Specializzazioni forensi: sottoscritto Protocollo di intesa tra il Consiglio Nazionale Forense e le Camere Penali

Redazione 04/06/13
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Anna Costagliola

È stato sotto sottoscritto il Protocollo d’Intesa tra il Consiglio Nazionale Forense (CNF) e l’Unione delle Camere penali volto a dare attuazione alle previsioni normative contenute nella legge di riforma della disciplina dell’ordinamento della professione forense (L. 247/2012) quanto all’organizzazione dell’attività di formazione dell’avvocato. La nuova legge sull’ordinamento della professione forense prevede, infatti, che il CNF promuova l’organizzazione di corsi per l’acquisizione del titolo di avvocato specialista d’intesa con le associazioni specialistiche maggiormente rappresentative. La specializzazione in determinati settori dell’attività forense nasce, invero, da un impegno nel campo della formazione e dell’aggiornamento professionale delle istituzioni forensi e soprattutto di alcune associazioni specialistiche che hanno costruito nel tempo circuiti formativi e moduli didattici fondati sull’insegnamento della tecnica e della deontologia.

Premesso che l’Unione delle Camere penali è inserita nell’elenco delle associazioni forensi maggiormente rappresentative ex art. 5, co. 3, lett. b), del Regolamento 11 aprile 2013, n. 1, recante «Norme per l’istituzione e le modalità di tenuta dell’elenco delle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative», con essa il CNF ha siglato il protocollo d’intesa allo scopo di dare attuazione alle nuove previsioni di legge. In base a detto accordo, il CNF promuove l’organizzazione dei corsi di formazione specialistica nelle discipline penalistiche gestiti dall’Unione per il tramite della Scuola Nazionale di Alta Formazione e finalizzati all’acquisizione del titolo di specialista in diritto penale e processuale penale. In tale contesto, il CNF riconosce valenza scientifica all’attività di alta formazione svolta dall’Unione attraverso il Primo e il Secondo corso biennale della Scuola Nazionale di Alta Formazione dell’avvocato penalista, nonché congruenza e coerenza rispetto al conseguimento del titolo di specialista previsto dall’art. 9 della legge di riforma e dal relativo decreto di attuazione.

L’Unione delle Camere Penali sottoporrà al CNF i successivi corsi di formazione specialistica che intende programmare con riguardo ai contenuti, alla durata, almeno biennale, e ai nominativi dei relatori, ai fini della valutazione dell’idoneità astratta. All’esito della valutazione, il CNF potrà richiedere all’Unione ogni ulteriore informazione ritenuta utile in merito a ciascun corso di formazione specialistica, formulare richieste di integrazione o modifica ed eventualmente rifiutare di promuoverne l’organizzazione con comunicazione motivata entro 30 giorni dal ricevimento del programma, oltre il quale termine la proposta si intenderà in ogni caso accettata.

Prima dell’inizio di ogni biennio di corso, l’Unione si impegna a presentare al CNF il programma dettagliato del corso di formazione specialistica, con specifica indicazione delle materie trattate, delle ore (200 complessive) destinate a ciascuna di esse, degli argomenti affrontati e dei docenti, con relativa qualifica. Il 10% delle ore di lezione verrà riservato alla deontologia professionale.

I docenti verranno scelti tra avvocati di consolidata esperienza professionale, professori universitari e, per particolari esigenze e temi di insegnamento, magistrati ed esperti del settore.

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