Quale fattispecie di bancarotta integra la condotta del socio amministratore che preleva dalle casse sociali somme a titolo di compenso per l’attività svolta? Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon.
Indice
- 1. La questione: manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine all’effettivo ruolo dell’imputato all’interno della società
- 2. La soluzione adottata dalla Cassazione
- 3. Conclusioni: integra bancarotta per distrazione, e non preferenziale, la condotta del socio amministratore che preleva somme sociali a fronte di crediti lavorativi non adeguatamente documentati
1. La questione: manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine all’effettivo ruolo dell’imputato all’interno della società
La Corte di Appello di Firenze parzialmente riformava una sentenza emessa dal Tribunale di Arezzo che, a sua volta, affermando la penale responsabilità degli accusati, nella loro qualità di soci illimitatamente responsabili di una società in nome collettivo, dichiarata fallita, per le condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta semplice documentale, così riqualificato il fatto originariamente contestato ad uno dei capi di imputazione come bancarotta fraudolenta documentale, e, unificate le due condotte a fini sanzionatori in un unico delitto di bancarotta fraudolenta aggravato ai sensi dell’art. 219, secondo comma, n. 1, l. fall., li aveva condannati alle pene ritenute di giustizia, nonché al risarcimento del danno, da liquidarsi separatamente, in favore della curatela fallimentare, costituitasi parte civile.
Ciò posto, avverso questo provvedimento ricorreva per Cassazione uno degli imputati il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine all’effettivo ruolo dell’accusato all’interno della società. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon.
Formulario annotato del processo penale 2025
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Suprema Corte riteneva il motivo suesposto inammissibile.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo cui configura il delitto di bancarotta per distrazione, e non quello di bancarotta preferenziale, la condotta del socio amministratore di una società di persone che prelevi dalle casse sociali somme asseritamente corrispondenti a crediti dal medesimo vantati per il lavoro prestato nell’interesse della società, senza l’indicazione di elementi che ne consentano un’adeguata valutazione, atteso che il rapporto di immedesimazione organica che si instaura tra amministratore e società, segnatamente di persone (oltreché di capitali, alla luce di Sez. U. Civ. n. 1545 del 2017), non è assimilabile né ad un contratto d’opera né ad un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato che giustifichino di per sé il credito per il lavoro prestato, dovendo invece l’eventuale sussistenza, autonoma e parallela, di un tale rapporto essere verificata in concreto attraverso l’accertamento dell’oggettivo svolgimento di attività estranee alle funzioni inerenti all’immedesimazione organica (Sez. 5, n. 14010 del 12/02/2020).
Difatti, per i giudici di piazza Cavour, nel caso di specie, sulla base della motivazione delle due sentenze di merito, non emergeva che l’odierno ricorrente, oltre a svolgere le funzioni connesse alla sua qualità, avesse anche solto l’attività di operaio idraulico per la società fallita, cosicché non poteva sostenersi che egli avesse percepito dalla società le somme di denaro quale sua retribuzione.
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3. Conclusioni: integra bancarotta per distrazione, e non preferenziale, la condotta del socio amministratore che preleva somme sociali a fronte di crediti lavorativi non adeguatamente documentati
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quale fattispecie di bancarotta integra la condotta del socio amministratore che preleva dalle casse sociali somme a titolo di compenso per l’attività svolta.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, che integra il delitto di bancarotta per distrazione, e non quello di bancarotta preferenziale, la condotta del socio amministratore che preleva somme sociali a fronte di crediti per prestazioni lavorative non adeguatamente documentati, non potendo tali crediti presumersi in base al solo rapporto organico, la cui natura non è assimilabile a un contratto d’opera, né a un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato.
Tale provvedimento può essere quindi preso nella dovuta considerazione per comprendere quale reato di bancarotta configuri un fatto di questo genere.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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