Spese di istruttoria ai fini dell’usura, mancata indicazione dell’ISC e validità del mutuo destinato all’estinzione di debiti pregressi

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Indice:

  1. Il fatto
  2. Nel mutuo fondiario l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. può essere pronunciato solo con riferimento a documenti rilevanti ed indispensabili
  3. In un contratto di mutuo ai fini della verifica dell’ usurarieta’, non possono essere considerate le spese di istruttoria del finanziamento e le penali per la risoluzione del contratto
  4. Non esiste usurarieta’ sopravvenuta nel mutuo fondiario
  5. La mancata o errata indicazione dell’isc non è causa di indeterminatezza per i contratti stipulati con operatori commerciali
  6. Il tasso di mora, per i contratti stipulati tra il 31.3.2007 ed il 31.12.2017, va individuato separatamente
  7. Non è nullo il mutuo destinato all’acquisto dell’abitazione e all’estinzione di debiti pregressi 

Il fatto

La Corte di Appello di Milano, chiamata a decidere dell’impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Lodi n. 423/2020, con cui era stata rigettata l’opposizione al precetto notificato dalla Banca alla società mutuataria, ha emesso in data 29.3.2022, la sentenza n. 1040.

Nell’ appello proposto veniva contestato il mancato ordine di esibizione, ex art. 210 c.p.c., del piano di ammortamento; l’usurarietà degli interessi di mora; l’indeterminatezza per mancata indicazione in contratto dell’ISC; la nullità del mutuo, perché prevedeva l’acquisto di immobile e l’estinzione di debiti pregressi.

La Banca, difesa congiuntamente dallo STUDIO LEGALE SCROCCHI-SOZZI-SCROCCHI e dal consulente tecnico della Banca, D.ssa Silvana MASCELLARO di SMF (STUDIO MASCELLARO FANELLI), ha ottenuto un importante riconoscimenti per l’intero ceto bancario.

Nel mutuo fondiario l’ordine di esibizione ex 210 c.p.c. può essere pronunciato solo con riferimento a documenti rilevanti ed indispensabili

La società mutuataria appellante aveva sollevato, quale motivo dell’appello proposto, il mancato ordine alla banca, ex art. 210 c.p.c., di produzione del piano di ammortamento.

La Corte di Appello meneghina ha ritenuto che l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. va pronunciato solo per documenti “rilevanti ed indispensabili ai fini della decisione”.

In un contratto di mutuo ai fini della verifica dell’usurarietà, non possono essere considerate le spese di istruttoria del finanziamento e le penali per la risoluzione del contratto

La Corte ha precisamente indicato che, ai fini della verifica dell’usurarietà nel contratto di mutuo, va inclusa l’incidenza delle “spese di esazione”, ma non vanno considerate né le “spese di istruttoria” del finanziamento, né le “penali previste in caso di risoluzione contrattuale”.

Fa di più la sentenza, offrendo la motivazione di tale assunto che risiede nel fatto che esse non hanno nessuna attinenza con il ritardo dei pagamenti.

 Non esiste usurarietà sopravvenuta nel mutuo fondiario

La Corte milanese ha ribadito l’insussistenza della usurarietà sopravvenuta, in linea con il disposto della Corte di Cassazione n.24675/17 ed ha determinato che è irrilevante l’eventuale superamento in corso di rapporto dei tassi soglia.

La mancata o errata indicazione dell’Isc non è causa di indeterminatezza per i contratti stipulati con operatori commerciali

La sentenza in esame ha affermato che -nei contratti di mutuo in cui sia esposto il tasso di interesse- la mancata o errata indicazione dell’ISC, non determina l’applicazione dei tassi sostitutivi ex art. 117 Tub, se il contratto è stipulato con un “operatore commerciale”; questo perché l’ISC ha solo una funzione di pubblicità e trasparenza. Diversamente, resta applicabile la sostituzione con i tassi minimi dei Bot ex art. 117 Tub, se il contratto sia stato stipulato con un “consumatore” ex art.125 bis, VI co.Tub ed in esso risulti mancante o errata l’indicazione dell’ISC.

Il tasso di mora, per i contratti stipulati tra il 31.3.2007 ed il 31.12.2017, va individuato separatamente

La Corte di Appello di Milano, ad unisono con la costante e recente giurisprudenza, tra cui la sent. n.19597/2020 della C. Cassazione, ha rilevato che la usurarietà del tasso di interesse di mora nel contratto di mutuo oggetto di contestazione, stipulato tra il 31.3.2007 ed il 31.12.2017, va individuato autonomamente, opportunamente maggiorando il tasso soglia di 2.1 punti percentuali.

Non è nullo il mutuo destinato all’acquisto dell’abitazione e all’estinzione di debiti pregressi

La Corte, in linea con la posizione già assunta dalla C. Cassazione  n.15929/18 e  n. 24699/17, ha precisato che non è nullo, per mancata  deviazione dalla “causa”, un mutuo che preveda esplicitamente di essere stato contratto per l’ ”acquisto di immobile e l’estinzione di altri finanziamenti presso la banca” . Fa di più la Corte, precisando che sarebbe erroneo ritenere “in sé vietato un mutuo concluso allo scopo di ripianare precedenti debiti del mutuatario verso il mutuante”.

Sentenza collegata

117840-1.pdf 480kB

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Silvana Mascellaro

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