Sono ammissibili il concorso colposo nel delitto doloso e il concorso doloso nel delitto colposo?

Redazione 22/01/19
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Ci si è chiesti se il nostro ordinamento ammetta un concorso di persone nel quale i concorrenti partecipano ciascuno mosso da un atteggiamento psicologico diverso (l’uno con dolo e l’altro con colpa). Una volta risposto in modo affermativo a tale questione, particolarmente complessa è risultata la configurabilità di un concorso colposo nel delitto doloso.

Diversi elementi psicologici nello stesso concorso di persone: è possibile?

Così sarebbe, ad esempio, nel caso in cui Tizio, intenzionato a realizzare la fattispecie di avvelenamento doloso di cui all’art. 439 c.p., approfitti invece di un errore di Caio, che colposamente ignora la natura tossica di una certa sostanza e, indotto da Tizio, la immette nelle acque, così integrando la fattispecie di avvelenamento colposo ex art. 452 c.p..

Una parte della dottrina ha negato tale possibilità sulla scorta del dato testuale tratto dell’articolo 110 c.p., che si riferisce al concorso di persone nel “medesimo reato”. Secondo tale impostazione ne discenderebbe la necessaria unicità del reato nel quale si concorre, sia sul piano oggettivo che su quello psicologico. Pertanto, nel caso di diversità dell’elemento psicologico riferibile ai soggetti agenti, non sarebbe dato ravvisare concorso di persone e ciascuno potrebbe rispondere unicamente del reato monosoggettivo ove questo risulti integrato da una condotta tipica.

Secondo la tesi prevalente, invece, sarebbe ben possibile la compresenza di diversi elementi psicologici all’interno del concorso di persone. Tale tesi poggia su plurimi indici normativi.

Innanzitutto, l’art. 111 c.p. che, disciplina la determinazione al reato di persona non imputabile o di persona non punibile, porterebbe ad ammettere la possibilità di una fattispecie concorsuale nella quale un soggetto (il determinatore) sia mosso da dolo, mentre colui che integra la condotta prevista dalla norma incriminatrice agisce in assenza di dolo o di colpa. Se il concorso di persone è ravvisabile laddove un soggetto agisca con dolo e l’altro in assenza di dolo o colpa, non vi è ragione per escludere che i due soggetti possano anche agire mossi da due approcci psicologici differenti.

Corrobora tale argomento l’art. 112, comma 1, n. 4, c.p., che prevede un aggravamento di pena “per chi, fuori dal caso preveduto dall’art. 111, ha determinato a commettere il reato un minore di anni 18 o una persona in stato di infermità o di deficienza psichica, ovvero si è comunque avvalso degli stessi lo con gli stessi ha partecipato nella commissione di un delitto per il quale è previsto l’arresto in flagranza”.

Secondo alcuni, a conclusione analoga si giunge altresì sulla scorta dell’art. 48 c.p., in base al quale l’errore sul fatto determinato dall’altrui inganno escluderebbe la punibilità dell’ingannato, ferma però la responsabilità di chi ha determinato altri a commettere il reato. È stato osservato come anche questa norma descriva una fattispecie concorsuale dove un concorrente agisce con dolo (colui che determina altri a commettere un reato tramite inganno) e l’altro integri una fattispecie tipica in assenza di dolo o di colpa.

In secondo luogo, in base all’art 116 c.p. “qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne risponde, se l’evento è conseguenza della sua azione o omissione”. È pacifico che occorra adottare una interpretazione costituzionalmente orientata della norma in discorso, nel senso che la norma sarà applicabile solo se sarà possibile muovere un rimprovero almeno a titolo di colpa al concorrente (versandosi altrimenti in una ipotesi di responsabilità oggettiva, in contrasto con il principio di colpevolezza di cui all’art. 27 Cost.). Pertanto, la norma risulta applicabile solo se le circostanze concrete del caso di specie risultino tali che un uomo ragionevole, al posto dell’agente, avrebbe previsto che si sarebbe realizzato un diverso reato. È del tutto evidente che, in tal caso, l’elemento psicologico che connota taluno dei concorrenti è quello della colpa, mentre il dolo è (o può essere) l’elemento psicologico che connota le condotte degli altri concorrenti.

Infine, si consideri che negando la possibilità di riconoscere il concorso di persone in presenza di elementi psicologici differenti, in alcuni casi si perverrebbe al risultato paradossale di ritenere punibile il soggetto che agisce con colpa, ma non anche il soggetto determinatore che agisce con dolo.

Si pensi all’esempio effettuato supra (Tizio, intenzionato a realizzare la fattispecie di avvelenamento doloso di cui all’art. 439 c.p., approfitta invece di un errore di Caio, che colposamente ignora la natura tossica di una certa sostanza e, indotto da Tizio, la immette nelle acque, integrando la fattispecie di avvelenamento colposo ex art. 452 c.p.). Mentre Caio sarebbe senz’altro punibile in base all’art. 452 c.p., ove si escludesse la possibilità di riconoscere il concorso di persone in presenza di elementi psicologici differenti, non sarebbe possibile attribuire rilevanza penale alla condotta Tizio. Quest’ultima, infatti, non potrebbe essere sussunta nel delitto doloso di avvelenamento di acque ex art. 439 c.p. in quanto non sarebbe tipica. La condotta di Tizio, inoltre, neppure potrebbe essere riconducibile all’art. 48 c.p., ove si opti per la tesi che circoscrive la fattispecie ai soli casi in cui vi sia stata l’induzione in errore con l’inganno (e non anche l’approfittamento di una situazione di errore preesistente).

Gli argomenti summenzionati hanno condotto alla possibilità di ravvisare un concorso doloso nel delitto colposo.

Dubbi sull’ammissibilità del concorso colposo nel delitto doloso

Più complesso, invece, giungere alla possibilità di ravvisare un concorso colposo nel delitto doloso.

I dubbi sull’ammissibilità del concorso colposo nel delitto doloso muovono innanzitutto dalla considerazione che in base all’art. 42 c.p. è possibile rispondere a titolo di colpa solo in quanto ci sia una norma di legge che lo preveda espressamente.

Ebbene, è stato rilevato come l’art. 113 preveda espressamente soltanto il concorso nel delitto colposo, non potendo dunque assurgere a base giuridica per l’ammissibilità del concorso colposo in un delitto doloso.

Al contempo, l’ordinamento prevede espressamente talune isolate ipotesi di agevolazione colposa di un altrui fatto doloso (ad esempio, ex artt. 259 e 350 c.p.), che spingerebbero a ritenere che “ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit”.

A ciò si aggiunga che, a ben guardare, non sono molte le ipotesi in cui sono effettivamente ravvisabili tutti gli elementi necessari affinché sul piano astratto sia configurabile un concorso colposo nel delitto doloso.

La Corte di Cassazione è però intervenuta, da un lato, chiarendo i ristretti limiti entro i quali può configurarsi un concorso colposo nel delitto doloso, dall’altro, superando i dubbi sulla possibilità di rintracciare una base giuridica per la fattispecie in discorso.

Innanzitutto, la Cassazione (con sentenza n. 10795/2007) ha precisato che il concorso colposo nel delitto doloso è ravvisabile solo in quanto sussista sia la colpa di concorso (cioè la consapevolezza della convergenza della propria condotta con quella altrui), sia la violazione di una regola cautelare precipuamente volta a prevenire il compimento di fatti dolosi da parte di altri.

Così sarebbe, ad esempio, nel caso dello psichiatra che con colpa decida erroneamente di sospendere il trattamento farmacologico nei confronti di un paziente pericoloso e, conseguentemente, quest’ultimo commetta un omicidio doloso.

Individuato il ristretto ambito di applicazione del concorso colposo nel delitto doloso, la Corte di Cassazione rinviene la base normativa della fattispecie proprio nell’art. 113 c.p., affermando (tra l’altro) che “la compartecipazione è stata espressamente prevista nel solo caso del delitto colposo perché, nel caso di reato doloso, non ci si trova in presenza di un atteggiamento soggettivo strutturalmente diverso ma di una costruzione che comprende un elemento ulteriore – potrebbe dirsi ‘in aggiunta’ – rispetto a quelli previsti per il fatto colposo, cioè l’aver previsto e voluto l’evento (sia pure con la sola accettazione del suo verificarsi, nel caso di dolo eventuale). Insomma il dolo è qualche cosa di più, non di diverso, rispetto alla colpa e questa concezione è stata riassunta nella formula espressa da un illustre studioso della colpa che l’ha così sintetizzata: ‘non c’è dolo senza colpa’. Se questa ricostruzione è plausibile la conseguenza è che non fosse necessario prevedere espressamente l’applicabilità del concorso colposo nel delitto doloso perché se è prevista la compartecipazione nell’ipotesi più restrittiva non può essere esclusa nell’ipotesi più ampia che la prima ricomprende e non è caratterizzata da elementi tipici incompatibili” (Cass. n. 10795/2007).

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