Sospensione condizionale della pena : automatismo o ragionevolezza?

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Il legislatore, attraverso l’introduzione dell’art. 163 del codice penale, attribuisce all’organo decidente uno degli strumenti più efficaci capace di contrastare effetti pregiudizievoli derivanti da un provvedimento di condanna emesso a carico di un soggetto, allorquando il fatto criminoso oggetto del provvedimento de quo non risulta contrassegnato da grave allarmismo sociale. Nel rispetto dei presupposti richiesti dalla normativa, il condannato potrà beneficiare, infatti, di uno strumento prettamente deflattivo che gli consentirà di non varcare la porta di ingresso del carcere.

Ma nella prassi giudiziaria, le condizioni legittimanti la concessione del beneficio in esame, sono sottoposte realmente ad un vaglio preliminare e rigoroso da parte del giudice? L’organo decidente tende a verificare soltanto se il reo risulta incensurato e se vi è il rispetto dei limiti edittali, oppure la sua prognosi risulta orientata anche verso la sussistenza di altri elementi?

In limine, prima di focalizzare l’attenzione alla questione de qua, appare doveroso analizzare il contenuto sostanziale della normativa vigente, al fine di comprenderne il sostrato e di differenziarla da altre norme che richiamano differenti strumenti giuridici, anch’essi potenzialmente in possesso del giudice.

I limiti oggettivi

Il quantum di pena oggetto della condanna inflitta, rappresenta il presupposto oggettivo al fine di dare concreta e pratica attuazione all’istituto della sospensione condizionale della pena. A prescindere che il reato addebitato al prevenuto concerne un delitto od una contravvenzione, la pena detentiva non deve mai superare i due anni, o due anni e sei mesi qualora il condannato sia un “giovane-adulto” ovvero un settantenne. Anche per la  pena pecuniaria, il limite risulta il medesimo; difatti, la multa o l’ammenda, sole o congiunte a pena detentiva e ragguagliata a norma dell’art. 135, devono essere equivalenti ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore due anni. Risulta ovvio che la quantificazione totale debba avvenire conseguentemente all’eventuale giudizio di bilanciamento delle circostanze.

Il rispetto del presupposto testé richiamato permetterà di sospendere l’esecuzione della pena per un periodo di cinque anni, se la condanna è per delitto, e di due anni, se la condanna è per contravvenzione.

Giova precisare, inoltre, che nulla esclude che la sospensione possa durare per un tempo non superiore ad un anno; ciò avviene se la condanna inflitta non superi un anno di reclusione o di arresto, e l’imputato abbia risarcito il danno alla persona offesa, o quantomeno abbia attenuato le conseguenze dannose del reato, anteriormente alla pronuncia di primo grado.

     

I limiti soggettivi

La prognosi circa la gravità o meno del reato commesso e la capacità a delinquere del reo, rappresenta il vincolo al quale risulta soggetto il giudice, il quale reputerà opportuno concedere il beneficio solo allorquando ritenga che l’agente abbia commesso un reato non particolarmente grave, che lo stesso non sia proclive alla reiterazione, e che tale soggetto non sia considerato socialmente pericoloso, tale da subire una misura di sicurezza. Tale vaglio deve essere associato alla verifica della sussistenza di eventuali precedenti penali incombenti al reo. In merito a quest’ultimo aspetto, è necessario porre l’accento su due fattori estremamente importanti.

In primo luogo, il precedente penale deve concernere una condanna definitiva solo per delitto. In secondo luogo, fermo restando che l’art. 163 non può essere applicato due volte, nulla esclude che la pena irrogata con la precedente condanna, cumulata con quella da infliggere nel secondo procedimento, non superi i limiti oggettivi predisposti dalla normativa. Ciò significa che, se nel casellario giudiziale risulta che il reo sia stato già condannato per delitto alla pena di un anno di reclusione (probabilmente con il beneficio della sospensione), se in seguito subisce un’altra condanna alla pena di sei mesi o di un anno, al giudice non sarà precluso di applicare nuovamente il disposto di cui all’art. 163 c.p.

Il riferimento alla “condizione”

Il beneficio della sospensione della pena è concesso a condizione che: 1) il condannato non abbia riportato una precedente condanna per delitto che, cumulata a quella successiva, non superi i limiti stabiliti dall’art. 163; 2) che non commetta, nei cinque anni successivi per i delitti, e due anni per le contravvenzioni, un altro delitto di qualsiasi specie oppure una contravvenzione della stessa indole; 3) rispetti gli obblighi che gli sono stati imposti dal giudice.

In relazione a tale ultima condizione, duole precisare che le prescrizioni impartite dal giudice risultano obbligatorie solo se il reo abbia beneficiato della sospensione per una seconda volta ovvero sia stato condannato per uno dei delitti contro la pubblica amministrazione. Di contro, le suddette prescrizioni risultano impartite secondo una scelta discrezionale se il beneficio premiale viene disposto per la prima volta.

In ogni caso, le prescrizioni e gli obblighi delineati dalla normativa, e precisamente ai sensi dell’art. 165 del codice penale, consistono nell’adempimento alle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, nella pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno, nell’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato oppure, in assenza di opposizione, nell’esercizio di un’attività non retribuita a favore della collettività per un tempo comunque non superiore alla durata della pena sospesa.

Il mancato rispetto delle condizioni stabilite nei punti sub 2) e 3) determina, inoltre, quale conseguenza la possibile revoca del beneficio sospensivo.

Il discrimen tra pena condizionalmente sospesa e misure sostitutive

Le pene sostitutive delle pene detentive di breve durata sono state introdotte dall’art. 53 della Legge n. 689/1981 e, nella prassi giudiziaria, risultano di scarsa applicazione, a causa della volontà costante della magistratura di preferire di gran lunga lo strumento

disciplinato dall’art. 163 e ss. cod. pen.

La normativa disciplinante le suddette misure è chiara nello statuire che il giudice, in luogo della pena detentiva, possa, previa verifica di taluni presupposti, applicare la misura delle semidetenzione se ritenga di disporre una pena non superiore ai due anni, la libertà controllata se ritenga di disporre una pena non superiore ad  un anno, e la pena pecuniaria se reputa di pronunciare una pena che non superi i sei mesi.

Come emerge dal tenore normativo, i presupposti oggettivi (ma anche quelli soggettivi) legittimanti l’applicabilità delle pene sostitutive risultano similari a quelli afferenti l’istituto della pena sospesa.

Di contro, le divergenze attengono solo alle modalità attraverso le quali la pena debba essere eseguita. Difatti, mentre la sospensione della pena comporta il divieto di commettere ulteriori reati ed il rispetto eventuale di talune prescrizioni impartite dal giudice, le misure sostitutive impongono al condannato o di espiare gran parte della pena dietro le mura carcerarie (semidetenzione), o di essere sottoposto ad intervalli di vigilanza (libertà controllata), oppure di pagare una somma di danaro (pena pecuniaria).

Nelle aule dei tribunali, come accennato poc’anzi, si assiste ad una frequente applicazione del beneficio ex art. 163 c.p., a discapito delle misure ex art. 53 L. 689/1981, considerato che la pena condizionalmente sospesa rappresenti per gli organi giurisdizionali probabilmente lo strumento non solo di una più veloce applicazione pratica, ma anche più adatto e prodromico alla garanzia del principio del  favor rei  ed al raggiungimento di finalità risocializzanti e rieducative.

Il fulcro del problema

E’ prassi abituale che il difensore, al momento delle conclusioni finali e quindi in sede di discussione, oltre a richiedere l’assoluzione, il contenimento della pena nel minimo edittale ed il riconoscimento di qualsivoglia circostanza attenuante a favore del proprio assistito, procede ad avanzare una richiesta finalizzata all’applicazione, nel rispetto dei limiti edittali, della sospensione condizionale della pena.

La richiesta de qua spesso viene coniata con l’accezione “benefici concedibili dalla legge”, dando per scontato che tra i “benefici concedibili” rientri senz’altro quello della pena sospesa. Ciò potrebbe risultare veritiero, ma è altrettanto vero che una richiesta mascherata proveniente dalla difesa si risolverebbe in una scontata, nonché automatica applicazione dell’art.163 c.p., ritenendosi per certo che il giudice provvederà al suo riconoscimento, e quasi a voler svuotare il significato sotteso alla normativa che disciplina l’istituto in oggetto. Tale circostanza non dovrebbe in alcun modo evidenziarsi; il difensore dovrebbe puntualmente motivare la sua richiesta, spiegare le ragioni a sostegno della stessa, e convincere l’organo decidente nel suo accoglimento.

E’ assolutamente pacifico che non sussiste alcun dovere di motivazione, ma richiedere il beneficio sospensivo alla stregua di mere supposizioni applicative, significherebbe

sottovalutare la ratio sottesa alla disciplina dell’istituto.

D’altro canto, si potrebbe sostenere con certezza che il giudice sottoponga al suo vaglio, ed in modo stringente, tutti i presupposti richiesti dalla legge ai fini di un’eventuale applicabilità della sospensione condizionale?

Risulta palese che ciò che accade in camera di consiglio in sede di deliberazione, esula da qualsivoglia conoscibilità esterna; pertanto è assolutamente evidente che non si potrà conoscere il ragionamento seguito dal giudice avente ad oggetto il riconoscimento o meno del beneficio sospensivo. Il giudice è obbligato solo a motivare le ragioni poste a sostegno dell’accertata responsabilità penale dell’imputato, ma la legge nulla prevede in ordine alle ragioni giustificatrici circa l’applicabilità (ovvero, seppur in rarissimi casi, il diniego) dell’istituto ex art. 163 cod. pen. Al riguardo, se è vero che la finalità deflattiva della sospensione sembrerebbe orientare l’organo decidente ad una decisione in positivo, è altrettanto vero che la semplice incensuratezza non potrebbe fungere, da sola, da parametro applicativo. L’assenza del vincolo di motivazione porterebbe a dubitarsi circa la verifica rigorosa dei presupposti sostanziali e soggettivi.

Prendiamo il caso di Tizio, incensurato, accusato di furto semplice e per questo condannato, al netto delle circostanze, ad un anno di reclusione, con pena sospesa.

Nel caso in esame, dal punto di vista soggettivo, l’assenza di precedenti penali è stato l’elemento cardine che ha condotto il giudice alla concessione del beneficio de quo? Oppure avrà realmente operato un’analisi approfondita circa la personalità del reo? Avrà davvero appurato che il reo si asterrà dal commettere ulteriori reati? Per sostenere ciò, avrà esaminato in modo rigoroso le circostanze indicate nell’art. 133, così come riportato ai sensi dell’art. 164 c.p.?

Fornire una risposta esaustiva risulta alquanto complesso. Sta di fatto che, se da un lato si può asserire con certezza assoluta che l’istituto della sospensione condizionale della pena risulta di abitudinaria attuazione pratica, dall’altro non si può asserire egualmente che tale istituto sia applicato nelle aule di tribunale con indiscussa ragionevolezza; il pericolo di cadere in una sorta di automatismo attuativo risulta assai pregnante.

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Dott. Raffaele Pellino

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