Sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari per i Comuni “Zone Rosse”

Scarica PDF Stampa
D.M. MEF  del 24/02/2020

Sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari per i Comuni “Zone Rosse” interessati  dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, recante  misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza Covid-19 .

Tra le misure recentemente adottate per fronteggiare la diffusione del “Covid19” (c.d. coronavirus), il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emanato un decreto ministeriale (in corso di pubblicazione in G.U.) che interviene sugli adempimenti fiscali a carico dei contribuenti residenti nelle zone interessate dal Decreto della Presidenza del Consiglio, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza dal virus”.

Precisamente, tale decreto interessa:

–  la Regione Lombardia, i Comuni di Bertonico (LO); Casalpusterlengo (LO); Castiglione D’Adda (LO); Codogno (LO); Fombio (LO); Maleo (LO); San Fiorano (LO); Somaglia (LO); Terranova dei Passerini (LO);

–  la Regione Veneto, del Comune di Vo’ (PD).

La misura in questione, adottata al fine di limitare le occasioni di assembramento in luoghi pubblici nei vari settori dell’amministrazione pubblica, prevede una sospensione dei versamenti  e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020

Si intendono sospesi

In particolare, sono sospesi.

  • i versamenti delle imposte;
  • le ritenute;
  • gli adempimenti fiscali (tra cui quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e quelli conseguenti ad accertamenti esecutivi).

La sospensione si applica nei confronti dei contribuenti residenti o che operano negli undici comuni interessati dalle misure di contenimento del contagio da Coronavirus e, in particolare:

  1. delle persone fisiche che alla data del 21 febbraio 2020 avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei Comuni appartenenti alla zona rossa di cui sopra;
  2. dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni rientranti nella zona rossa di cui sopra:
  3. dei sostituti d’imposta, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni rientranti nella zona rossa di cui sopra, in relazione alle ritenute alla fonte e, in particolare:

– per le ritenute sui redditi di lavoro dipendente (art. 23, D.P.R. , 29 settembre 197, n. 600);

– per le ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 24, D.P.R. , 29 settembre 197, n. 600);

– per le ritenute su compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato (art. 29, D.P.R. , 29 settembre 197, n. 600).

Il decreto in commento, al punto 5. espressamente prevede l’applicazione dell’art. 12 D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159, rubricato “Sospensione dei termini per eventi eccezionali”, a norma del quale

<< 1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.

  1. I termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell’anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
  2. L’Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1.>>.

Si legga anche:

-Lo smart working nelle PA;

-Coronavirus: smart working come ipotesi di prevenzione;

-Prevenzione diffusione Coronavirus: le chiusure dei Tribunali e stop ai concorsi pubblici.

La citata norma, in sostanza, prevede che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportino altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione:

  • dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali;
  • dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212;
  • della notifica di cartelle di pagamento da parte dell’agente della riscossione.

Infine, occorre rilevare che, il citato decreto chiarisce che gli adempimenti e i versamenti oggetti di sospensione devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione(ossia entro il 30 aprile 2020).

Si rammenta che, il Governo, già in altre situazioni di emergenza dovute a calamità naturali, è intervenuto in tal senso decretando la sospensione degli adempimenti tributari.

Difatti, nel 2016 per gli eventi sismici che avevano colpito l’Italia centrale, nei territori delle regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, il Consiglio dei Ministri aveva deliberato proroghe e sospensioni in merito agli adempimenti tributari e ai versamenti tributari in genere.

Parimenti, oggi,  i contribuenti dei comuni citati, sottoposti alla quarantena forzata per il contenimento del contagio- a seguito delle ordinanze  regionali, che hanno disposto  la chiusura degli uffici,  degli esercizi commerciali e la sospensione dell’attività lavorativa- sono in una posizione “particolare”, dato l’evento eccezionale presentatosi e la necessità e l’urgenza di tutela di un bene primario-come quello della salute pubblica-, che giustifica la momentanea sospensione degli obblighi tributari, per il periodo in oggetto del decreto.

La sospensione disposta dal Ministro dell’Economia e delle Finanze    per i contribuenti, che stanno vivendo tale situazione d’isolamento necessario per il contenimento della diffusione del contagio, è senz’altro un provvedimento necessario e indispensabile ,  in un’ottica di bilanciamento di diritti  e al fine  di tutelare il diritto alla salute  che, fuori d’ogni dubbio, in casi eccezionali come quelli in essere, prevale sul diritto a un’equa capacità contributiva.

 

Volume consigliato          

 

 

Avv. Villani Maurizio

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento