Societa’ partecipate – stanziamento in conto capitale per ricapitalizzazione di societa’ in perdita- del. N. 578/2007 sezione regionale di controllo per l’Abruzzo

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La delibera che segue attiene allo stanziamento in conto capitale di importi per spese per la ricapitalizzatone di una società in perdita. Premesso che il controllo demandato sugli enti locali alla Corte dei Conti, a normativa vigente, non attiene alla mera legittimità ed alla regolarità formale, bensì ad una verifica di osservanza sostanziale dei principi di buona amministrazione, nonchè di sana gestione finanziaria ex art. 7, comma 7, della legge n. 131/2003 ed ex art. 1, comma 168, della legge 266/2005 (legge finanziaria per il 2006) a mente del quale: “Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, qualora accertino, anche sulla base delle relazioni di cui al comma 166, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria… adottano specifica pronuncia”.  Pertanto, un comportamento che sia teoricamente consentito da una norma, ma che porti conseguenze negative in quanto contrario a criteri di sana gestione, può essere oggetto di specifica pronuncia ai sensi della citata disposizione.
Nella fattispecie, prescindendo da ogni valutazione sulla mera legittimità dell’operazione descritta nelle premesse, si è ritenuto che è accertato che le somme sborsate dal Comune per ripiani di perdite derivanti dalla gestione di un società partecipata debbano essere qualificate come spesa corrente, e che il finanziamento degli oneri derivati a carico del bilancio comunale con discapito della consistenza patrimoniale debba considerarsi comportamento contrario ai criteri di “buona amministrazione” e di “sana gestione finanziaria”. Difatti: “Una corretta gestione del patrimonio di una collettività, infatti, dovrebbe mirare a migliorare la produttività di reddito del patrimonio stesso, o quanto meno , a conservarne il livello, e, a tal fine, possono essere poste in essere operazioni di trasformazione e di incremento del patrimonio, ma non di depauperamento. Nel caso in esame la consistenza patrimoniale del Comune, invece, si vede ridotta sia del valore originario del capitale sociale – interamente sottoscritto dall’Ente – della società che viene ora messa in liquidazione, sia degli immobili alienati per far fronte alle conseguenze negative della gestione in perdita”. L’ opportuno richiamo in delibera alla “regola d’oro” , assurta a livello di principio costituzionale nel novellato art. 119, sancendo l’espresso divieto di indebitamento per spese correnti, costituisce un’esplicazione dei summenzionati canoni di buona amministrazione mediante la stigmatizzazione solenne di una delle più eclatanti e diffuse patologia nella gestione degli enti pubblici: “Si è inteso, infatti, porre fine ai depauperamenti – spesso autorizzati dal legislatore stesso, ancorché in spregio delle più elementari norme di sana gestione – del patrimonio pubblico, che, diversamente, veniva vulnerato con un incremento delle passività attraverso l’assunzione di mutui, e con esborsi costanti e prolungati nel tempo a carico delle entrate correnti, solo per risolvere problemi di liquidità connessi alla gestione corrente. Il ricorso all’alienazione di beni patrimoniali disponibili per far fronte agli oneri finanziari connessi al ripiano di perdite e a ricapitalizzazioni, poi, solo formalmente rispetta il principio sanzionato dal richiamato art. 119 Cost., in quanto l’utilizzo dell’entrata in conto capitale per spese correnti comporta che per le spese d’investimento occorra far ricorso all’indebitamento, con incremento delle passività patrimoniali e degli oneri finanziari a carico di ogni esercizio, ovvero che non si possa ridurre il debito residuo preesistente”.
  • Di seguito la delibera 578/2007
Repubblica italiana
La Corte dei Conti
in
Sezione Regionale di Controllo
per l’Abruzzo
Nell’adunanza del 28 settembre 2007, composta dai magistrati:
Presidente Mario GIAQUINTO
Consigliere Lucilla VALENTE
Consigliere Alfredo GRASSELLI
Consigliere Achille D’ALESSANDRI
Consigliere Giovanni MOCCI
visto l’art. 100, comma 2 della Costituzione;
visto il t.u. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934 n. 1214;
vista la legge 14 gennaio 1994 n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;
visto il Regolamento n. 14 del 16 giugno 2000, e successive modificazioni, concernente la “Organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti”;
vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, relativa alle “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”;
visto l’art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005 n. 266, (legge Finanziaria per il 2006) che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali d’inviare alle Sezioni regionali di Controllo della Corte dei Conti relazioni apposite in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;
vista la deliberazione n. 2/AUT/2007 del 19 marzo 2007 della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, relativa all’approvazione delle “Linee guida e relativi questionari per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali per l’attuazione dell’art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006). Bilancio di previsione 2007”
visto il decreto n. 2/2007 del 2 marzo 2007, con il quale il Presidente della Sezione ha ripartito tra i Magistrati i compiti e le iniziative riferibili alle varie aree di attività rientranti nella competenza della Sezione regionale di Controllo per l’Abruzzo;
vista la deliberazione n. 253/2007 con la quale la Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per l’Abruzzo, nell’adunanza del 12 aprile 2007 ha fissato il termine per l’invio delle relazioni in discorso al 15 giugno 2007;
pervenuta la relazione redatta dall’Organo di revisione sul bilancio di previsione 2007 del Comune di Torricella Sicura, in data 14/06/2007;
constatato che l’Organo medesimo ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità contabili, tali da incidere sul bilancio di previsione 2007 e di non aver suggerito, di conseguenza, misure correttive da adottarsi dall’ente (sez. I, punto n. 1, del questionario);
preso atto di quanto attestato dal suddetto Organo sugli aspetti sotto riportati:
  • impostazione del bilancio di previsione 2007 tale da rispettare gli equilibri di bilancio;
  •  limite di indebitamento previsto dall’art. 204 del T.U.E.L. rispettato per l’intero triennio 2007-2009;
  • rispetto del vincolo in materia di indebitamento di cui all’articolo 119, ultimo comma, della Costituzione (ricorso all’indebitamento solo per finanziare le spese di investimento);
  • esistenza di società partecipate con quota superiore al 50% che hanno chiuso in perdita nel triennio 2003/2005, e iscrizione nel bilancio di previsione 2007 di spese per il ripiano di perdite;
visti i chiarimenti inviati dall’Organo di revisione con note in data 8/8/2007 ed in data 25/9/2007, a seguito delle richieste istruttorie formulate in sede di primo riscontro della relazione sul bilancio di previsione, con particolare riferimento alla partecipazione in società con gestioni in perdita;
preso atto che il Revisore dei conti del Comune di Torricella Sicura, nel corrispondere alle richieste istruttorie, ha precisato quanto segue:
         la spesa per il personale, tenuto conto delle detrazioni stabilite dalla normativa, nel 2006 è diminuita del 12,6% rispetto al 2004;
         il Comune partecipa al capitale sociale di due società :
1)           la società Link s.r.l. è partecipata dal comune di Torricella sicura con una quota pari al 48,34% del capitale sociale; nel 2004 e nel 2005 la società ha chiuso l’esercizio in perdita, ma l’utile del 2006 ha integralmente coperto le perdite degli esercizi precedenti, e, conseguentemente, l’Ente non ha iscritto nel bilancio di previsione alcuna somma copertura delle perdite sociali pregresse;
2)           la società Servizi Globali Laga s.r.l., è partecipata dal Comune al 100%. Costituita nel 1999, ha iniziato ad operare nel 2003. Ha chiuso in perdita gli esercizi 2003, 2005 e 2006. Nel bilancio di previsione 2007 è stato stanziato l’importo di € 50.000 per la copertura delle perdite, che, al momento dell’approvazione del bilancio d’esercizio 2006, è risultato inferiore all’ammontare complessivo delle perdite al 31.12.2006, pari ad € 56.872. L’Assemblea dei soci ha deliberato l’integrale ripiano delle perdite e la ricapitalizzazione della società (operazione effettuata nell’agosto 2007), nonché la messa in liquidazione della stessa. Lo stanziamento predetto di € 50.000 è stato iscritto nel titolo II della spesa (conto capitale), cap. 2643 “Interventi diversi”. La spesa in discorso è stata finanziata in sede di previsione con le entrate previste nel titolo IV, capitolo 398 “Vendita immobili disponibili”, per complessivi € 400.000. Successivamente all’approvazione del bilancio di previsione sono state alienate per complessivi € 144.626 alcune aree edificabili, acquisite dal Comune a titolo gratuito a seguito di convenzioni stipulate con privati in esecuzione dei piani Particolareggiati. L’Ente ha ritenuto corretta l’iscrizione in conto capitale delle spese per la ricapitalizzazione nel bilancio di previsione, non disponendo di altre risorse, in quanto non ha fatto ricorso ad indebitamento, e, comunque, avrebbe potuto finanziare gli oneri in questione anche successivamente, in sede di riconoscimento di debiti fuori bilancio, attraverso l’alienazione di beni patrimoniali disponibili, ai sensi dell’art. 194 del T.U. n. 267/2000. A conforto di questa impostazione si richiamano le deliberazioni di alcune Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti (Sez. contr. Liguria n.2/2005, Sez. contr. Marche n. 20/2006);
ritenuto che possa considerarsi realizzato il contraddittorio, al di là di ogni formalistica considerazione, attesa anche l’estrema urgenza originata dai tempi tecnici di una variazione di bilancio e del termine ultimo all’uopo previsto, e salvo acquisire a breve termine, per tuziorismo, un’espressa conferma da parte dell’Amministrazione dei dati comunicati dall’Organo di revisione;
vista l’ordinanza n. 64 del 14 settembre 2007, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l’adunanza del 28 settembre 2007;
udito il Consigliere Alfredo Grasselli;
CONSIDERATO
L’aspetto che deve essere qui preso in considerazione è quello relativo allo stanziamento in conto capitale di importi per spese per la ricapitalizzatone di una società in perdita.
E’ opportuno rammentare, preliminarmente, quale è l’ambito e la natura del controllo che la normativa vigente pone in capo alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Va subito detto che, in base all’attuale legislazione, nei confronti degli Enti locali la Corte dei conti, nelle sue articolazioni regionali, non svolge un controllo di mera legittimità-regolarità formale, ma un controllo che ha come scopo la verifica del rispetto sostanziale delle norme e dei principi di buona amministrazione.
L’art. 7, comma 7, della legge n. 131/2003, affida alle Sezioni regionali, tra l’altro, la verifica della “sana” gestione finanziaria degli enti locali, e l’art. 1, comma 168, della legge 266/2005 (legge finanziaria per il 2006) prevede che “Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, qualora accertino, anche sulla base delle relazioni di cui al comma 166, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria… adottano specifica pronuncia”.  Il dato testuale obiettivo pone in risalto come l’attenzione non debba più essere ristretta negli angusti limiti della legittimità tradizionalmente intesa, ma come si debba verificare che la gestione e i comportamenti che la concretizzano siano “sani” , esprimendosi, con questo aggettivo, un concetto che, pure comprendendo gli aspetti relativi al rispetto della legge, vuole andare oltre la mera forma, cogliendo la “virtuosità” della gestione: che sa, cioè, realizzare gli interessi presidiati dalla norma, senza esaurirsi in una vacuità formale.
In questa prospettiva un comportamento che sia teoricamente consentito da una norma, ma che porti conseguenze negative in quanto contrario a criteri di sana gestione, può essere oggetto di specifica pronuncia ai sensi della disposizione sopra richiamata.
Nel caso qui in esame la Sezione, prescindendo da ogni valutazione sulla mera legittimità dell’operazione descritta nelle premesse, ritiene che non vi sia dubbio che le somme sborsate dal Comune per ripiani di perdite derivanti dalla gestione di un società partecipata debbano essere qualificate come spesa corrente, e che il finanziamento degli oneri derivati a carico del bilancio comunale con discapito della consistenza patrimoniale debba considerarsi comportamento contrario ai criteri di “buona amministrazione” e di “sana gestione finanziaria”, come e soprattutto non vi risponde la perdurante inerzia a fronte di un andamento deficitario pluriennale.
Una corretta gestione del patrimonio di una collettività, infatti, dovrebbe mirare a migliorare la produttività di reddito del patrimonio stesso, o quanto meno , a conservarne il livello, e, a tal fine, possono essere poste in essere operazioni di trasformazione e di incremento del patrimonio, ma non di depauperamento.
Nel caso in esame la consistenza patrimoniale del Comune, invece, si vede ridotta sia del valore originario del capitale sociale – interamente sottoscritto dall’Ente – della società che viene ora messa in liquidazione, sia degli immobili alienati per far fronte alle conseguenze negative della gestione in perdita.
A ben vedere, d’altro canto, la “regola d’oro” assurta a livello di principio costituzionale nel novellato art. 119, con l’espresso divieto di indebitamento per spese correnti, altro non è che un’esplicazione dei canoni di buona amministrazione sopra esposti, attraverso la stigmatizzazione solenne di una delle più eclatanti e diffuse patologia nella gestione degli enti pubblici. Si è inteso, infatti, porre fine ai depauperamenti – spesso autorizzati dal legislatore stesso, ancorché in spregio delle più elementari norme di sana gestione – del patrimonio pubblico, che, diversamente, veniva vulnerato con un incremento delle passività attraverso l’assunzione di mutui, e con esborsi costanti e prolungati nel tempo a carico delle entrate correnti, solo per risolvere problemi di liquidità connessi alla gestione corrente.
Il ricorso all’alienazione di beni patrimoniali disponibili per far fronte agli oneri finanziari connessi al ripiano di perdite e a ricapitalizzazioni, poi, solo formalmente rispetta il principio sanzionato dal richiamato art. 119 Cost., in quanto l’utilizzo dell’entrata in conto capitale per spese correnti comporta che per le spese d’investimento occorra far ricorso all’indebitamento, con incremento delle passività patrimoniali e degli oneri finanziari a carico di ogni esercizio, ovvero che non si possa ridurre il debito residuo preesistente.
Tanto premesso la Sezione
DELIBERA
Di segnalare al Consiglio comunale – per le valutazioni ed iniziative di competenza – con specifica pronuncia ai sensi dell’art. 1, comma 168 della legge n. 266/2005, la non conformità a criteri di sana gestione del finanziamento attraverso la vendita di beni patrimoniali dell’operazione di ricapitalizzazione della società Servizi Globali Laga s.r.l.; resta, comunque, impregiudicata la possibilità di ogni ulteriore esame, approfondimento e valutazione, in sede delle verifiche che potranno essere svolte sulla gestione finanziaria del Comune ai sensi dell’art.7, comma 7, della legge n. 131/2003;
dà mandato al relatore affinché acquisisca presso l’Amministrazione interessata, a breve termine e prima del deposito della presente deliberazione, conferma dei dati e delle notizie fornite in sede istruttoria dall’Organo di revisione;
ORDINA
che a cura della Segreteria copia autentica della presente deliberazione venga comunicata al Consiglio comunale di Torricella Sicura.
Così deliberato all’Aquila, nella camera di consiglio del 28 settembre 2007.
 
L’Estensore
Alfredo Grasselli
 
Il Presidente
Mario GIAQUINTO
 
Depositata in Segreteria il 23 ottobre 2007
 
Il Direttore della Segreteria
Alfonsino Mosca
 
 

Crucitta Giuseppe – Francaviglia Rosa

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