Società non quotate controllate da pubbliche amministrazioni: pubblicato il regolamento attuativo sulle quote di genere

Redazione 30/01/13
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Anna Costagliola

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2013 il Decreto del Presidente della Repubblica del 30 novembre 2012, n. 251, con cui è stato emanato il Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 2359, co. 1 e 2, c.c., non quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell’art. 3, co. 2, della L. 12 luglio 2011, n. 120. Deve ricordarsi, in proposito, come la legge citata ha stabilito che nei consigli di amministrazione e nei collegi sindacali delle società quotate in mercati regolamentati almeno 1/3 dei membri debba appartenere «al genere meno rappresentato» e che per il primo mandato di applicazione della legge la quota deve essere pari almeno a 1/5. Sulle società quotate è già stato adottato dalla Consob l’apposito regolamento (delibera Consob n. 18098/2012) in base al quale le società con azioni quotate prevedono che la nomina degli organi di amministrazione e controllo sia effettuata in base al criterio che garantisce l’equilibrio tra generi.

L’art. 3 della legge 120/2011 estende, inoltre, la disciplina sulla parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo anche alle società pubbliche costituite in Italia, non quotate in mercati regolamentati, e rinvia ad un successivo regolamento la definizione dei relativi termini e modalità di applicazione. Il regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 251/2012, che entrerà in vigore a partire dal 12 febbraio prossimo, detta appunto i termini e le modalità di attuazione della disciplina concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società in questione. Il provvedimento segna un importante passo avanti per il riequilibrio di genere nelle posizioni direttive e apicali nelle società che fanno capo a tutte le amministrazioni dello Stato, compresi gli enti pubblici non economici nazionali e locali, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le agenzie, le università e le scuole.

Il decreto precisa che le società pubbliche non quotate debbano prevedere nei rispettivi statuti che la nomina degli organi di amministrazione e di controllo, ove a composizione collegiale, sia effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno 1/3 dei componenti di ciascun organo. Le società prevedono altresì le modalità di sostituzione dei componenti dell’organo di amministrazione venuti a cessare in corso di mandato, in modo da garantire il rispetto della quota di genere. Tale quota, peraltro, si applica anche ai sindaci supplenti, per cui se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell’ordine atto a garantire il rispetto della stessa quota.

Qualora sia previsto per la nomina degli organi sociali il meccanismo del voto di lista, gli statuti dovranno provvedere a disciplinare la formazione delle liste in applicazione del criterio di riparto tra generi, prevedendo modalità di elezione e di estrazione dei singoli componenti idonee a garantire il rispetto delle previsioni di legge. Gli statuti non possono tuttavia prevedere il rispetto del criterio di riparto tra generi per le liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre.

Le società assicurano il rispetto della composizione degli organi sociali nel rispetto della quota di genere, anche in caso di sostituzione, per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento. Per il primo mandato la quota riservata al genere meno rappresentato è pari ad almeno 1/5 del numero dei componenti dell’organo.

Per quanto riguarda la corretta e puntuale applicazione della normativa, il testo prevede la vigilanza del Presidente del Consiglio o del Ministro delegato per le Pari opportunità, i quali presenteranno al Parlamento una relazione triennale sullo stato di applicazione della stessa. A tal fine le società sono tenute a comunicare al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato per le Pari opportunità la composizione degli organi sociali entro 15 giorni dalla data di nomina degli stessi o dalla data di sostituzione, in caso di modificazione della composizione in corso di mandato. Dal canto loro, l’organo di amministrazione e l’organo di controllo delle medesime società sono tenuti a comunicare agli stessi soggetti istituzionali la mancanza di equilibrio tra i generi, anche quando questa si verifichi in corso di mandato.

In caso di inadempienza, la società viene diffidata a ripristinare l’equilibrio entro 60 giorni e, in caso di inottemperanza alla diffida, viene fissato un nuovo termine di 60 giorni. Se la società dovesse risultare ancora inadempiente, i componenti del Cda o dell’organo di controllo decadono e si provvede alla ricostituzione dell’organo nei modi e nei termini previsti dalla legge e dallo statuto.

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