Se la P.A. continua a usare un immobile dopo la scadenza del contratto di locazione, può comunque beneficiare dello sconto del 15% previsto dalla spending review? Per aiutare i professionisti, abbiamo pubblicato il “Formulario commentato del nuovo processo civile – Aggiornato ai correttivi Cartabia e mediazione” di Lucilla Nigro offre un supporto pratico e operativo per affrontare ogni fase del contenzioso civile, acquistabile su Shop Maggioli e su Amazon.
riferimenti normativi: art. 1591 c.c.; art. 3 D.L. n. 95/2012
precedenti giurisprudenziali: Cass. civ., Sez. III, Sentenza del 04/01/2023, n. 163
Indice
1. La vicenda: la scadenza della locazione alla PA
Un Ministero stipulava un contratto di locazione per un immobile commerciale. Il contratto cessava il 9 gennaio 2012, ma l’immobile veniva materialmente riconsegnato solo il 16 ottobre dello stesso anno. Il locatore chiedeva ed otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti del conduttore per un importo di oltre € 230.000 per canoni arretrati, morosità e indennità di occupazione. Il Ministero si opponeva al decreto eccependo che, per il periodo dal 7 luglio al 16 ottobre 2012, l’indennità di occupazione dovesse essere calcolata in misura ridotta, invocando l’art. 1591 c.c. e l’art. 3 del Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135).
Quest’ultima disposizione, nell’ambito delle misure di contenimento della spesa pubblica (spending review), prevedeva una riduzione del 15% dei canoni di locazione corrisposti dalle Pubbliche Amministrazioni per contratti stipulati a fini istituzionali, applicabile anche agli utilizzi “sine titulo” in essere alla data di entrata in vigore del decreto (in vigore dal 7 luglio 2012).
In altre parole il Ministero riteneva che la riduzione del 15% si applicasse dal 7 luglio 2012 e riguardasse non solo ai canoni di locazione, ma anche l’indennità di occupazione dovuta per l’utilizzo di immobili a fini istituzionali in assenza di titolo (occupazione “sine titulo”). In merito a tale aspetto il Tribunale (pur accogliendo parzialmente l’opposizione, rideterminando la misura del credito spettante all’opposta), non riteneva condivisibile il ragionamento del conduttore, decisione confermata dalla Corte di Appello. Quest’ultimo, in particolare, rilevava che il testo della norma suddetta, come modificato dall’art. 24, comma 4, lett. a), del Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, dovesse trovare applicazione solo a far data dal 1 luglio 2014, mentre, nella specie, “i canoni in esame riguardavano il periodo antecedente gennaio-ottobre 2012’, risultando, inoltre, “il contratto già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 95 del 2012”.
Il Ministero ricorreva in cassazione, evidenziando, tra l’altro, che la Corte di Appello aveva sbagliato nel ritenere applicabile la riduzione dei canoni solo dal 1° luglio 2014, come previsto dalla legge n. 89/2014. Secondo il Ministero, già il testo originario del Decreto-legge n. 95/2012, entrato in vigore il 7 luglio 2012, prevedeva all’art. 3, comma 4, che la riduzione del 15% si applicasse anche agli immobili occupati senza titolo alla data di entrata in vigore del decreto. Quindi, nel caso specifico, tale riduzione doveva valere per l’indennità di occupazione dovuta dal 7 luglio al 16 ottobre 2012, giorno in cui l’immobile fu riconsegnato. Inoltre il Ministero sosteneva che, secondo l’articolo 1591 c.c., l’indennità di occupazione deve essere calcolata sul valore del canone stabilito, che può derivare non solo dal contratto, ma anche da quanto previsto dalla legge. Per aiutare i professionisti, abbiamo pubblicato il “Formulario commentato del nuovo processo civile – Aggiornato ai correttivi Cartabia e mediazione” di Lucilla Nigro offre un supporto pratico e operativo per affrontare ogni fase del contenzioso civile, acquistabile su Shop Maggioli e su Amazon.
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2. La questione
Da quale momento si applica la riduzione del 15% sull’indennità di occupazione “sine titulo” prevista dal Decreto-legge n. 95 del 2012?
3. La soluzione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Ministero, annullando la decisione della Corte di Appello. I giudici supremi hanno chiarito che il testo originario del Decreto-legge n. 95 del 2012 prevedeva in modo esplicito l’applicazione della riduzione del 15% non solo ai contratti di locazione ancora in corso, ma anche ai casi di occupazione senza titolo, con effetto a partire dalla data di entrata in vigore del decreto, ossia il 7 luglio 2012. Pertanto, per il periodo compreso tra il 7 luglio e il 16 ottobre 2012, data di rilascio dell’immobile, l’indennità di occupazione doveva essere calcolata tenendo conto di tale riduzione, applicata sull’importo del canone precedentemente pattuito.
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4. Le riflessioni conclusive
La decisione in commento ha chiaramente affermato che la riduzione del 15%, prevista dall’art. 3, comma 4, del D.L. n. 95 del 2012, per le indennità dovute per l’utilizzo a fini istituzionali di immobili, in assenza di titolo, si applica con decorrenza dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 95 del 2012. Questa conclusione si allinea ad una precedente sentenza della Suprema Corte secondo cui la riduzione del 15%, prevista dall’art. 3, comma 4, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dall’art. 24, comma 4, lett. a), d.l. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per le indennità dovute per l’utilizzo a fini istituzionali di immobili, in assenza di titolo, da parte delle Amministrazioni centrali, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle Autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), si applica con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 95 del 2012 (Cass. civ., sez. III, 04/01/2023, n. 163).
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