Sproporzione beni e attività economiche: evasione fiscale?

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Corte di Cassazione -sez. VI pen.- sentenza n. 32483 del 4-07-2024

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Indice

1. La questione: la sproporzione reddituale


La Corte di Appello di Palermo, a seguito di un appello formulato dal proposto e dai terzi interessati, confermava un decreto emesso dal locale Tribunale con il quale era stata applicata la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per anni quattro, con relative prescrizioni, con cauzione e la confisca di vari beni (immobili, terreni e veicoli) formalmente intestati alla moglie e al figlio, ma ritenuti nella disponibilità del proposto.
Ciò posto, avverso questa decisione il proposto e i predetti terzi interessati ricorrevano per Cassazione e, tra le argomentazioni ivi addotte, costoro deducevano la sproporzione reddituale rispetto ai cespiti, pur essendo i redditi regolarmente comprovati con le allegazioni e consulenze, disconoscendo la preclusione di nuovo giudizio derivante dal giudicato formatosi in sede penale relativamente alla restituzione dei medesimi beni da parte del Tribunale del riesame, senza che fossero intervenuti elementi o fatti nuovi. Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri

2. La soluzione adottata dalla Cassazione


Il Supremo Consesso reputava i ricorsi suesposti inammissibili.
In particolare, tra le argomentazioni giuridiche che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale «la sproporzione tra i beni posseduti e le attività economiche del familiare o del terzo intestatario fittizio del bene in favore del proposto non può essere da costoro giustificata adducendo proventi da evasione fiscale, giacché, altrimenti, sarebbero illogicamente rese inoperative le rispettive presunzioni di interposizione fondate, per quanto attiene ai familiari ed al coniuge, sulla massima di comune esperienza della comunanza di interessi patrimoniali e di redditi nell’ambito dell’unità familiare entro cui si colloca la persona socialmente pericolosa, e, per quanto attiene al terzo, sull’accertamento di cui all’art. 26, d.l gs. 6 settembre 2011, n. 159» (Sez. 1, n. 12629 del 16/01/2019).
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3. Conclusioni


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito se la sproporzione tra beni e attività economiche di un familiare o di un terzo fittizio può essere giustificata con proventi da evasione fiscale.
Si fornisce difatti in tale pronuncia una risposta negativa a siffatto quesito sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo con cui è stato per l’appunto postulato che la sproporzione tra i beni posseduti e le attività economiche del familiare o del terzo intestatario fittizio del bene in favore del proposto non può essere da costoro giustificata adducendo proventi da evasione fiscale.
È dunque sconsigliabile, perlomeno alla stregua di tale approdo ermeneutico, sostenere un’argomentazione di questo genere per giustificare la sproporzione tra i beni posseduti e le attività economiche del familiare o del terzo intestatario fittizio del bene in favore del proposto.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

Avvocato e giornalista pubblicista. Cultore della materia per l’insegnamento di procedura penale presso il Corso di studi in Giurisprudenza dell’Università telematica Pegaso, per il triennio, a decorrere dall’Anno accademico 2023-2024. Autore di diverse pubblicazioni redatte per…Continua a leggere

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