Amministratore di srl e suo socio lavoratore: l’iscrizione deve avvenire nella gestione prevalente

Redazione 22/11/07
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La Corte di cassazione, con la Sentenza n. 20886 del 05.10.2007, ha accolto il ricorso di un socio di S.r.l. commerciale contro la doppia iscrizione, alla Gestione separata dell’INPS in qualità di amministratore, ed alla Gestione dei commercianti quale socio che presta attività nell’azienda.
Come è noto, invece, l’INPS sostiene che i lavoratori che sono impegnati in più attività autonome, anche in un’unica impresa, assoggettabili a forme diverse di assicurazione obbligatoria, devono essere iscritti nell’assicurazione prevista per l’attività alla quale dedicano la loro opera in maniera prevalente.
Spetta all’INPS decidere quale sia l’attività da considerare prevalente ai fini dell’iscrizione dell’imprenditore stesso.
Il principio della prevalenza, secondo l’INPS, non si applica quando una delle due attività è soggetta al contributo per il lavoro parasubordinato.
In tale ipotesi, sostiene l’INPS, le due diverse attività danno titolo alla contemporanea iscrizione in due diverse gestioni: quella dei commercianti e quella dei parasubordinati.
Di parere opposto, quindi, la Suprema Corte con la Sentenza n. 20886 del 05.10.2007.
Società a responsabilità limitata
In particolare, dal 01.01.1997 i soci di società a responsabilità limitata che partecipano al lavoro con carattere di abitualità e prevalenza hanno l’obbligo di iscrizione all’assicurazione per i commercianti anche se esiste un unico socio.
L’attività deve essere organizzata con il lavoro dei soci e dei loro familiari.
Vanno pertanto versati, a parere dell’INPS, sia i contributi sui redditi prodotti come soci lavoratori, sia i contributi previsti per i commercianti.
In particolare i compensi ricevuti dai soci in qualità di amministratori sono soggetti al contributo per il lavoro parasubordinato.
La Sentenza della Cassazione
Con la Sentenza n. 20886 del 05.10.2007, la sezione lavoro della Corte di Cassazione (di cui www.studionorme.it, diretto da Vincenzo D’Andò, e www.commercialistatelematico.com (articoli sulle novità fiscali, Rubrica da me curata) ne ha immediatamente, dato le prime indicazioni utili sul caso) ha stabilito quanto segue:
"In applicazione dell’art. 29 primo comma della Legge 3 giugno 1975 n. 160, come sostituito dall’art. 1 comma 2003 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, colui che nell’ambito d’una società a responsabilità limitata svolga attività di socio amministratore e di socio lavoratore ha l’obbligo di chiedere iscrizione nella gestione in cui svolge l’attività con carattere di abitualità e prevalenza; nell’incompatibile coesistenza delle due corrispondenti iscrizioni, è onere dell’INPS decidere sull’iscrizione all’assicurazione corrispondente all’attività prevalente".
Il ricorso era stato proposto da un socio di una S.r.l. commerciale contro la doppia iscrizione all’INPS, alla Gestione commercianti in qualità di socio lavoratore (per l’art. 1 comma 203 della Legge 23.12.1996 n. 662) e alla Gestione separata prevista dall’art. 2 comma 26 della Legge 08.08.1995 n. 335, in qualità di amministratore della S.rl.
Nel caso di specie il ricorrente ha dichiarato di svolgere l’attività di amministratore della S.r.l. con carattere di abitualità e prevalenza.
Nel prendere la decisione la Corte di Cassazione (accogliendo il ricorso presentato dal socio di S.r.l.) ha esaminato le seguenti norme di riferimento:
– comma 26 art. 2, legge 8/08/1995 n. 335
– comma 203 art. 1, legge 23/12/1996 n. 662
– comma 208 art. 1, legge 23/12/1996 n. 662
LA Suprema Corte ha, preliminarmente, considerato che in presenza di varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, l’iscrizione si deve effettuare nella gestione prevista per l’attività prevalente.
A tal fine, il suddetto comma 208 così dispone:
 "Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un’unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell’assicurazione prevista per l’attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente.
Spetta all’Istituto nazionale della previdenza sociale decidere sulla iscrizione nell’assicurazione corrispondente all’attività prevalente. Avverso tale decisione, il soggetto interessato può proporre ricorso, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, al consiglio di amministrazione dell’Istituto, il quale decide in via definitiva, sentiti i comitati amministratori delle rispettive gestioni pensionistiche".
Peraltro, il ricorrente ha dichiarato di svolgere l’attività di amministratore con carattere di abitualità e prevalenza e, quindi, in applicazione della predetta norma va iscritto, su decisione diretta da parte dell’INPS stessa, solo presso la Gestione separata Inps.
La funzione di tale disposizione è quella di risolvere la pluralità (di attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria) in un unico rapporto assicurativo (l’assicurazione prevista per l’attività alla quale il soggetto dedica personalmente la sua opera professionale in misura prevalente), evitando, con il criterio della prevalenza, una duplicazione di rapporti assicurativi.
Inoltre, la Cassazione ha evidenziato che “se una persona esercita, in una o più imprese, attività commerciale ed artigiana, si deve iscrivere in una delle due gestioni previdenziali, sommando entrambi i redditi della sua attività lavorativa”.
Secondo la Corte occorre, quindi, tenere conto dei redditi prodotti nello svolgimento delle diverse attività.
Ogni attività che rientra nell’ampio spazio delineato dall’art. 1 comma 208 (“i soggetti di cui ai precedenti commi”) resta assoggettata al criterio unificante della prevalenza.
In sostanza, i redditi derivanti dalle diverse attività, tutte fonti di reddito di lavoro autonomo, devono essere sommati per evitare il pericolo di una duplice contribuzione e il mancato rilievo, ai fini previdenziali, di una di esse
La gestione separata previdenziale può coesistere con l’iscrizione nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, ma non con la Gestione Commercianti, in virtù della lettera del citato comma 208 della L. 662/96, art. 1.
Conclusioni
Alla luce di tale Sentenza, potrebbe riaprirsi la diatriba della doppia iscrizione INPS (o meno) che pareva essersi sopita, dopo gli ultimi interventi di prassi resi noti dallo stesso Istituto previdenziale.
Il caso tipico, è quello del socio unico di una S.r.l., ove secondo l’INPS, non possa esimersi dal doversi iscrivere sia alla sezione previdenziale dei commercianti, quale socio lavoratore (con l’applicazione del contributo previdenziale sull’utile annuale), sia alla gestione separata per l’esercizio tipico dell’attività di amministratore della medesima società, per i relativi compensi ricevuti.
Chissà se per il futuro, alla luce di tale Sentenza, l’INPS non proceda a mutare la propria posizione sull’argomento.
 
Di Vincenzo D’Andò
 
 
 
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Appendice
 
Normativa di riferimento contenuta nella Sentenza della Cassazione
 
Comma 26, Art. 2 legge 8/08/1995 n. 335
A decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all’iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l’INPS, e finalizzata all’estensione dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell’articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell’articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all’articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall’obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività.
 
Comma 203, Art. 1 legge 23/12/1996 n. 662
Il primo comma dell’articolo 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160, é sostituito dal seguente:
"L’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
abbiano la piena responsabilità dell’impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non e’ richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".

Comma 208, Art. 1, legge 23/12/1996 n. 662
Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un’unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell’assicurazione prevista per l’attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente.
Spetta all’Istituto nazionale della previdenza sociale decidere sulla iscrizione nell’assicurazione corrispondente all’attività prevalente. Avverso tale decisione, il soggetto interessato può proporre ricorso, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, al consiglio di amministrazione dell’Istituto, il quale decide in via definitiva, sentiti i comitati amministratori delle rispettive gestioni pensionistiche.
 
 

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