Società in accomandita semplice, rapporti tra le categorie di soci e vantaggi

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Nella Sas sono presenti due categorie di soci, con compiti e responsabilità diversi.
In relazione a questo si attua una “doppia” disciplina che in parte è la stessa della Snc (società in nome collettivo) e in parte è specifica della società stessa (art.2315 c.c.).

La costituzione

La società si costituisce attraverso un atto che dovrà essere redatto da un notaio, con atto pubblico oppure con scrittura privata autenticata, nel quale dovranno essere indicati e distinti i soci accomandanti rispetto agli accomandatari, perché hanno diritti e obblighi diversi.

L’atto dovrà essere depositato entro 30 giorni presso il Registro delle imprese, tenuto dalla Camera di Commercio, in mancanza, la Sas potrà esistere ma sarà in una condizione irregolare
(art. 2317 c.c.).

La ragione sociale della Sas, vale a dire la sua denominazione completa e ufficiale, dovrà comprendere il nome di almeno uno dei soci accomandatari, mentre è vietato includere i nomi degli accomandanti, perché agli accomandatari è riservata l’amministrazione, e chi prende visione della ragione sociale ed entra in contatto con la società non può essere confuso dalla presenza nella stessa del nome dei soci accomandanti, che non possono amministrare.

Se, violando il divieto, un accomandante compare nella ragione sociale, perde il beneficio della responsabilità limitata, e diventa automaticamente responsabile per i debiti assunti dalla società, come se fosse un accomandatario.

La responsabilità

I soci accomandatari sono tenuti a rispondere con il loro patrimonio personale per le obbligazioni sociali se la società non ha interamente pagato i suoi debiti verso i creditori.
Gli accomandanti, hanno il beneficio di limitare il loro rischio al valore della loro quota sociale, senza mai andare oltre e ed evitando di dovere coinvolgere gli altri loro beni nel passivo o nel fallimento della società.
Essendo l’amministrazione prerogativa dei soci accomandatari, gli stessi la possono esercitare congiuntamente, vale a dire insieme, oppure in via disgiuntiva, ognuno indipendentemente dagli altri, in modo che ognuno di loro possa concretizzare gli atti di amministrazione senza dovere ricevere il consenso degli altri soci o dovere fornire una preventiva informazione.

Non è necessario che ogni accomandatario sia amministratore.
Si potrebbe delineare la circostanza nella quale alcuni non lo saranno perché i soci hanno preferito riservare il compito a qualcuno di essi anziché a ognuno.
Ad esempio, l’atto costitutivo potrebbe prevedere che di tre soci accomandatari uno di essi diventi all’inizio l’amministratore, e che, successivamente, lo stesso incarico incarico possa essere conferito agli altri due, a rotazione annuale o per periodi più lunghi, se gli stessi saranno nominati alla carica con votazione ottenendo la maggioranza prevista.
In questo caso ci saranno sempre tre soci accomandatari ma un amministratore per ogni esercizio.
I soci accomandanti sono esclusi da ogni atto di amministrazione e gestione della Sas (art.2320 c.c.), e per legge, non possono trattare o compiere affari per conto della società, se non hanno una procura speciale che li autorizzi al compimento di specifici atti.
Se un socio accomandante viola questo divieto, assumerà la responsabilità tipica di questa categoria di soci, vale a dire l’obbligo di pagare, anche con il patrimonio personale, i debiti sociali, se il patrimonio della società non fosse sufficiente.
Ai soci accomandanti è consentito di prestare la propria opera, materiale o intellettuale, nella società, ma sempre sotto la direzione degli amministratori, senza nessuna autonomia.
Gli accomandanti partecipano alla società nella quale hanno apportato il loro conferimento, e sono titolari della relativa quota, per questo avranno sempre il diritto di ricevere il bilancio annuale e di accedere ai libri sociali e ai documenti amministrativi e contabili della stessa, in modo da potere verificare la correttezza della gestione.

L’amministratore

La nomina o la revoca di un amministratore prevede il consenso dei soci accomandatari e la maggioranza (in termini di capitale, e di quote, non di persone) dei soci accomandanti.
Se muore o recede un socio, ci sono importanti differenze a seconda che appartenesse ai soci accomandanti oppure agli accomandatari.
La mancanza del socio accomandante non incide molto sul funzionamento della società, perché questo socio non era né poteva essere amministratore, la sua quota di partecipazione sarà trasmissibile, in caso di sua morte, senza necessità del consenso dei soci superstiti.
La venuta meno del socio accomandatario, in caso di morte, richiede il consenso degli eredi per legittimare il trasferimento(art. 2284 c.c.), come se l’accomandatario, in vita, intende recedere, vale a dire uscire dalla società, si richiederà il consenso dei soci di entrambe le categorie.
Se volesse recedere un accomandatario, per approvare la cessione della sua quota sarà sufficiente ottenere la maggioranza del capitale sottoscritto dai soci, e non l’unanimità.
La forma della società in accomandita semplice, è adatta per avviare un’impresa commerciale impegnativa in termini di attività da svolgere e onerosa dal lato finanziario, quando siano disponibili a farne parte persone che hanno tra loro diverse competenze e capacità lavorative e una diversa disponibilità economica a investire nell’iniziativa.

Coloro che hanno le capacità adatte per stare a capo dell’impresa e saperla gestire nell’esercizio delle sue attività, potranno diventare soci accomandatari, occuparsi dell’amministrazione sociale a pieno titolo e di solito anche a tempo pieno.
Coloro che vogliono o si possono impegnare esclusivamente in modo finanziario, apportando i capitali o gli altri mezzi (immobili in proprietà, beni in natura o altro) necessari per l’avvio della società, ma senza assumersi anche l’onere di doverla gestire, diventeranno soci accomandanti, con diritti di controllo e di partecipazione a pieno titolo alla distribuzione degli utili che verranno conseguiti dalla società negli anni di esercizio.
Gli svantaggi di questo modello di società consistono in una parziale limitazione alla libertà di compiere scelte imprenditoriali, perché gli amministratori accomandatari sono sempre sottoposti al potere di controllo sulla loro attività da parte dei soci accomandanti.
Oltre a questo, un altro svantaggio sono i maggiori adempimenti formali richiesti per la costituzione della società in forma di Sas e per le eventuali modifiche successive, con i relativi costi.

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