Il concorso di persone nel reato

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In diritto penale, l’espressione concorso di persone nel reato si riferisce alla ipotesi nella quale la commissione di un reato sia addebitabile a più soggetti.

Questa modalità di manifestazione del reato è anche chiamata compartecipazione criminosa.

Nel diritto italiano, la nozione si ricava dall’articolo110 del codice penale che recita testualmente:

Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti”.

Dall’integrazione tra l’articolo 110 e le singole norme incriminatrici di parte speciale nasce la figura del reato concorsuale costituita dai seguenti elementi costitutivi:

Pluralità di agenti

Si rende necessario che ci sia la partecipazione di due o più persone, non importa se alcune di esse siano non imputabili.

L’articolo 111 del codice penale stabilisce a questo proposito che le aggravanti di pena si applicano anche se alcuni dei partecipanti al fatto non sono punibili o imputabili.

Nel caso di reati necessariamente plurisoggettivi, come la rissa, al numero di persone richieste dalla legge per la commissione del reato se ne dovrà aggiungere un’altra.

La realizzazione di un fatto corrispondente ad una fattispecie di reato

In ossequio al principio di materialità e offensività che ispirano il codice penale italiano, l’articolo 115 del codice penale stabilisce che se due o più persone si accordino allo scopo di commettere un reato, e questo non sia commesso, nessuna di esse è punibile esclusivamente per il fatto dell’accordo.

Il semplice accordo può comportare al più l’applicazione di una misura di sicurezza.

Il nostro ordinamento ha aderito all’idea di accessorietà.

Il comportamento atipico rileva se accede al fatto tipico principale, e in particolare, perché si configuri il concorso di persone, è sufficiente che il fatto atipico acceda ad un fatto tipico, senza la necessaria presenza anche degli altri elementi del reato, l’antigiuridicità, la colpevolezza o la punibilità.

Contributo di ciascun compartecipe alla realizzazione del fatto

Ciascun concorrente perché sia assoggettato alla pena prevista per il reato concorsuale deve avere apportato un contributo causale alla realizzazione materiale del fatto, che non si può limitare all’adesione psicologica ma si deve estrinsecare in una condotta materiale esteriore.

Si distingue il concorso materiale, nel quale una condotta atipica di aiuto è stata condizione necessaria per la concreta realizzazione del fatto tipico (es. Tizio fornisce la pistola per la commissione della rapina), dal concorso morale, nel quale la condotta atipica ha fatto nascere o rafforzato il proposito dell’autore di commettere il reato.

Si distingue il concorso eventuale da quello necessario, nel quale è la stessa fattispecie di parte speciale a formulare la presenza di più soggetti (ad esempio, nel reato di duello).

L’elemento soggettivo, nel concorso di persone, non si limita alla coscienza e volontà del fatto criminoso, ma include anche il contributo causale recato dalla condotta atipica del partecipe.

Ai fini dell’imputabilità, è anche ammissibile che uno dei soggetti non sia consapevole dell’adesione prestata da altri.

In dottrina è discussa l’ammissibilità del concorso colposo in un reato doloso e, viceversa, del concorso doloso in un reato colposo.

Il concorso di persone nel reato va distinto rispetto al diverso istituto dell’associazione per delinquere.

L’associazione per delinquere presuppone, per la sua esistenza, un vincolo stabile di coesione tra più soggetti e un programma criminoso riferito a un insieme di reati.

Il concorso di persone, determina un vincolo di natura occasionale tra soggetti circoscritto alla realizzazione di uno o più reati determinati, al compimento del quale o dei quali il vincolo cessa. Come elemento differenziatore, in giurisprudenza, si sta facendo strada la tesi che valorizza l’elemento dell’organizzazione.

Secondo una sentenza della Suprema Corte di Cassazione, l’associazione per delinquere è un’organizzazione strutturata, composta da almeno tre persone che postula l’esistenza di un apparato adeguato al programma criminoso da realizzare”.

L’articolo 116 del codice penale recita testualmente:

“Qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne risponde, se l’evento è conseguenza della sua azione od omissione. Se il reato commesso è più grave di quello voluto, la pena è ridotta per chi volle il reato meno grave”.

L’articolo costituisce un’ipotesi particolare di aberratio delicti, con la significativa differenza che, nel caso in esame, l’aberratio non è frutto di un errore nell’utilizzo dei mezzi di esecuzione del reato (o di un’altra causa).

Si deve precisare che l’ipotesi di aberratio delicti è da tener attentamente diversificata dall’ipotesi della quale all’articolo 116 del codice penale, perché mentre nell’aberratio delicti si tratta di errore dove l’autore dell’evento diverso cade in colpa nel caso di concorso anomalo si tratta di un soggetto che volontariamente vuole l’evento diverso (rapinatore che volontariamente, con dolo, stupra l’impiegata).

Così configurata, la fattispecie dell’articolo 116 del codice penale, sembrerebbe prevedere un’ipotesi di responsabilità oggettiva.

La Corte costituzionale ha però precisato che “il reato diverso più grave commesso dal concorrente” si deve potere “rappresentare alla psiche dell’agente, nell’ordinario svolgersi e concatenarsi dei fatti umani, come uno sviluppo logicamente prevedibile di quello voluto”.

La giurisprudenza ha anche specificato questo elemento di prevedibilità, richiedendo, a seconda degli indirizzi, a volte una prevedibilità in astratto (il reato non voluto dovrebbe, cioè, appartenere al tipo astratto di quelli che potrebbero svilupparsi dal reato voluto, per esempio, furto e rapina), altre volte una prevedibilità in concreto (facendo cioè riferimento alle modalità concrete della vicenda criminosa).

Ad esempio:

Se Tizio, Caio e Sempronio si mettono d’accordo per effettuare una rapina alla gioielleria X e Sempronio è colui che resta all’esterno con l’auto in moto per portare poi i ladri lontano, se ipotizziamo che Tizio e Caio durante la rapina commettono un omicidio, Sempronio sarà responsabile ex articolo110 e articolo 116 del codice penale di omicidio?

La risposta dipende.

Se la rapina è stata fatta con armi, Sempronio doveva immaginare un evento pericoloso, se la rapina non è stata fatta con armi, il nesso psichico va escluso e anche la collegabilità con l’omicidio.

La giurisprudenza degli ultimi anni è però molto attenta nel diversificare la rilevanza penale del concorrente a seconda se l’evento diverso era prevedibile in astratto o in concreto.

Se Sempronio poteva immaginare astrattamente un’eventuale azione delittuosa sarà diversa la sua responsabilità e sarà esclusa, ma se nei piani era previsto come possibile l’evento delittuoso diverso, Sempronio sarà da ritenere responsabile.

Il legislatore ha previsto specifiche circostanze aggravanti e attenuanti in relazione al concorso di persone nel reato.

L’articolo 112 del codice penale, disciplina le circostanze aggravanti, che si possono riassumere come segue:

Il numero delle persone che sono concorse nel reato sono cinque o più.

L’avere promosso, organizzato o diretto la partecipazione al reato.

L’avere determinato a commettere il reato persone soggette alla propria autorità, direzione o vigilanza, nell’esercizio delle stesse.

L’avere determinato a commettere il reato un minore di anni diciotto (o una persona in stato di infermità o di deficienza psichica) cioè essersi avvalso degli stessi nella commissione di un delitto per il quale è previsto l’arresto in flagranza.

Queste circostanze vanno applicate obbligatoriamente, altrimenti l’applicazione delle circostanze attenuanti è facoltativa.

Esse sono due, disciplinate dall’articolo114 del codice penale:

L’avere prestato un’azione che ha avuto minima importanza nella preparazione o nell’esecuzione del reato.

L’essere stato determinato a concorrere o cooperare nel reato (quando concorrono le condizioni stabilite nei numeri 3 e 4 del comma 1 e del comma 3 dell’art. 112).

Secondo alcuni autori, il contributo deve essere considerato di minima importanza (ai sensi dell’art. 114, comma 1) se può essere facilmente sostituito con l’azione di altre persone.

La giurisprudenza è concorde e ha riconosciuto questa circostanza attenuante su alcune condotte di scarsa (o nulla) efficacia causale.

Le teorie che sono state proposte per giustificare, a livello teorico, l’esistenza del concorso criminoso sono numerose.

La soluzione del legislatore si espone a molte contrarietà, se si pensa che, in base ad essa, soggiace alla stessa pena sia il complice (anche se il suo contributo è minimo) sia l’esecutore materiale del reato.

La teoria dell’accessorietà afferma che la condotta del partecipe non ha, di per sé, rilevanza penale. Essa diventerebbe punibile esclusivamente nel momento nel quale accede ad una condotta criminosa principale.

Da questo consegue, a livello pratico, che se la condotta criminosa principale non si realizza o non è punibile (per esempio perché l’autore è inimputabile), anche la condotta accessoria non potrà essere punita.

Secondo un’interpretazione meno rigida (cosiddetta teoria dell’accessorietà limitata), è sufficiente che l’azione principale sia “obiettivamente antigiuridica”, questo consentirebbe di punire anche il complice, per esempio, che si limiti a fornire uno strumento necessario per il compimento di un reato, anche laddove l’esecutore non sia concretamente assoggettabile a pena.

La teoria della fattispecie plurisoggettiva afferma che l’articolo 110 del codice penale, costituisce, in combinazione con le singole fattispecie di parte speciale, un’altra e diversa fattispecie di incriminazione (detta fattispecie plurisoggettiva).

Le condotte di coloro che sono concorsi nel reato andrebbero valutate secondo la loro tipicità rispetto a questa specifica fattispecie (senza considerare un rapporto di accessorietà).

Questa teoria risponde in modo più efficace agli inconvenienti posti dai reati ad esecuzione frazionata.

Se, nell’esecuzione del reato di rapina, Tizio minaccia con la pistola e Caio sottrae il portafoglio, nessuno di loro realizza una condotta accessoria (che sia possibile accostare o riferire ad una principale).

Le considerazioni teoriche collegate al concorso di persone nel reato non si fermano a questi aspetti. Anche se il codice penale italiano accoglie la tipizzazione cosiddetta causale del concorso di reato (cioè punisce qualsiasi contributo causale al fatto tipico, senza distinguere fra istigatore, complice, esecutore), resta aperta la questione di quale tipo di causalità utilizzare.

Secondo la teoria condizionalistica, l’azione del compartecipe deve costituire una “condicio sine qua non” del fatto concretamente punibile, eliminando, cioè, mentalmente l’azione del compartecipe, il fatto criminoso non si potrebbe realizzare.

Si tratta di una posizione teorica rigorosa e garantistica, che però presta il fianco a qualche contrarietà.

Ad esempio, se l’autore del reato riesce ad eseguire più velocemente uno scasso grazie all’aiuto decisivo del complice, che gli offre una chiave (al posto del trapano).

In questo caso, la teoria non riesce a giustificare la punibilità del complice.

La teoria della causalità agevolatrice o di rinforzo risponde a queste qustioni.

In base ad essa, è punibile qualsiasi aiuto che possa agevolare o facilitare la realizzazione del fatto tipico.

La teoria della prognosi o dell’aumento del rischio provoca una dilatazione ancora maggiore dell’area del concorso di persone.

In base a questa teoria, sarebbe punibile chiunque abbia compiuto un’azione idonea ex ante ad agevolare o facilitare la commissione del reato.

La causalità vera e propria viene cioè sostituita con un più ampio concetto di “attitudine causale”, che consente di punire anche condotte che non hanno contribuito alla realizzazione del fatto tipico (ad esempio, chi offra allo scassinatore uno strumento o attrezzo, che non viene poi utilizzato). Secondo i sostenitori di questa teoria, queste condotte andrebbero punite perché accrescono la possibilità di realizzazione del fatto criminoso.

Dott.ssa Concas Alessandra

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