligo, e non a mero onere, la rituale, attuata per iscritto, diffida e messa in mora del debitore.

Giorgio Vanacore

avvocato in Napoli

giorgiovanacoreavv@libero.it

Vanacore Giorgio

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