Sono devolute al giudice amministrativo le controversie relative ad un atto, ancorchè di indirizzo, a destinatario determinato e diretto ad incidere, in via indiretta, sull’attività dell’INAIL di rilascio delle attestazioni di sua competenza e dell’INPS

Lazzini Sonia 18/10/07
Scarica PDF Stampa
Sulla giurisdizione del giudice amministrativo relativamente ad una controversia sulla legittimità o meno di un atto di indirizzo con cui viene accertata la situazione dei dipendenti di una determinata impresa in ordine al rischio – amianto, e ciò al fine del riconoscimento dei benefici previdenziali connessi con la situazione dell’esposizione all’amianto e previsti dalla legge 27 marzo 1992 n. 257, il Consiglio di Stato con la decisione numero 4040 del 19 luglio 2007 ci insegna che:
 
< L’atto impugnato, benché qualificato come “di indirizzo”, riguarda una specifica impresa e contiene accertamenti precisi circa l’esposizione all’amianto dei suoi dipendenti con specificazione del periodo di esposizione, dei reparti di lavorazione, e delle figure professionali degli addetti a tali lavorazioni (da considerare esposti all’amianto).
 
Si tratta, dunque, di un atto a destinatario determinato (l’impresa ricorrente) e diretto ad incidere, in via indiretta, sull’attività dell’INAIL di rilascio delle attestazioni di sua competenza e dell’INPS per l’eventuale applicazione dei benefici previdenziali.>
 
.ma non solo
 
< Non è, quindi, un atto che contiene linee direttive o orientative o di indirizzo, aventi valore solo interno e priva di valenza precettiva, bensì di un atto specifico che, nel colmare il precetto incompleto recato dalla norma primaria, fissa i criteri per la valutazione del presupposto dato dall’esposizione all’amianto. In applicazione dei criteri generali in punto di riparto deve pertanto reputarsi che la posizione azionata dall’impresa abbia la consistenza dell’interesse legittimo oppositivo al corretto esercizio di un potere discrezionale fatto salvo dalla prescrizione di legge. Va soggiunto che la contestazione ha come oggetto principale la legittimità della statuizione amministrativa asseritamente lesiva, di talché non è utilmente invocabile il potere di disapplicazione spettante, in via incidentale al GO, ai sensi dell’art. 5 della LAC.>
 
a cura di Sonia LAzzini
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.4040/2007
Reg.Dec.
N. 5616 Reg.Ric.
ANNO 2002
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 5616/2002 proposto da Enichem s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Luciano Spagnolo Vigorita, dall’avv. Ercole Romano e dall’avv. Marco Prosperetti ed elettivamente domiciliata in Roma, via G. Pierluigi da Palestrina n. 19, presso lo studio dell’ultimo;
contro
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso la stessa in Roma via dei Portoghesi n. 12;
l’Istituto Nazionale del Lavoro e della Previdenza Sociale-INPS, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro Riccio e dall’avv. Nicola Valente ed elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto;
l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli infortuni del Lavoro-INAIL, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Antonino Catania e dall’avv. Giuseppe De Ferrà ed elettivamente domiciliato in Roma, via IV Novembre n. 144, presso l’Ufficio Legale dell’Istituto;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sez. III bis, 8 maggio 2002, n. 4014;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle parti appellate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 13 aprile 2007 relatore il Consigliere Francesco Caringella;
Uditi l’Avv. De Ferrà, l’Avv. Riccio, l’Avv. Prosperetti e l’Avv. dello Stato Melillo;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
F A T T O    E    D I R I T T O
1. Con la sentenza appellata i Primi Giudici hanno dichiarato il difetto di giurisdizione sulla controversia avente ad oggetto la legittimità dell’atto di indirizzo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, aventi ad oggetto il quadro espositivo all’amianto dei dipendenti di stabilimenti petrolchimici ai fini del riconoscimento dei benefici previdenziali di cui agli art. 13, commi 7 e 8, della legge n. 257/1992, modificati dalla legge n. 271/1993”.
La società Enichem appella contestando gli argomenti posti a fondamento del decisum.
Resistono il Mistero e gli enti previdenziali costituiti.
Le parti hanno affidato al deposito di apposite memorie l’ulteriore illustrazione delle rispettive tesi difensive..
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Oggetto del presente giudizio è un atto denominato “di indirizzo”, dichiarativo del quadro espositivo all’amianto dell’azienda in oggetto, da valere esclusivamente ai fini del riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all’art. 13, commi 7 e 8, della legge n. 257/92.
Si tratta di un atto con cui viene accertata la situazione dei dipendenti di una determinata impresa in ordine al rischio – amianto, e ciò al fine del riconoscimento dei benefici previdenziali connessi con la situazione dell’esposizione all’amianto e previsti dalla legge 27 marzo 1992 n. 257.
Il Consiglio è chiamato, ai sensi dell’art. 35 della legge n. 1034/1971, allo scrutinio della sola questione della giurisdizione, dovendo rinviare l’esame di merito e delle ulteriori eccezioni al giudice del rinvio.
3. La Sezione, confermando l’orientamento già espresso con la decisione resa sul ricorso n. 10649/2002, reputa sussistente la giurisdizione amministrativa.
L’atto impugnato, benché qualificato come “di indirizzo”, riguarda una specifica impresa e contiene accertamenti precisi circa l’esposizione all’amianto dei suoi dipendenti con specificazione del periodo di esposizione, dei reparti di lavorazione, e delle figure professionali degli addetti a tali lavorazioni (da considerare esposti all’amianto).
Si tratta, dunque, di un atto a destinatario determinato (l’impresa ricorrente) e diretto ad incidere, in via indiretta, sull’attività dell’INAIL di rilascio delle attestazioni di sua competenza e dell’INPS per l’eventuale applicazione dei benefici previdenziali.
Non è, quindi, un atto che contiene linee direttive o orientative o di indirizzo, aventi valore solo interno e priva di valenza precettiva, bensì di un atto specifico che, nel colmare il precetto incompleto recato dalla norma primaria, fissa i criteri per la valutazione del presupposto dato dall’esposizione all’amianto. In applicazione dei criteri generali in punto di riparto deve pertanto reputarsi che la posizione azionata dall’impresa abbia la consistenza dell’interesse legittimo oppositivo al corretto esercizio di un potere discrezionale fatto salvo dalla prescrizione di legge. Va soggiunto che la contestazione ha come oggetto principale la legittimità della statuizione amministrativa asseritamente lesiva, di talché non è utilmente invocabile il potere di disapplicazione spettante, in via incidentale al GO, ai sensi dell’art. 5 della LAC.
4. In conclusione, l’appello deve essere accolto.
Consegue l’annullamento con rinvio al Giudice di prime cure ai sensi e con gli effetti di cui all’art. 35 della L. n. 1034/1971.
Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie l’appello ed annulla la sentenza appellata con rinvio al Primo Giudice.
La presente decisione sarà eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 13 aprile 2007 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l’intervento dei Signori:
Gaetano Trotta                       Presidente
Giuseppe Romeo                    Consigliere
Aldo Scola                              Consigliere
Francesco Caringella              Consigliere Est.
Bruno Rosario Polito              Consigliere
 
Presidente
GAETANO TROTTA
Consigliere                                                                             Segretario
FRANCESCO CARINGELLA                                            VITTORIO ZOFFOLI
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 
il…19/07/2007
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
MARIA RITA OLIVA
 
 
CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)
 
Addì……………………………..copia conforme alla presente è stata trasmessa
 
al Ministero………………………………………………………………………………….
 
a norma dell’art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
 
                                                                       Il Direttore della Segreteria

Lazzini Sonia

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento