Specializzazioni forensi: il CNF ha predisposto la bozza di regolamento sulle associazioni specialistiche

Redazione 26/03/13
Scarica PDF Stampa

Anna Costagliola

Il Consiglio Nazionale Forense (CNF) ha predisposto la bozza di regolamento che istituisce e disciplina l’elenco delle associazioni specialistiche maggiormente rappresentative, in attuazione dell’art. 35, co. 1, lett. s), della L. 247/2012 (Nuovo ordinamento della professione di avvocato).

Le associazioni specialistiche inserite nell’elenco parteciperanno con i Consigli dell’Ordine all’organizzazione di corsi per l’acquisizione del titolo di avvocato specialista, che rappresenta uno dei punti qualificanti della riforma forense. Spetta invece al Ministero della giustizia adottare il regolamento per la definizione delle modalità per ottenere il titolo di avvocato specialista.

L’art. 9 della legge di riforma dell’ordinamento professionale forense introduce le specializzazioni, prevedendo che l’avvocato possa ottenere ed indicare il titolo di specialista in vari rami del diritto, senza che questo comporti riserva di attività professionale, dopo aver seguito scuole e corsi di formazione di durata non inferiore a due anni ovvero per comprovata esperienza professionale, debitamente accertata dal CNF, maturata nel settore oggetto di specializzazione.

La specializzazione in determinati settori dell’attività forense nasce da un impegno nel campo della

formazione e dell’aggiornamento professionale delle istituzioni forensi e soprattutto di alcune associazioni specialistiche che hanno costruito nel tempo circuiti formativi e moduli didattici fondati sull’insegnamento della tecnica e della deontologia. Era naturale, pertanto, che le associazioni specialistiche fossero coinvolte nella formazione per il rilascio del titolo di specialista. Questo, infatti, implica un’alta formazione tecnico-pratica, adeguata al tipo di competenze richieste per lo svolgimento della professione in un campo specifico e, dunque, necessariamente organizzata da chi è effettivamente attrezzato a trasmettere quel tipo di sapere e di conoscenza.

L’espresso riconoscimento, a livello legislativo, della specializzazione forense non mira a creare aree di riserva a vantaggio di ristrette elite professionali; al contrario, è funzionale a tutelare l’affidamento del cittadino sulla professionalità dell’avvocato, favorendo, al contempo, l’acquisizione di saperi specialistici che sono, in quanto tali, garanzia di migliore qualità della prestazione. Con tale strumento si ritiene di raggiungere un equilibrio tra l’unità della professione di avvocato, che rimane assolutamente tale, e la improrogabile necessità di qualificare i settori di attività a vantaggio dell’utente.

L’art. 3 della bozza di regolamento predisposto dal CNF riconosce come maggiormente rappresentative, e dunque aventi titolo all’iscrizione nell’apposito elenco, le associazioni che:

a) hanno uno statuto che preveda espressamente tra gli scopi dell’associazione la promozione del profilo professionale specialistico, la formazione e l’aggiornamento nella materia di competenza;

b) hanno un numero di iscritti significativo su base nazionale, tenuto conto del settore di interesse e sono presenti con una sede operativa in almeno la metà dei distretti di Corte d’Appello;

c) hanno una sede nazionale ed un organismo che coordina le attività delle sedi dislocate su tutto il territorio nazionale;

d) hanno un ordinamento interno a base democratica;

e) assicurano l’offerta formativa nelle materie di competenza attraverso strutture organizzative e tecnico-scientifiche adeguate;

f) non hanno scopo di lucro e assicurano la gratuità delle attività formative, ferma restando la possibilità di richiedere ai partecipanti il rimborso delle spese sostenute per l’organizzazione.

La domanda di iscrizione nell’elenco, da inviare al CNF che dovrà deliberare entro 90 giorni, dovrà essere corredata dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti. Il mantenimento dell’iscrizione nell’elenco è subordinato alla persistenza dei requisiti necessari per l’iscrizione, la cui verifica si farà ogni tre anni.

La bozza di regolamento sarà riesaminata nella seduta amministrativa che si terrà il prossimo 10 aprile in vista del varo definitivo. Il regolamento, una volta approvato definitivamente dal CNF, entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del testo sul sito istituzionale.

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento